Ordinamento dei magistrati in sintesi

1Il tirocinio

Di regola il tirocinio dura di 18 mesi. Per effetto della legge finanziaria per il 2023, la durata del tirocinio dei magistrati assunti con i concorsi banditi coi DM 29.10.19 e DM 1.12.21 è stata abbreviata, riducendola a 1 anno. In ogni caso esso si svolge per due terzi presso gli uffici giudiziari e per un terzo mediante corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura. Si tratta di periodi non necessariamente consecutivi.

Dalla durata del tirocinio sono esclusi i periodi di congedo straordinario o aspettativa superiori ai trenta giorni nonché i periodi feriali ex art. 90 dell’ordinamento giudiziario (e altre fonti indicate sub 12).

Il tirocinio si svolge negli uffici del capoluogo del distretto di residenza del m.o.t., salva diversa destinazione a richiesta, per gravi e motivate esigenze, su autorizzazione del Comitato direttivo della SSM; la deroga può avvenire per periodi limitati quando si renda opportuna per consentire al m.o.t. di seguire specifiche attività.

La fase generica del tirocinio è condotta per due terzi nei tribunali e per un terzo nelle procure della Repubblica. Il tirocinio mirato si svolge in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione e trattando gli affari indicati dal dirigente con comunicazione effettuata al CSM.

L’intero tirocinio nelle sedi è coordinato da magistrati collaboratori, uno per le funzioni civili e uno per quelle penali; nelle singole sessioni presso gli uffici i m.o.t. sono assegnati a colleghi affidatari. Collaboratori e affidatari sono designati dal CSM su proposta del Consiglio giudiziario competente; i primi predispongono il programma del tirocinio e verificano il rapporto tra m.o.t. e affidatari; gli affidatari, al termine della sessione, compilano una scheda valutativa che trasmettono a CSM e SSM.