Contributo

L’emergenza, la politica, le prospettive della giurisdizione

di Carlo Sabatini
Presidente di Sezione del Tribunale di Rieti
Nel settore penale l'emergenza indica l'indefettibile necessità di innovare alcuni aspetti organizzativi e processuali la cui arretratezza è causa di grave inefficienza, ma consente anche una riflessione sul contraddittorio e sui suoi modi di esercizio, per verificare se vi sia spazio, e quale, per forme ordinarie di trattazione da remoto dei processi o di loro specifiche fasi

L’emergenza e la politica

Credo che questa esperienza in primo luogo ci riporti al concetto più alto di Politica, e faccia emergere la differenza tra la politica fatta di annunci e tweet, e quella fatta di decisioni e scelte: talvolta discutibili o anche sbagliate, comunque destinate a scontentare qualcuno, ma che cercano di dare risposte a bisogni reali. Politica, come gestione della cosa pubblica, che non dovrebbe mai essere scambiata con il populismo, con l’inseguire il maggior consenso possibile senza però affrontare le questioni.

I mesi che abbiamo vissuto fanno poi risaltare l’importanza di una Costituzione, della nostra Costituzione: perché ogni evento, seppure nuovo e di impatto planetario, diventa meno spaventoso se affrontato da un sistema che prevede degli equilibri, dei meccanismi di bilanciamento e coordinamento di interessi, delle forme di controllo tra i poteri dello Stato.

La dimensione planetaria delle cose ci riporta infine alla inutilità e stupidità di muri e barriere: attraverso i confini nazionali passano i virus, ma passano anche la ricerca scientifica, l’aiuto reciproco e la solidarietà. Basta ricordare che abbiamo avuto medici e infermieri, tra gli altri, cinesi, cubani e albanesi, Paesi che hanno sperimentato embarghi e chiusure di vario tipo.

L’emergenza e le scelte normative

Per i tribunali si è dunque prevista e attuata una prima fase di sostanziale blocco delle attività: derogandosi a tale generalizzata sospensione per alcuni settori considerati urgenti nei processi penali, civili, minorili e nella fase di esecuzione della pena, fase in cui si è anche sperimentata la trattazione delle udienze da remoto, e si è incentivata l’attività lavorativa del personale a distanza, il cd. smart working o lavoro agile. Abbiamo dunque lavorato prevalentemente da casa, cercando di contribuire con questo a far passare la tempesta.

In realtà avevamo già sperimentato alcune forme contingenti di blocco o rallentamento delle attività, penso alla legislazione che ha regolamentato l’attività giudiziaria dopo eventi sismici: normazione che, però, considerava l’evento come incidente sui luoghi fisici (tribunali, studi professionali, residenze delle parti) e ne offriva una regolazione abbastanza uniforme, in tutti i Comuni individuati come parte del “cratere”. In questo caso, invece, la criticità attiene al contatto tra le persone e ha visto rilevanti differenze locali, che hanno indotto comportamenti e sensibilità differenti.

Il post-emergenza e le prospettive della giurisdizione

Ora che si avvicina la data dell’11 maggio, in cui è prevista una (graduale e limitata) possibilità di ripresa, attraverso una vasta gamma di strumenti che ciascun ufficio può modulare, possiamo porci una domanda, e porla al legislatore: questa esperienza deve considerarsi solo un evento tragico, da superare e dimenticare, o possiamo imparare qualcosa?

Secondo alcuni infatti queste misure devono essere considerate assolutamente eccezionali e contingenti, irripetibili. Ad esempio, secondo parte dell’avvocatura, ove fossero destinate a protrarsi, queste misure sarebbero “destinate a stravolgere il processo e a violarne le regole basilari più sacre e secolari”. Altri hanno invocato, nel sistema giudiziario, un ritorno alla “normalità”.

Ma siamo certi che la giurisdizione – soprattutto nel processo penale, che non ha visto gli interventi di ristrutturazione e informatizzazione del civile – viva una “normalità” soddisfacente? che questo “modello secolare” vada bene così come è, e non abbia bisogno di ripensamenti, anche profondi? Se conveniamo che in questa “normalità” i processi scontano ritardi e lentezze, che non viene assicurato appieno l’esercizio dei diritti, possiamo e dobbiamo proporre qualcosa di nuovo.

 

1. Ci sono settori e attività in cui la necessità di questo intervento è forse più immediatamente percepibile, in cui l’aumento dell’informatizzazione non toglie proprio nulla alla tutela dei diritti, anzi ne consente una migliore attuazione:

  • proseguire sulla dematerializzazione atti, che ne consenta la trasmissione e anche l’estrazione delle copie on line (è normale vedere ancora un cancelliere che fotocopia 500 pagine, e gli avvocati in fila che aspettano?);
  • prevedere che le notifiche alle parti private si facciano sempre per il tramite dei difensori, soprattutto se di fiducia (cerchiamo di ridurre al massimo, o magari di eliminare, l’affannosa ricerca della persona cui consegnare in mano un foglietto);
  • prevedere che questo canale sia bilaterale, consenta anche alle parti il deposito degli atti come accade, ancora parzialmente, per il civile (o ci piace la faticosa battaglia dei depositi cartacei, riversati sul banco del giudice durante l’udienza?).

Cosa richiede tutto questo? Richiede organizzazione e tecnologia; che non sono mai la soluzione di per sé stesse, ma che possono essere uno strumento di soluzione, se bene gestite: quindi prevedere l’accesso da remoto ai registri, anche per il personale di cancelleria (il che ad esempio potrebbe incentivare forme di part time, che tutelino soprattutto le lavoratrici madri); la creazione di una rete virtuale dedicata; fare in modo che l’ufficio del processo, anche con l’apporto dei magistrati onorari, non rimanga uno slogan.

 

2. La normativa di emergenza ci ha chiesto di stare lontani, ha eliminato o attenuato la vicinanza fisica, dunque ha in qualche modo messo in discussione il concetto di contraddittorio, che è l’essenza stessa del processo. Ma questa vicinanza fisica è così sempre essenziale all’esercizio del contraddittorio? La partecipazione telematica comporta un pregiudizio alle parti? La presenza fisica aggiunge, sempre, qualcosa alla comprensione dei fatti da parte del giudice, e alla capacità di PM e difensori di svolgere i rispettivi ruoli? E che rapporto ha questo contraddittorio con altri valori che sono propri del processo, cioè i suoi tempi, la sua efficienza e la sua efficacia nel sancire i diritti e consentirne l’attuazione può declinarsi anche in modo differente?

Ritengo dunque che ci sia una vasta area di possibili interventi, che magari in una prima fase, sperimentale, potrebbero essere previsti come facoltativi o subordinati al consenso delle parti.

Tenendo conto che in realtà la partecipazione a distanza già è spesso attuata nelle rogatorie (quanto è più vivo vedere e sentire in videoconferenza un teste che depone da un altro Paese, rispetto a ricevere delle traduzioni di una deposizione resa dinanzi a un giudice che nulla sa del processo che stiamo trattando?) e nell’esame di collaboratori di giustizia (che sono spesso le prove decisive) potrebbe consentirsi la trattazione telematica, ad esempio:

  • delle mere questioni processuali;
  • della delimitazione del thema probandum;
  • di alcuni atti processuali, come il conferimento di una perizia.

Ma proviamo ad andare anche oltre. Pensiamo:

  • alle situazioni in cui è possibile un’istruttoria semplificata (il teste che ha subito una truffa on line, che vive a Pordenone, deve per forza venire a Rieti, per dire che ha pagato e non ha ricevuto nulla; o può collegarsi ad esempio dal Tribunale sotto casa e poi andarsene a lavoro, facendo anche risparmiare allo Stato il rimborso del viaggio?);
  • alle situazioni in cui i testi possono essere intimiditi dalla presenza in aula, soprattutto in alcune realtà;
  • ai testi con rilevanti difficoltà di deambulazione;
  • ai giudizi di appello e cassazione, in cui la trattazione istruttoria in aula può essere limitata.

Soprattutto in un periodo di crisi, che rischia di aumentare a dismisura il divario sociale, è doveroso riflettere su ciò che è abitudine e ciò che è garanzia, senza confondere i due piani: cercando di avvicinare l’esercizio della giurisdizione alla realtà della società in cui viviamo, con la massima e intransigente attenzione alla sostanza della sua funzione e una laica considerazione delle sue forme. Consapevoli che una giustizia che non funziona è comunque più debole, e rischia di essere travolta.

 Postilla

Il dibattito è vivo e vivace; e perciò mi permetto di aggiungere e chiarire:

  • che la mia nota indica in primo luogo la necessità indefettibile di un cambio di passo, per alcuni settori della giurisdizione che non sono affatto accessori o di contorno (notifiche, trasmissione degli atti e rilascio copie);
  • che pone poi, in particolare sul contraddittorio, molti interrogativi, qualche esempio (rogatoria, collaboratori di giustizia), qualche proposta (consentire la modalità telematica con il consenso delle parti: e forse la legge di conversione apre spiragli in questa direzione);
  • soprattutto contiene dei “sempre?” (“la vicinanza fisica è così sempre essenziale all’esercizio del contraddittorio? … la presenza fisica aggiunge, sempre qualcosa alla comprensione dei fatti da parte del giudice, e alla capacità di PM e difensori di svolgere i rispettivi ruoli?”) che invitano a riflettere sulla possibilità di circoscrivere queste nuove forme a situazioni ben determinate.