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Nomine per il direttivo della Scuola
La difficile quadratura del cerchio

1. Premessa

La nomina dei componenti del direttivo della Scuola della Magistratura è stata indicata da più parti, all’interno e all’esterno della magistratura, soprattutto dopo l’annullamento della delibera da parte del giudice amministrativo, come un esempio emblematico del permanere all’interno del Consiglio, anche dopo lo scandalo del maggio 2019, di logiche di spartizione correntizia.

Le critiche sono sempre utili, servono a comprendere i propri errori e a cercare di porvi rimedio.

E’ auspicabile, però, si fondino sulla corretta conoscenza degli elementi di fatto e non sulle suggestioni cui talvolta inducono semplificazioni giornalistiche. Per questo riteniamo utile ripercorrere analiticamente le vicende che hanno interessato questa nomina.

2. Le previsioni della legge istitutiva

Il D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 istitutivo della Scuola superiore della magistratura, all’art. 4 comma l lett. a) prevede, tra gli organi della predetta istituzione, il comitato direttivo e al successivo art. 6 comma 1 stabilisce che: “fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio Superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati ed un professore universitario, e dal Ministro della Giustizia, in ragione di un magistrato, due professori universitari e di due avvocati”.

3. I precedenti consiliari

Sin dalla istituzione della Scuola Superiore della Magistratura in tutte le decisioni sulla composizione del direttivo, il Consiglio ha affermato che il procedimento per la designazione dei componenti della Scuola non può considerarsi come una procedura concorsuale, nella quale operare una selezione dei candidati esclusivamente sulla base di criteri meritocratici, dovendosi tener conto in via primaria delle complessive esigenze della Scuola.

In tutte le delibere precedenti, è stato ritenuto che la nomina dei componenti del comitato direttivo non dovesse essere conseguente ad una valutazione comparativa analitica, ma ad una valutazione complessiva del profilo professionale di ciascuno degli aspiranti rispetto ai requisiti indicati nel bando di interpello. Non è, poi, stata effettuata effettivamente alcuna valutazione comparativa tra gli aspiranti, e neppure, nelle delibere, sono stati indicati i profili professionali dei candidati [1].

4. La delibera del 4 dicembre 2019

Il Consiglio, con la delibera assunta il 4 dicembre 2019, non ha ritenuto di discostarsi dalla impostazione di fondo seguita nelle precedenti decisioni.

Tuttavia, a differenza di quanto fatto nel passato, la VI Commissione, al fine di assicurare una maggiore trasparenza del procedimento, ha deciso:

  1. di indicare in maniera più stringente nell’interpello i criteri di selezione. In particolare nell’interpello diramato con delibera del 5 giugno 2019 il Consiglio superiore ha indicato, quali criteri di selezione, quelli idonei ad assicurare “... una composizione del comitato che rispecchi un “pluralismo” delle culture e delle esperienze professionali e della loro provenienze; la centralità della giurisdizione e, al tempo stesso, l’apporto culturale del mondo accademico, delle altre professioni e conoscenze; l’esperienza acquisita nell’attività di formazione e nelle metodologie, che valorizzano l’acquisizione di un sapere “collettivo”, pluralistico e aperto”; conseguentemente ha precisato che “Assumono quindi particolare rilievo le esperienze maturate nella giurisdizione sia di merito, nei differenti settori di competenza (penale e civile, giurisdizione minorile e di sorveglianza), sia di legittimità; le pregresse specifiche esperienze nell’attività di formazione e in attività di rilevanza organizzativa; la comprovata attitudine all’approccio multidisciplinare; accanto all’esperienza acquisita nell’attività professionale, le attività di studio e di ricerca scientifica, connesse all’attività di formazione; il possesso di specifiche attitudini tecniche, culturali e organizzative, nonché la comprovata conoscenza delle problematiche della didattica e della formazione professionale; la conoscenza di una o più lingue straniere, attestate da idonea documentazione o da autocertificazione”; inoltre “Considerata la rilevanza assunta dalla dimensione europea e internazionale della giurisdizione, particolare rilievo deve darsi anche alle esperienze formative e istituzionali maturate in tale ambito”; infine ha specificato che “La valutazione delle esigenze formative non può prescindere da una conoscenza aggiornata delle esigenze della giurisdizione: tale circostanza induce a valutare come particolarmente rilevante l’attualità e permanenza nelle funzioni giurisdizionali. L’individuazione dei componenti del comitato direttivo richiede, dunque, un complessivo apprezzamento del profilo professionale di ciascuno degli aspiranti, con la finalità di pervenire alla equilibrata composizione del comitato, nel quadro dei valori sopra menzionati”.
  2. di pubblicare sul sito del Consiglio tutte le autorelazioni dei candidati (previa acquisizione del consenso);
  3. di esporre in maniera sintetica nella delibera i profili professionali di tutti gli aspiranti con la indicazione per ognuno dei dati di fatto rilevanti sulla base dei criteri indicati nell’interpello (in particolare le esperienze nel campo della formazione);
  4. di indicare nella delibera, seppure in maniera non analitica, le ragioni della scelta di quelli proposti tra gli aspiranti.

Nella delibera si chiarisce che il criterio principale di selezione nel merito è stato quello della qualità e quantità delle esperienze nel campo della formazione, con particolare riferimento alle esperienze di organizzazione della formazione.

Il criterio di merito, però, è stato necessariamente combinato con la esigenza di garantire una composizione equilibrata del direttivo: espressione con cui si fa riferimento non certo alla appartenenza correntizia dei candidati, ma agli uffici di provenienza, ai settori di lavoro, alla provenienza geografica, al genere.   

In mancanza, invero, di questo bilanciamento, una procedura di selezione basata esclusivamente su una graduatoria di merito tra gli aspiranti potrebbe portare ad una composizione del direttivo non rispondente alle esigenze di funzionalità della Scuola. Potrebbero, infatti, risultare prevalenti sei civilisti ovvero sei penalisti; oppure sei magistrati di legittimità (evenienza più che plausibile); oppure sei magistrati provenienti dalla stessa area geografica.

Sappiamo anche che, seppure in maniera non esplicita, sono state sollevate perplessità sulle qualità professionali di alcuni dei proposti. Al riguardo non possiamo che ribadire che le nostre scelte si fondano esclusivamente sui dati risultanti dal profilo professionale dei candidati e non possono prendere in considerazione “voci correnti nel pubblico” non suffragate da documentate circostanze di fatto. Occorre, inoltre, considerare la presenza in Consiglio dei componenti laici, per i quali, soprattutto se di provenienza universitaria, assumono rilievo decisivo i titoli scientifici, le pubblicazioni, le docenze nelle Università e nelle Scuole di Specializzazione universitarie.

5. L’annullamento da parte del giudice amministrativo

Per la prima volta dalla istituzione della Scuola uno degli aspiranti ha proposto ricorso al giudice amministrativo.

Il TAR e il Consiglio di Stato hanno ritenuto che la procedura seguita dal Consiglio fosse viziata.

In particolare il Consiglio di Stato ha affermato che, “Mentre…. relativamente alla competenza del Ministro, la discrezionalità selettiva che la connota può arrivare ad assumere, per la natura strettamente amministrativa dell’organo e la responsabilità politica del Ministro, il tratto di una individuazione intuitu personae (cioè di una nomina ‘a scelta’, dove l’apprezzamento del merito professionale e della capacità rispetto all’ufficio ad quem sono rimessi all’autonomo apprezzamento discrezionale ministeriale), nel caso del Consiglio Superiore della Magistratura (che non è organo politico ma organo di alta amministrazione di rilievo costituzionale; cfr. ex multis Cons. Stato, V, 7 gennaio 2021, n. 215), la scelta va connessa non solo all’ufficio di destinazione, ma prima ancora alla particolare natura a struttura del CSM.

Da ciò discenderebbe che la scelta del CSM, a differenza di quella del Ministro deve fondarsi sull’obiettiva valutazione comparata delle attitudini dei selezionandi, (e) il vaglio della professionalità - in termini di merito e di attitudini - va svolto e congruamente motivato secondo rigorosi ed obiettivi parametri, strettamente professionali e non mai di altra natura o ordine.

La stessa scelta del CSM di indicare nell’interpello i criteri in base ai quali avrebbe operato la selezione dimostrerebbe, secondo il giudice amministrativo, la necessità di una scelta esclusivamente fondata sul merito: “Si tratta, all’evidenza, …. di una prefigurazione di criteri e di modalità di esercizio dell’attività selettiva che, operando nella logica dell’autovincolo, mira, in assenza di criteri normativi già fissati dal precetto primario o trasfusi in atti programmatici generali, a orientare la facoltà di scelta lungo il giusto crinale di una discrezionalità tecnica, che esclude – obbligando alla coerenza e imponendo adeguata e congrua motivazione – sia nomine arbitrarie (in quanto affidate a logiche non verificabili) sia designazioni meramente fiduciarie (che prescindono da profili meritocratici, e incardinate invece su criteri estranei alla funzione propria del governo autonomo della magistratura, come costituzionalmente configurato).

Se, allora, è vero che la procedura per cui è causa non può essere sovrapposta a quella, normativamente regolata sulla base di specifici indicatori, stabilita per la selezione di magistrati per incarichi direttivi semidirettivi, è vero anche – se quod differtur non aufertur – che la stessa deve considerarsi (se non “necessariamente concorsuale”, come con impropria ma innocua terminologia ha sancito il primo giudice) comunque “selettiva”. Ne consegue, per naturale coerenza dell’ordinamento anche in rapporto all’immanente principio di legalità e a quello di razionalità amministrativa ex art. 97 Cost., l’obbligo di individuare, nella pluralità di candidati, i migliori tra essi, mediante una attività tecnico-valutativa e di corrispondente giudizio, strettamente legata al principio meritocratico.

Dunque il Consiglio di Stato ha ritenuto non conforme all’ordinamento la scelta, costantemente praticata finora dal CSM, di non procedere ad una valutazione comparativa tra i candidati e di individuare gli idonei mediante una selezione che, oltre al merito, tenesse conto anche delle complessive esigenze formative della Scuola  e della necessità di garantire la presenza nel direttivo di esperienze e saperi differenziati; e ha stabilito, come unico motivo di annullamento, la necessità di una procedura selettiva, anche se non concorsuale, nella quale l’unico parametro utilizzabile è quello del merito, e che impone una analitica valutazione comparativa tra tutti gli aspiranti.

Un approdo giurisprudenziale che, probabilmente, è stato anche favorito dagli ulteriori autovincoli imposti dalla Commissione in questa occasione proprio in funzione della maggiore trasparenza dei motivi della decisione.

6. La decisione del Consiglio dopo l’annullamento

Dopo l’annullamento da parte del giudice amministrativo uno dei sei componenti già nominati ha revocato la propria disponibilità all’incarico.

La VI Commissione ha quindi ritenuto di dare esecuzione a quanto deciso dal giudice amministrativo e di  dover procedere, sulla base della consolidata giurisprudenza in materia di estensione del giudicato – per la quale gli effetti della sentenza di annullamento di un atto operano solo a vantaggio di coloro che hanno proposto ricorso – ad una nuova comparazione solo tra il ricorrente e i cinque aspiranti già nominati con la precedente delibera, proponendo, come logica e inevitabile conseguenza, la nomina di tutti, essendo sei i componenti da nominare.

Una scelta obbligata nella particolare situazione di fatto che si era creata; ma che determina, in una sorta di eterogenesi dei fini, l’effetto paradossale dell’accesso alla Scuola di un collega che non è mai stato oggetto di una effettiva valutazione comparativa; effetto che abbiamo segnalato nel corso del Plenum.

7. Prospettive per il futuro

La decisione del Consiglio di Stato pone, però, anche un serio problema in prospettiva. La qualifica della procedura come “selettiva” (anche se non concorsuale) e la, conseguente  necessità, affermata dal Consiglio di Stato “di individuare, nella pluralità di candidati, i migliori tra essi, mediante una attività tecnico-valutativa e di corrispondente giudizio, strettamente legata al principio meritocratico”, dunque di procedere alla selezione esclusivamente sulla base di una comparazione sul merito dei candidati, non solo, come abbiamo detto, mette in discussione la procedura fin qui costantemente seguita dal Consiglio, ma impone di individuare regole nuove per il futuro.

La proposta che abbiamo avanzato nel dibattito in Plenum è quella di fissare con circolare le regole di selezione, includendo, oltre ai criteri di merito, anche le esigenze formative della Scuola, in modo da assicurare una trasparente selezione sul merito, ma allo stesso tempo garantire quella equilibrata composizione del direttivo della Scuola, che riteniamo essenziale per il suo buon funzionamento. Si potrebbe, ad esempio, pensare di individuare già nell’interpello aree di competenza, professionalità, uffici e funzioni cui attingere, in modo da poter assicurare la presenza nel direttivo di professionalità e culture diverse (pubblici ministeri, giudici di legittimità, civilisti, lavoristi etc.) evitando difficili, quando non impossibili, comparazioni tra esperienze e professionalità molto eterogenee.

Alessandra,
Elisabetta,
Ciccio,
Giuseppe,Mario

 

14 febbraio 2021

 

[1] DELIBERA 28 LUGLIO 2010:

Considerato che l’elevato e fondamentale compito della formazione iniziale e permanente dei magistrati attribuito alla Scuola superiore della magistratura, impone che il comitato direttivo si connoti per l’alta e specifica competenza professionale dei suoi componenti e che rappresenti in modo armonico le professionalità provenienti sia dalla giurisdizione di legittimità, sia dalla giurisdizione di merito, nonché dai differenti settori di competenza, giurisdizione civile e penale, nei quali si articola l’attività dei magistrati…

ritenuto che nel deliberare l’interpello si è sviluppata una approfondita discussione che ha evidenziato la necessità di individuare criteri tali da assicurare la più alta e specifica competenza professionale dei componenti il Comitato Direttivo, nonché la massima trasparenza nella procedura della loro nomina……

Ritenuto che la nomina dei componenti del Comitato direttivo, non deve essere conseguente ad una valutazione comparativa analitica tra i candidati, in relazione a ciascuno dei parametri indicati, bensì all’esito della valutazione complessiva del profilo professionale di ciascuno degli aspiranti in rapporto ai requisiti astrattamente indicati nel bando di interpello ed ulteriormente filtrati alla luce delle contingenti esigenze di funzionamento ottimale della Scuola;

Considerato, inoltre, che il gruppo dei componenti del Comitato dovrà essere tendenzialmente rappresentativo delle funzioni requirenti e giudicanti civili e penali, per tutte le macroaree geografiche del Paese e per le varie tipologie di Ufficio Giudiziario.

 

DELIBERA 22 OTTOBRE 2015

La procedura di nomina dei componenti del Comitato direttivo è diretta ad assicurare una composizione dell’organo che, per le professionalità prescelte, sia in grado di garantire la completezza delle esperienze giurisdizionali e formative ed una articolata varietà delle espressioni culturali funzionali alle competenze della Scuola. La individuazione dei componenti del comitato direttivo non risponde dunque ai criteri di una analitica valutazione comparativa, ma richiede un complessivo apprezzamento del profilo professionale di ciascuno degli aspiranti, nell’ambito dei requisiti astrattamente indicati nel bando di interpello, con la finalità di pervenire alla equilibrata composizione del comitato, nel quadro dei valori sopra menzionati. L’elevato e fondamentale compito della formazione iniziale e permanente dei magistrati attribuito alla Scuola Superiore della Magistratura e la rilevanza dei profili organizzativi propri dell’attività di formazione richiedono che nell’organo sia rappresentato, in modo armonico e completo, il più ricco ventaglio di professionalità. La valutazione dei candidati è, quindi, avvenuta tenendo conto della necessità di assicurare il “pluralismo” culturale e delle esperienze riferite alle funzioni giurisdizionali svolte, come pure ai diversi contesti territoriali, sociali e culturali nelle quali esse si sono sviluppate.

 

DELIBERA 20 LUGLIO 2017

ritenuto che la nomina dei componenti del Comitato direttivo non deve essere conseguente a una analitica valutazione comparativa tra i candidati, in relazione a ciascuno dei parametri indicati, bensì all’esito della valutazione complessiva del profilo professionale di ciascuno degli aspiranti in rapporto ai requisiti astrattamente indicati nel bando di interpello e ulteriormente filtrati alla luce delle contingenti esigenze di funzionamento ottimale della Scuola.