13Le altre assenze dal servizio
- DPR 3/57
- d.lgs. 511/46
- legge 476/84
- legge 104/92
- legge 53/00
- d.lgs. 151/01
- legge 240/10
- circ. INPS 16 del 4.2.2008
- circ. CSM 1856/2022, sulle assenze del magistrato di tutte le tipologie e congedi, aspettative e permessi posti a tutela della salute, di maternità e paternità e della formazione
Le assenze dall’ufficio devono essere comunicate senza ritardo ai dirigenti degli uffici, unitamente ai motivi dell’assenza e alla relativa documentazione. A seconda della specifica tipologia, devono essere autorizzate, rispettivamente, dal dirigente dell’ufficio, dal presidente della Corte d’appello o dal Procuratore generale presso la Corte d’appello o dal CSM.
1. Il congedo straordinario
Spetta in caso di malattia o per altri gravi motivi e non può superare complessivamente, nell’anno solare, i 45 giorni. Nel caso di matrimonio la durata massima è di 15 giorni. Compete di diritto nel caso di matrimonio o per sostenere esami o attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. In tutti gli altri casi è autorizzato discrezionalmente dal dirigente dell’ufficio di appartenenza. Per il primo giorno (di ogni periodo ininterrotto) al magistrato spettano tutti gli assegni ridotti di 1/3; per i giorni successivi spettano gli assegni interi. Per tutto il periodo è esclusa la corresponsione della speciale indennità prevista dall’art. 3 l. 27 del 1981.
2. L’aspettativa per infermità
È disposta dal CSM in caso di accertata malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. Termina col cessare della causa per cui è stata disposta. Può essere continuativa o non continuativa. Nel primo caso non può protrarsi per più di 18 mesi; il CSM può tuttavia concedere altri 6 mesi di aspettativa senza stipendio, a seguito dei quali il magistrato viene dispensato dall’esercizio delle funzioni per infermità. Dopo 2 mesi di aspettativa continuativa il magistrato viene collocato fuori ruolo, salva la possibilità di riammissione entro 6 mesi, con riassegnazione alla stessa sede e nelle stesse funzioni, anche sovrannumero. Se, invece, l’aspettativa superi i 6 mesi e il posto di provenienza risulti coperto, il magistrato dopo essere stato interpellato è destinato con precedenza a uno dei posti vacanti del medesimo grado, anche se pubblicati, dello stesso ufficio o della stessa sede o, in mancanza, a uno dei posti vacanti degli uffici di altra sede del medesimo distretto. Per la destinazione in un diverso distretto si procede con concorso virtuale.
3. La dispensa dal servizio o il collocamento in aspettativa di ufficio per infermità
In caso di infermità non temporanea che impedisca l’adempimento dei doveri d’ufficio per motivi di salute il magistrato deve essere dispensato dal servizio da parte del CSM. Se, tuttavia, sia possibile lo svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato può essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero della giustizia. Se l’infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può, su conforme parere del CSM, essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge. Il magistrato può essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche quando, dall’istruttoria diretta ad accertare la condizione di infermità permanente, ne emerga l’incompatibilità col conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie. Decorso tale periodo, il magistrato che non possa essere richiamato dall’aspettativa, è dispensato dal servizio.
4. I permessi in caso di riduzione della capacità lavorativa
Ove sia stata riconosciuta una invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, il magistrato può godere ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure non superiore ai 30 giorni. Se sia portatore di handicap grave (art. 33 co. 3, l. 104/92), può fruire di 3 giorni mensili di permesso, retribuito, ma con esclusione dell’indennità ex art. 3 l. 27/81.
5. Il congedo per eventi o cause particolari
Per gravi e documentati motivi familiari, oltre al congedo straordinario il CSM riconosce un periodo di congedo continuativo o frazionato, che non deve superare i 2 anni nell’arco della vita lavorativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, non alla retribuzione. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio o previdenziale.
6. Il permesso retribuito in caso di decesso o grave infermità
Compete un permesso retribuito – con esclusione dell’indennità ex art. 3 l. 27/81 – di 3 giorni lavorativi per anno solare in caso di decesso o grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché, in quest’ultimo caso, la stabile convivenza con il magistrato risulti da certificazione anagrafica.
7. Il congedo e i permessi retribuiti per motivi di assistenza
Il magistrato coniugato, unito civilmente o convivente di fatto ex art.1, co. 36, l. 76/16 con soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della l. n. 104/1992, ha diritto di usufruire, entro 30 giorni dalla richiesta rivolta al CSM, di un congedo, continuativo o frazionato, di durata non superiore a 2 anni per ciascuna persona portatrice di handicap nell’arco della vita lavorativa, o di 3 giorni di permesso al mese per assistere la persona disabile. Si ha diritto al congedo se il familiare non sia ricoverato a tempo pieno (salvo che sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza). Spetta altresì ai magistrati genitori naturali, adottivi o affidatari, alternativamente tra loro, il diritto di assistere il figlio disabile in situazione di gravità. Il permesso è retribuito, con l’esclusione dell’indennità ex art. 3 l. 27/81.
8. Il congedo obbligatorio per maternità
Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità ha durata di 5 mesi, comprensivi, di regola, dei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e dei 3 mesi successivi alla nascita del figlio, salva l’ipotesi della flessibilità (1 mese prima e 4 successivi). In alternativa è riconosciuta la facoltà di astensione esclusivamente dopo l’evento del parto entro i 5 mesi successivi, purché il medico specialista del SSN o convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. L’astensione è comunque autorizzata dal dirigente dell’ufficio, cui va comunicata la scelta del periodo di fruizione del congedo, con certificazione medica allegata.
In caso di interruzione della gravidanza, volontaria o comunque precedente al 180° giorno di gestazione, si applicano le norme sul congedo straordinario per malattia; dopo il 180° giorno di gestazione l’interruzione di gravidanza è equiparata al parto ed alla lavoratrice spetta un congedo di 3 mesi dalla data dello stesso, alle medesime condizioni del congedo obbligatorio per maternità, con la differenza che la donna può decidere di riprendere in qualsiasi momento a lavorare.
In caso di tramutamento delle funzioni durante il periodo di congedo obbligatorio, il magistrato ha diritto di posticipare la presa di possesso al termine del congedo stesso. Se determini una sospensione dell’attività superiore a 30 giorni, il congedo obbligatorio comporta una corrispondente sospensione del tirocinio. Il congedo è regolarmente retribuito, inclusa la speciale indennità ex art. 3 l. 27/81.
In caso di parto effettivo posticipato rispetto alla data presunta, all’esito del calcolo sopra indicato vanno aggiunti i giorni intercorrenti tra la data presunta e quella effettiva del parto posticipato. Nell’ipotesi, invece, di parto prematuro, i giorni non goduti si aggiungono al congedo post partum, fermo restando in ogni caso il limite massimo di 5 mesi.
9. Il congedo obbligatorio per paternità
Il padre magistrato (anche adottivo o affidatario), dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In ipotesi di parto plurimo, la durata del congedo è di 20 giorni lavorativi. Il congedo è fruibile dal padre anche durante quello della madre lavoratrice ed è riconosciuto pure al padre che benefici del congedo di paternità alternativo (art. 28 d. lgs. 151/01). La comunicazione va presentata al dirigente dell’ufficio. Il congedo è interamente retribuito e utile ad ogni effetto.
10. Il congedo di paternità alternativo
Il magistrato padre ha diritto di godere dell’astensione dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità obbligatorio ovvero per la parte residua che sarebbe spettata alla madre, quando le circostanze del caso non ne consentono la fruizione a lei. Compete, in particolare, nei casi di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, riconoscimento o affidamento esclusivo del figlio al padre.
11. Il congedo parentale facoltativo
Fino al dodicesimo anno di vita del figlio il magistrato genitore può godere di un congedo facoltativo, per un massimo di 6 mesi, fermo il limite complessivo di 10 mesi fruibile anche dall’altro genitore (elevati a 11 se il padre decide di astenersi per almeno 3 mesi). Il congedo è in tali casi disposto dal CSM. Il congedo parentale può essere fruito da entrambi i genitori anche contemporaneamente e il padre magistrato lo può utilizzare anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre successivo alla nascita.
Il magistrato madre o, in alternativa il magistrato padre, per ogni minore con handicap in situazione di gravità ha diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del figlio, al prolungamento del congedo parentale. Esso può esser goduto, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo di quello per congedo parentale ordinario, non superiore a 3 anni. Per i primi 45 giorni di congedo parentale, per anno solare, il trattamento economico è equiparato a quello del congedo straordinario; per gli ulteriori periodi spetta una retribuzione pari al 30% dello stipendio, con esclusione della speciale indennità ex art. 3 l. 27/81, al massimo per 6 mesi.
12. I congedi in caso di adozione e di affidamento familiare
Il magistrato donna che adotta un minore in Italia o all’estero ha diritto di avvalersi di un periodo di congedo di maternità non superiore a 5 mesi. In caso di affidamento familiare il magistrato ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi. Nell’ipotesi in cui la madre adottante rinunci all’esercizio di tale diritto, il congedo spetta, alle medesime condizioni, al magistrato padre adottante. Spetta a questi anche nei casi in caso di morte o grave infermità della madre oppure di abbandono del figlio da parte della stessa nonché in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre. Nell’ipotesi di adozione nazionale o di affidamento preadottivo il congedo in esame deve essere goduto entro i primi 5 mesi decorrenti dal giorno successivo all’effettivo ingresso del minore in famiglia. In caso di adozione internazionale il magistrato può fruire discrezionalmente, del congedo di maternità, prima o dopo l’ingresso del minore in Italia, sempre nel limite di 5 mesi totali dall’effettivo ingresso del minore in Italia. Spetta il trattamento economico integrale.
13. Il congedo per malattia del figlio
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro in caso di malattia dei figli di età non superiore a 3 anni. Ciascuno, alternativamente, ha altresì diritto di astensione, nel limite di 5 giorni lavorativi annui, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni. Il congedo è disposto dal CSM. Fino ai 3 anni del figlio, il congedo è retribuito come quello straordinario, sempre che il magistrato non ne abbia già fruito; dopo il 45° giorno il congedo è senza assegni. Questi non spettano nemmeno per i congedi goduti dopo i primi 3 anni di vita del minore.
14. L’aspettativa per motivi di famiglia
Il magistrato che richiede l’aspettativa per motivi di famiglia è collocato dal CSM fuori del ruolo organico della magistratura dal primo giorno di aspettativa. Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di 1 anno, non si computa ai fini della progressione in carriera. Non è prevista la corresponsione di assegno.
15. L’ aspettativa per il ricongiungimento all’estero
Il magistrato il cui coniuge o parte dell’unione civile o convivente di fatto (art. 1, co. 36, l. 76/16) svolga servizio all’estero può usufruire, per un corrispondente periodo, dell’aspettativa senza assegni, venendo collocato fuori del ruolo organico dal primo giorno di assenza. Se tale posizione venga meno entro 1 anno, il magistrato è richiamato in ruolo con riassegnazione nella stessa sede e nelle stesse funzioni. Qualora il periodo di aspettativa superi l’anno, il CSM provvede al richiamo in ruolo e all’assegnazione al posto precedentemente occupato solo se sia vacante e, pur se pubblicato, non ancora coperto. In caso contrario, il magistrato è destinato alla medesima sede anche in sovrannumero, da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.
16. Il congedo straordinario per dottorato di ricerca
Il magistrato ammesso a corsi di dottorato di ricerca può chiedere al CSM di essere collocato in congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell’ufficio, oppure può svolgere entrambe le attività in via concorrente. La durata del congedo straordinario coincide con la durata del corso (che è almeno di 3 anni accademici), ma il magistrato può chiedere il congedo anche per un periodo inferiore alla durata del corso. Salvo eccezioni, detto periodo non può essere comunque inferiore alla durata di 1 anno accademico, all’interno del quale non possono alternarsi periodi di esercizio delle funzioni giurisdizionali. Se per il dottorato sia prevista l’erogazione di una borsa di studio, il relativo congedo sarà autorizzato senza assegni; se invece la borsa di studi non sia prevista o il magistrato vi rinunci, viene conservato il trattamento economico e previdenziale, esclusa in ogni caso l’indennità speciale ex art. 3 l. 27/81.