Ordinamento dei magistrati in sintesi

6Le incompatibilità

Fonti

Il magistrato è, per Costituzione, inamovibile. Nelle sole situazioni di incompatibilità o negli altri casi espressamente previsti dalla legge egli può essere trasferito ad altro ufficio senza il suo consenso.

L’incompatibilità parentale. Questa ricorre (1) nelle situazioni di parentela o affinità, di coniugio, unione civile o convivenza del magistrato con esercenti la professione forense (art. 18 OG); ricorre anche (2) nei casi di vincoli, con altro magistrato, di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio, unione civile o di convivenza (art. 19 OG).

Il divorzio, la separazione legale e la cessazione dell’unione civile fanno venire meno il vincolo di coniugio ai fini anzidetti. Ciò non avviene nel caso della sola separazione di fatto, salvo eccezioni da valutare in concreto. La convivenza ha rilievo quando si concretizzi in un rapporto di stabile coabitazione per ragioni sentimentali. Il magistrato ha l’obbligo di segnalare al CSM rapporti che possano configurare le situazioni predette entro 60 giorni dalla loro insorgenza e, comunque:

  1. da m.o.t, al momento in cui indica la sede di preferenza nell’ambito della procedura di prima assegnazione;
  2. da magistrato in servizio presso gli uffici giudiziari, al momento in cui presenta una domanda di tramutamento, per qualsivoglia sede o ufficio, o di conferimento di incarico semidirettivo o direttivo;
  3. da magistrato fuori ruolo al momento in cui è invitato alle indicazioni di preferenza per una delle sedi disponibili nell’ambito della procedura eventualmente officiosa di ricollocazione in ruolo;
  4. in ogni altro caso in cui occorre procedere d’ufficio alla riassegnazione di una sede e il magistrato interessato è invitato ad indicare l’ordine di preferenza tra le sedi disponibili.

1. Si ha esercizio della professione forense quando l’avvocato abbia presso l’ufficio di appartenenza del magistrato il proprio centro di interessi nonché quando vi svolga con una certa continuità una minore porzione della professione.

L’applicazione dei criteri di rilevazione in concreto dell’incompatibilità di sede tiene conto di eventuali forme di esercizio non individuale della professione. L’esercizio in comune con altri delle medesime strutture organizzative può avere rilievo laddove ciò realizzi anche una forma di collaborazione nell’attività professionale. Può aver rilievo, inoltre, lo svolgimento dell’attività presso uno studio del quale il professionista non sia titolare.

Per accertare in concreto l’incompatibilità si valutano unitariamente i seguenti criteri:

  1. professione forense svolta dal congiunto avanti all’ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto altresì conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell’attività da parte dei medesimi soggetti;
  2. dimensione dell’ufficio giudiziario e sua organizzazione tabellare, tenuto altresì conto delle funzioni semidirettive e di coordinamento ricoperte dal magistrato;
  3. materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, e ancora, all’interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;
  4. funzione specialistica dell’ufficio giudiziario.

2. Non possono in ogni caso fare parte come giudici dello stesso collegio giudicante nelle Corti e nei Tribunali ordinari i magistrati parenti o affini fino al quarto grado incluso, coniugi, uniti civilmente o i conviventi.

L’incompatibilità viene meno col collocamento fuori ruolo di uno dei magistrati.

Pur nella compresenza nello stesso ufficio di magistrati aventi uno dei rapporti anzidetti, il CSM può in concreto escludere la sussistenza dell’incompatibilità di sede se la situazione non comporti modifiche nell’organizzazione dell’ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede e, comunque, non rechi pregiudizio della credibilità della funzione.

Per l’accertamento in concreto dell’incompatibilità hanno rilievo le dimensioni dell’ufficio (organizzazione tabellare, materia trattata dai magistrati, distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, nonché, all’interno dei settori e specialmente del diritto civile, di quelli di ulteriore specializzazione).

Non costituiscono modifiche organizzative rilevanti:

  • la mera assegnazione dei magistrati a diverso settore, sezione o gruppo di lavoro;
  • l’adozione di criteri di assegnazione degli affari, oggettivi e predeterminati, che siano funzionali a prevenire in via automatica l’incompatibilità, sempre che tale modifica non incida sull’assetto organizzativo strutturale dell’ufficio.

In particolare, la modifica non può riguardare l’assegnazione degli affari alle sezioni o ai gruppi di lavoro e non deve comportare la necessità di periodiche verifiche concernenti i meccanismi di assegnazione né ripetuti riequilibri dei ruoli o dei carichi di lavoro.

L’incompatibilità non può essere esclusa se i magistrati in rapporto di parentela, affinità, coniugio, unione civile o convivenza operino, all’interno dello stesso ufficio, in settori pure distinti, ma funzionalmente intersecanti, salvo che, per le dimensioni dell’ufficio, sia possibile evitare interferenze tra le attività dei magistrati interessati.

L’incompatibilità ambientale o funzionale. I magistrati possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del CSM, quando “per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità” (art. 2 LG).

La procedura per accertare l’esistenza di questa causa, in contraddittorio col magistrato interessato, si svolge davanti alla Prima commissione del CSM, analogamente a quanto avviene per le altre ipotesi di incompatibilità. L’esito è dato dall’archiviazione della pratica oppure dal provvedimento di trasferimento, quando sia accertata un’incompatibilità della presenza del magistrato nella sede e/o nelle funzioni esercitate.

Lo stesso procedimento si instaura se i magistrati in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio, unione civile o convivenza, prestano servizio presso uffici diversi della stessa sede giudiziaria e interessati da relazioni funzionali (ad es., p.m. e g.i.p. o giudice penale), quando ciò possa determinare una situazione in cui essi non siano in grado di svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità.