1Il tirocinio
- art. 18 segg. d.lgs. 26/2006
- art. 1, c. 381, l. 197/2022
- Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati in tirocinio (Delibera CSM 13.6.2012 e succ. modifiche)
Di regola il tirocinio dura di 18 mesi. Per effetto della legge finanziaria per il 2023, la durata del tirocinio dei magistrati assunti con i concorsi banditi coi DM 29.10.19 e DM 1.12.21 è stata abbreviata, riducendola a 1 anno. In ogni caso esso si svolge per due terzi presso gli uffici giudiziari e per un terzo mediante corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura. Si tratta di periodi non necessariamente consecutivi.
Dalla durata del tirocinio sono esclusi i periodi di congedo straordinario o aspettativa superiori ai trenta giorni nonché i periodi feriali ex art. 90 dell’ordinamento giudiziario (e altre fonti indicate sub 12).
Il tirocinio si svolge negli uffici del capoluogo del distretto di residenza del m.o.t., salva diversa destinazione a richiesta, per gravi e motivate esigenze, su autorizzazione del Comitato direttivo della SSM; la deroga può avvenire per periodi limitati quando si renda opportuna per consentire al m.o.t. di seguire specifiche attività.
La fase generica del tirocinio è condotta per due terzi nei tribunali e per un terzo nelle procure della Repubblica. Il tirocinio mirato si svolge in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione e trattando gli affari indicati dal dirigente con comunicazione effettuata al CSM.
L’intero tirocinio nelle sedi è coordinato da magistrati collaboratori, uno per le funzioni civili e uno per quelle penali; nelle singole sessioni presso gli uffici i m.o.t. sono assegnati a colleghi affidatari. Collaboratori e affidatari sono designati dal CSM su proposta del Consiglio giudiziario competente; i primi predispongono il programma del tirocinio e verificano il rapporto tra m.o.t. e affidatari; gli affidatari, al termine della sessione, compilano una scheda valutativa che trasmettono a CSM e SSM.