12Le ferie
- art. 90 RD 12/41 (e succ. modifiche) sull’Ordinamento giudiziario
- art. 1 l. 937/77, attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti pubblici
- art. 8-bis l. 97/79 (e succ. modifiche), norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati
- delibera CSM 26.3.2015, regolamentazione delle ferie dei magistrati
- risoluzione CSM 20.4.16, ricognitiva sulle ferie dei magistrati
I magistrati hanno diritto al godimento di 30 giorni di congedo ordinario per ferie annuali cui si aggiungono 6 giornate complessive di riposo, da fruire necessariamente nel corso dell’anno solare. Di queste, 2 sono aggiuntive al congedo ordinario e 4 (cd. recupero delle festività soppresse”) sono fruibili, a richiesta degli interessati e tenendo conto delle esigenze dei servizi.
I giorni di ferie spettanti al magistrato vanno distinti dall’annuale “periodo feriale”, previsione che ha rilevanza ai fini della determinazione di scadenze e attività processuali e affidata al Ministro della giustizia, in tendenziale collegamento col periodo di sospensione dei termini feriali (fissato dall’art. 1 l. 742/69).
Il congedo ordinario deve essere normalmente goduto in coincidenza con il “periodo feriale” in una misura di regola non inferiore a 16 giorni: ciò per evitare che la fruizione prolungata di ferie in periodi diversi nuoccia alla continuità del servizio giudiziario.
Nella prospettiva di una fruizione “effettiva” dei congedi, è introdotto un congruo periodo di avvicinamento a quello feriale dedicato all’esaurimento delle attività in corso e un periodo analogo di rientro atto a consentire l’adeguato studio e preparazione delle udienze. Perciò il CSM ogni anno, dopo il DM di fissazione del periodo feriale, dispone, con apposita delibera, individua i tali periodi “cuscinetto”: 10 giorni dedicati alla definizione degli affari e degli atti in corso e seguito da 5 giorni dedicati alla preparazione dell’attività ordinaria.