11Gli incarichi extragiudiziari
Fonti
- art. 16 RD 12/41 (e succ. modifiche) sull’Ordinamento giudiziario
- circ. CSM 22581/15 (e succ. modifiche) in materia di incarichi extragiudiziari
In linea di principio i magistrati non possono assumere incarichi di qualsiasi tipo senza l’autorizzazione del CSM. Questo potere del Consiglio è connotato da spiccata discrezionalità, poiché occorre apprezzare la compatibilità dell’incarico con le esigenze del servizio e con le funzioni giudiziarie svolte in concreto svolte nonché, anche quando la legge sancisca la possibilità del conferimento, l’inesistenza di compromissioni del prestigio della magistratura.
La normativa secondaria del CSM distingue:
- Incarichi espletabili senza necessità di autorizzazione.
Concernono le attività espressive di diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione scritta e verbale del pensiero, di associazione, di esplicazione della personalità. Tra queste di massima sono comprese: la pubblicistica; la creazione di opere dell’ingegno; la partecipazione, come relatori, a seminari, convegni, incontri di studio o attività similari se non retribuita; la partecipazione a trasmissioni pubbliche; l’adesione ad organismi che danno luogo ad un rapporto associativo trasparente, non caratterizzato dall’assunzione di vincoli incompatibili con l’autonomia e l’indipendenza; la partecipazione ad attività di volontariato. Anche in questi casi il magistrato deve valutare la compatibilità concreta dell’incarico e delle sue modalità col prestigio dell’ordine giudiziario. - Incarichi soggetti a autorizzazione con procedura semplificata.
Sono: incarichi di docenza disciplinati dagli artt. 16 e 19 circ.; incarichi di componenti di commissioni di studio, purché a titolo gratuito e per durata non superiore a sei mesi, conferiti dal Parlamento e sue Commissioni e dai Ministeri; incarichi di componente della commissione di esame per l’abilitazione all’esercizio di libere professioni, con talune eccezioni. In questi casi la richiesta, compilata per via telematica sul modello presente nel sito cosmag.it e corredata dalla documentazione richiesta (art. 16) va presentata direttamente al CSM. - Incarichi soggetti a procedure semplificate specifiche.
Sono gli incarichi di docenze brevi, presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali e presso la Scuola superiore della magistratura. - Incarichi soggetti a procedura ordinaria.
Sono tutti gli incarichi per l’autorizzazione dei quali non siano specificamente indicate le prescrizioni da seguirsi. La richiesta, compilata per via telematica sul modello presente nel sito cosmag.it deve essere trasmessa – salvi i casi di motivata assoluta urgenza – almeno 40 giorni prima della data prevista per l’inizio dell’espletamento dell’incarico ed il CSM delibera entro 30 giorni dalla effettiva ricezione della completa documentazione (art. 17), da inviarsi contestualmente alla domanda. Sono richiesti i pareri del dirigente dell’ufficio e del Consiglio giudiziario. - Incarichi vietati.
Non sono autorizzabili: attività o atti di consulenza consistenti in prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti; gli incarichi di componente o presidente del comitato di sorveglianza delle grandi imprese in amministrazione straordinaria; gli incarichi di giustizia sportiva: l’organizzazione di scuole private di preparazione a concorsi o esami per l’accesso al pubblico impiego, alle magistrature e alle altre professioni legali nonché la partecipazione alla gestione di tali scuole; altri incarichi espressamente indicati (art. 3). Sono comunque vietate tutte le attività nocive per il prestigio o per l’immagine di indipendenza e imparzialità e, in linea di massima, gli incarichi che comportino un impegno superiore alle 80 ore nell’anno solare.