2La graduatoria per la presa delle funzioni
- d.lgs. 26/2006
- Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati in tirocinio (Delibera CSM 13.6.2012 e succ. modifiche)
Al termine del tirocinio il CSM opera il giudizio di idoneità al conferimento al m.o.t. delle funzioni giudiziarie sulla base delle relazioni redatte all’esito delle sessioni, di una relazione di sintesi predisposta dalla SSM, del parere del Consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante e oggettivamente verificabile. La relazione di sintesi viene comunicata al m.o.t., che entro 10 giorni può fare pervenire osservazioni al Consiglio giudiziario, il quale le trasmette, ci propri rilievi, al CSM.
Se positivo, il giudizio di idoneità contiene un riferimento all’attitudine del m.o.t. allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti. Se negativo, comporta un nuovo periodo di tirocinio della durata di 1 anno.
La graduatoria per il conferimento delle funzioni è redatta tenendo conto della graduatoria (art. 8 d.lgs. 160/2006) e dei criteri fissati con specifica delibera dal CSM. Questi individua le sedi sulla base delle scoperture di organico e dei carichi di lavoro, tenendo conto dello stato delle esigenze di servizio e di funzionalità degli uffici giudiziari; tra queste sedi può indicarne alcune, non oltre 30, a copertura necessaria tra quelle rimaste vacanti in più pubblicazioni per trasferimenti ordinari, tenendo conto delle dimensioni dell’ufficio, dell’organico e della tipologia degli affari trattati (l’assegnazione a tali sedi dà diritto a un massimo di 6 punti aggiuntivi nei concorsi per i successivi trasferimenti).
L’ultima delibera del CSM in materia è del 12.1.23, modificata l’8.2.23. Per la formazione della graduatoria finale ha stabilito:
- criteri oggettivi e predeterminati che danno rilievo a esigenze personali di tutela della salute, di salvaguardia del nucleo familiare, a maternità o paternità;
- un punteggio di merito pari alla votazione del concorso (art. 2 della delibera) e un punteggio aggiuntivo per motivi di famiglia (coniuge, convivente, figlio minore, genitore a carico, fratello minore e orfano, gravidanza) – punteggio cumulabile fino, al massimo, di 4 – sussistenti alla data di approvazione della delibera (art.3);
- la rilevanza della posizione in graduatoria a parità di punteggio, con preferenza per il più giovane;
- la precedenza assoluta (in sede, funzioni, settore) per il m.o.t. portatore di handicap ex art. 3, co. 3, o art. 21 legge 104/92 (art. 5);
- la precedenza solo per la sede in caso di invalidità ex art. 3, co. 3, l. 104/92 del familiare del m.o.t. (art.5) o in caso di coniuge del m.o.t. militare destinatario di trasferimento successivo a decreto di nomina (art. 6).