5Le valutazioni di professionalità
- art. 55 DPR 3/57, t.u. per gli impiegati civili dello Stato
- artt. 10-bis, 11, 11-bis e 11-ter d.lgs. 160/06 (e succ. modifiche), sull’accesso, la progressione economica e nelle funzioni dei magistrati
- l. 71/2022
- art. 5 d.lgs. 44/24
- circ. CSM 20691/18 e, per le future valutazioni, circ. P-21578/24
Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio, a decorrere dalla data di nomina e fino al superamento della settima (dunque fino al 28° anno del percorso professionale).
Il CSM esegue la verifica su: a) indipendenza, imparzialità ed equilibrio; b) capacità; c) impegno; d) diligenza; e) laboriosità.
Indipendenza, imparzialità ed equilibrio sono “prerequisiti”: occorre che, nel quadriennio in considerazione, non risultino elementi o fatti tali da incidere sulle caratteristiche essenziali dell’attitudine professionale del magistrato, e cioè la capacità di esercitare le funzioni giurisdizionali in maniera indipendente da ingerenze interne o esterne, in posizione di terzietà rispetto ai soggetti coinvolti nel processo, e con atteggiamento equilibrato.
La capacità riguarda la preparazione giuridica, la tecnica di redazione dei provvedimenti e di conduzione delle indagini, l’organizzazione del proprio lavoro, le modalità di celebrazione delle udienze, il rapporto coi collaboratori, il coordinamento con altri uffici.
La diligenza riguarda la presenza in ufficio e/o in udienza, il rispetto dei termini previsti per la redazione di atti e provvedimenti o per il compimento di attività giudiziarie, la partecipazione alle riunioni dell’ufficio.
La laboriosità riguarda la quantità di procedimenti trattati, i tempi di trattazione degli stessi, la collaborazione alle attività dell’ufficio di appartenenza.
L’impegno riguarda la collaborazione alla soluzione di problemi organizzativi o giuridici, la disponibilità alla sostituzione di magistrati assenti, la partecipazione ai corsi di aggiornamento.
La valutazione avviene su tutti gli atti utili per vagliare i parametri anzidetti. Tra questi i più significativi sono: la relazione del magistrato interessato; i suoi provvedimenti (parte estratti a campione e parte depositati dall’interessato); il rapporto informativo del dirigente; le statistiche comparate relative al numero dei provvedimenti redatti nel periodo ai tempi di trattazione dei procedimenti e di deposito degli atti.
La valutazione spetta al CSM, su parere motivato del Consiglio giudiziario del distretto (o dei distretti) in cui il magistrato ha prestato servizio nel quadriennio. Il giudizio può essere “positivo”, “non positivo” o “negativo”.
Qualora l’esito sia “non positivo” o “negativo”, il magistrato viene sottoposto a un successivo periodo di valutazione (1 anno in caso di giudizio “non positivo”; 2 se il giudizio è “negativo”). Nel frattempo, egli rimane nella classe di valutazione precedentemente conseguita. Vi sono ulteriori varianti a seconda che i giudizi “non positivo” o “negativo” riguardino uno solo o più parametri (art. 11-ter d.lgs. 44/24).
Il giudizio negativo ripetuto per due volte comporta la dispensa dal servizio.
Il superamento positivo delle diverse valutazioni di professionalità è una delle condizioni per accedere a determinate funzioni (ad es., per assumere le funzioni di consigliere di corte d’appello è necessaria la II valutazione, per quelle di procuratore della Repubblica la III o la IV, a seconda delle dimensioni dell’ufficio).
Il raggiungimento delle valutazioni I, III, V e VII dà luogo alla progressione stipendiale automatica: l’automatismo è garanzia dell’imparzialità e dell’indipendenza del magistrato, come potrebbero essere altrimenti pregiudicati da una progressione economica condizionata da procedure concorsuali o dalla funzione concretamente svolta.