Ordinamento dei magistrati in sintesi

9I trasferimenti

Fonti

In linea generale, il termine di legittimazione per potere richiedere è di 4 anni, decorrenti dalla data di presa di possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute o gravi ragioni di servizio o di famiglia (art. 3 circ. 13788/2018).

Per i magistrati che esercitano le funzioni nella prima sede di assegnazione la legittimazione matura invece dopo 3 anni, calcolati in base alla stessa decorrenza.

La domanda va compilata e trasmessa via intranet, secondo le istruzioni contenute nel bando e nel vademecum disponibile nel sito cosmag; con la domanda possono indicarsi fino a tre sedi (art. 11).

La pubblicazione dei posti di primo e secondo grado avviene, di regola, due volte l’anno. Il CSM delibera su proposta della Terza commissione, la quale provvede in precedenza a pubblicare la graduatoria provvisoria per ciascun posto bandito, raccogliendo le eventuali osservazioni dei magistrati interessati prima di procedere alla stesura di quella definitiva.

Nella scelta della prima e delle sedi successive occorre tenere in considerazione i limiti al cambio di funzioni giudicanti-requirenti (art. 13 d.lgs. 160/2006).

  • V’è divieto generale di passaggio tra queste funzioni all’interno del distretto, della regione e del capoluogo del distretto competente ex art. 11 c.p.p. rispetto a sede di provenienza (il comma 4 prevede una deroga alla regola generale). Vi sono casi di deroga a questo divieto:
    1. il giudice civile o del lavoro con funzioni esclusive negli ultimi 5 anni può passare alle funzioni requirenti in diverso circondario e diversa provincia;
    2. il p.m. può passare alle funzioni di giudice civile o del lavoro in ufficio con posti vacanti in sezioni in cui possa trattare esclusivamente quei settori, in diverso circondario e diversa provincia;
    3. vi sia tramutamento a funzioni di secondo grado.
  • Fuori dai limiti territoriali del distretto, della regione e del capoluogo del distretto competente ex art. 11 c.p.p. il passaggio può essere chiesto una sola volta ed entro sei anni dalla maturazione per la prima volta del termine di legittimazione al trasferimento. Vi sono casi in cui questi limiti sono derogabili: il p.m. può transitare alle funzioni di giudice civile o del lavoro oltre i sei anni e lo stesso vale all’inverso, purché si tratti del primo passaggio.