8Le tabelle e i progetti organizzativi
- art. 7-bis RD 12/41 (e succ. modifiche) sull’Ordinamento giudiziario
- d.lgs. 106/2006
- legge 71/22
- d.lgs. 44/2024
- circolare CSM 13383/24 (e succ. modifiche) sulle tabelle degli uffici giudiziari
- circolare CSM 13778/24 (e succ. modifiche), sull’organizzazione degli uffici di procura
La regolamentazione dell’attività degli uffici giudiziari è data dalle tabelle organizzative, per quelli giudicanti, e dai progetti organizzativi, per i requirenti. Si tratta di atti che, dopo un iter complesso e partecipato dai magistrati che compongono l’ufficio, viene proposto dal dirigente, sottoposto al parere del Consiglio giudiziario (o del Consiglio direttivo, per la Corte di cassazione) e valutato, per l’approvazione, dal CSM.
Tabella e progetto organizzativo hanno durata quadriennale. Prima dell’avvio della procedura di approvazione il CSM emana una circolare illustrativa delle regole generali da osservarsi. Per il periodo 2026-29, in particolare, sono state adottate le circolari 13383/24 e 13778/24 con cui si è dato attuazione – rispettivamente per uffici giudicanti e requirenti – alle innovazioni introdotte dal d.lgs. 44/24. Tra queste la più significativa è data dall’estensione delle regole generali di approvazione finora valide per le tabelle ai progetti organizzativi delle procure.
Attualmente sono dunque in corso negli uffici i procedimenti, basati sulle circolari menzionate, che dovranno portare al varo delle tabelle e dei p.o. per il prossimo quadriennio; fino alla loro definizione restano vigenti gli atti organizzativi precedenti.
Procedure non dissimili – che tuttavia prevedono snellimenti in caso di necessità e urgenza – sono stabilite per le variazioni che i dirigenti intendano apportare alla tabella o al progetto dell’ufficio.
I tratti fondamentali della regolamentazione consiliare – fatta propria in buona parte dal legislatore con la normativa più recente – concernono: il carattere necessariamente oggettivo e predeterminato dei criteri di assegnazione o redistribuzione degli affari ai magistrati o per la chiamata in supplenza di colleghi assenti; la necessità di un generale equilibrio nella distribuzione degli affari tra magistrati e (attraverso una composizione proporzionate) tra le sezioni e i gruppi di lavoro; l’interpello tra i magistrati dell’ufficio, indetto secondo l’ordine cronologico di scopertura, per l’assegnazione dei posti interni resisi vacanti; una partecipazione assembleare o consultiva dei magistrati agli interventi di approvazione o di modifica della tabella o del p.o. con facoltà per ciascuno di rivolgere ai Consigli giudiziari (o al Consiglio direttivo, per la Corte di cassazione) osservazioni successive alla proposta dirigenziale.
Va ricordato che questi atti, contenendo regole generali e astratte, efficaci per un quadriennio, sono predisposti sulla base dell’organigramma di ciascun ufficio e non delle presenze effettive. Il dirigente dell’ufficio di destinazione è tenuto a fare pervenire al m.o.t. la tabella o il p.o. vigente e a consentirgli la partecipazione ai momenti successivi di approvazione o variazione, anche prima che egli vi abbia preso possesso.
La circolare sulle tabelle prevede, tra le altre, regole specifiche per le sezioni specializzate (artt. 56-83), per la distribuzione degli affari in caso di decesso, gravi motivi di salute di un magistrato oppure nell’ipotesi di eccezionali e gravi ritardi od omissioni nel deposito dei provvedimenti (art. 168), per la predisposizione di piani di rientro idonei a fronteggiare queste ultime evenienze (artt. 171-175).
La circolare sull’organizzazione delle procure dedica particolare attenzione all’interlocuzione tra dirigente e sostituto per gli assensi o i visti conoscitivi e informativi (artt. 19-22), ai casi di co-assegnazione degli affari, all’assegnazione durante i turni esterni, alla revoca dei procedimenti (artt. 23-27).
Entrambe le circolari contengono disposizioni per il benessere organizzativo dei magistrati (in particolare in coincidenza con situazioni di genitorialità, malattia, maternità).