Ordinamento dei magistrati in sintesi

10Le assegnazioni interne, le supplenze, le applicazioni

Fonti

L’assegnazione interna

Il dirigente può procedere ad assegnare temporaneamente un magistrato a un posto vacante nell’ufficio, nelle more dell’espletamento del concorso interno, quando le esigenze di servizio del settore o della sezione di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle del settore o della sezione di provenienza. In questo caso il magistrato individuato viene spostato da un settore o da una sezione all’altra. L’assegnazione può essere anche solo parziale.

L’assegnazione interna prescinde dal consenso del magistrato, ma è preceduta da interpello e non può durare più di 90 giorni, prorogabili per altri 90 per imprescindibili esigenze di servizio.

La tabella (e il progetto organizzativo) deve indicare i criteri oggettivi da osservare nell’adozione dell’atto di assegnazione interna, con specifico riguardo alle modalità della scelta del magistrato da assegnare. In ogni caso va preferito il magistrato che abbia prestato consenso e, altrimenti, il magistrato del settore o della sezione che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza e del grado di copertura dell’organico, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni. Rileva anche il fatto che il magistrato assegnato eserciti ordinariamente funzioni analoghe, a partire da quello con minore anzianità di servizio nell’ufficio.

La supplenza

Alla supplenza si provvede in caso di assenza o impedimento temporanei di un magistrato. Essa comporta la sostituzione, in via contingente e temporanea per un periodo non superiore a sei mesi, con altro magistrato individuato con criteri predeterminati dello stesso ufficio. Alla supplenza provvede il dirigente dell’ufficio.

Essa non richiede il consenso del magistrato designato. Qualora venga disposta fuori dai criteri previsti dalla tabella o dal progetto organizzativo dell’ufficio, deve essere preceduta da un interpello tra tutti i magistrati dell’ufficio stesso.

La scelta del supplente – se non avvenga automaticamente – va preferibilmente effettuata tra i magistrati che svolgono analoghe funzioni e che ordinariamente trattano affari giudiziari della stessa natura di quelli attribuiti al magistrato mancante o impedito.

Con provvedimento che motivi sull’impossibilità di individuare il supplente tra i magistrati dello stesso ufficio il presidente della Corte d’appello o della Procura generale presso la Corte d’appello può disporre la supplenza infradistrettuale, cioè mediante un magistrato di un ufficio diverso e dello stesso distretto.

L’applicazione

All’applicazione si fa ricorso per esigenze di servizio dell’ufficio imprescindibili e prevalenti, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, assenza o impedimento dei magistrati dell’ufficio. Essa comporta l’inserimento, in via contingente e temporanea per un periodo massimo non superiore di regola a due anni, di uno o più magistrati all’interno di un ufficio diverso da quello di appartenenza. Vi si può, pertanto, ricorrere per sopperire a vacanze o potenziare l’organico di un ufficio.

L’applicazione, a tempo pieno o parziale, può essere disposta solo nei casi in cui non si possa procedere a supplenza, interna o infradistrettuale, in caso di dimostrata impossibilità di ricorso all’assegnazione interna o alla assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici prevista dalle tabelle infradistrettuali.

L’applicazione endodistrettuale è disposta dal presidente della Corte d’appello o dal Procuratore generale, a seconda dell’ufficio interessato, previo interpello e con decreto motivato in ordine ai suoi presupposti. Se di durata superiore a 90 giorni va adottata con variazione tabellare o del progetto organizzativo. Il provvedimento è soggetto all’approvazione del CSM, previo parere espresso dal Consiglio giudiziario dopo avere sentito l’interessato.

Il magistrato da applicare viene scelto dando prevalenza al suo consenso o, altrimenti, in base all’ordine inverso di anzianità, tra quanti svolgono gli stessi compiti che saranno chiamati ad assolvere nell’ambito dell’ufficio in cui l’applicazione comporti minori disfunzioni.

L’applicazione endodistrettuale non può avere durata superiore a 1 anno, prorogabile al massimo per 1 altro anno e solo per procedimenti per i reati ex art. 51, co. 3-bis, c.p.p.

L’applicazione può essere extradistrettuale, quando le esigenze di servizio degli uffici di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle dell’ufficio di provenienza e non sia possibile farvi fronte con la supplenza, anche infradistrettuale, l’assegnazione interna, la coassegnazione infradistrettuale oppure mediante l’assegnazione in sostituzione di un magistrato distrettuale o l’applicazione endodistrettuale.

All’applicazione extradistrettuale provvede il CSM richiesta motivata del Ministero della giustizia o del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto ha sede l’organo o l’ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il Consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato.

L’applicazione extradistrettuale non può superare la durata di 1 anno. Nei casi di necessità dell’ufficio cui il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a 1 anno. In casi di eccezionale rilevanza, l’applicazione può essere disposta – solo per la trattazione di procedimenti per reati previsti dall’art. 51, co. 3-bis c.p.p. – per un ulteriore periodo massimo di 1 anno. Scaduto il periodo di applicazione, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi a questi procedimenti, può essere prorogato nell’esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.

Il magistrato già applicato (in via endo o extradistrettuale) non può essere nuovamente applicato se non dopo che siano trascorsi 2 anni dalla fine della precedente applicazione.