Intervento alla prima sessione
L’impatto della riforma sull’organizzazione degli uffici giudiziari

Emma AVEZZÙ
procuratore per i Minorenni presso il Tribunale di Torino

Risposta alla domande

È una responsabilità iniziare soprattutto avendo la coscienza di non portare delle risposte ma soltanto dei dubbi.

Faccio subito una premessa a proposito anche degli esiti dell’ indagine che è stata appena mostrata.

Personalmente ritengo, ed è stato uno dei punti essenziali che ho segnalato come problematicità alla base anche della riforma, che la diversità delle prassi sul territorio, per quanto riguarda le procure e soprattutto i tribunali per i minorenni, abbia pesato molto sulla volontà di operare la riforma e di farla in questi termini. Questo perché ritengo che vi fossero già in precedenza delle indicazioni date per esempio dalla Corte costituzionale che se seguite forse avrebbero potuto evitare questa riforma.

Ricordo infatti che con la sentenza numero 1 del 2002, che era stata provocata da un’ordinanza della Corte d’Appello di Torino ma anche, se non erro, della Corte d’Appello di Genova, la Corte Costituzionale aveva dato delle indicazioni per quanto riguarda il rispetto del contraddittorio, il ruolo delle parti nel procedimento anche minorile, quindi la necessità di coinvolgere tutte le parti. la necessità di rinvenire degli strumenti per intervenire a conferma degli eventuali provvedimenti d’urgenza che fossero emanati nel corso del procedimento, tutti aspetti che già affrontavano l’esigenza di una prassi che fosse un po’ comune a tutti gli uffici. Mi riferisco in particolare al fatto che il ricorso del Pubblico ministero dovesse essere un ricorso “vestito” e quindi corredato di una serie di elementi e di dati e non redatto così come si faceva molti anni fa; al fatto che il ricorso del Pubblico ministero dovesse essere notificato alle altre parti e quindi le altre parti dovessero avere contezza di quella che era la situazione che il Pubblico ministero metteva alla base delle proprie richieste e anche al fatto che con la prima convocazione ci fosse questa notifica del ricorso del pubblico ministero e quindi una piena conoscenza.

In sostanza voglio dire che si ci si fosse mossi nell’ottica di quei principi, che se si fosse seguito anche quello che era stato un tentativo della nostra associazione dei magistrati per i minori e la famiglia di diffondere le prassi comuni, credo che forse avremmo potuto evitare una riforma che a mio parere non soddisfa. In realtà non soddisfa tanto noi magistrati: non soddisfa le esigenze di tutela piena dei minori e soprattutto dei minori in quelle situazioni con cui abbiamo a che fare noi delle procure e dei tribunali per i minorenni.

Assimilare in un rito unico, con quelle scadenze che sono previste per il rito delle separazioni che si celebra adesso davanti ai tribunali ordinari ma che poi diventerà in sede circondariale il rito anche minorile, può avere sicuramente un significato importante e che sicuramente può fornire uno strumento valido: ma tale assimilazione in un rito unico di quelle situazioni minorili che, nel novanta per cento dei casi (credo sia un dato comune a tutta Italia) muovono il Pubblico Ministero a richiedere l’adozione di provvedimenti a tutela dei minori, a mio parere non ha tenuto conto della realtà effettiva e delle situazioni che noi minorili ci troviamo a dover affrontare.

E forse la partecipazione alle commissioni in netta prevalenza di giudici della famiglia, che non sembrano avere appieno la conoscenza purtroppo delle nostre situazioni, ha avuto il suo peso.

Non solo: ma rivendico il ruolo della Procura per i minorenni che è stato sottolineato nella conclusione della commissione bicamerale del Parlamento sul femminicidio, sia la prima conclusione che la seconda cioè il documento più recente, quello sulla vittimizzazione secondaria. Conclusioni laddove, pur in un quadro estremamente plumbeo per quanto riguarda la comunicazione tra le procure ordinarie e le procure e i tribunali ordinari (tanto che si è arrivati alla conclusione che il giudice della famiglia spesso non aveva conoscenza del procedimento penale che parallelamente andava avanti per situazioni di violenza domestica) tutto sommato alle procure per i minorenni è stato riconosciuto un ruolo estremamente rilevante di raccolta di elementi e di produzione anche in giudizio di tali elementi con tutti quei compiti di coordinamento con le procure ordinarie e con le indagini penali su cui non mi dilungo in quanto ne parlerà la collega dell’ordinario: ma rivendico questo ruolo che è stato sicuramente importante e che le procura per i minorenni non mancheranno di continuare a fare.

Poiché i temi sono tantissimi mi limito a esporre per sommi capi i problemi che abbiamo vissuto in questi primi giorni.

Devo anche confessare che, pur avendo fatto circa una quindicina di giorni prima della dell’entrata in vigore della riforma una riunione con il tribunale per i minorenni e pur avendo contatti sia con le forze dell’ordine, sia con i servizi sociali, pressoché quotidiani, per spiegare le nostre mutate esigenze, devo anche confessare che non ho ritenuto per ora di emettere direttive precise se non appunto questo accordo, che si è fatta a seguito di una riunione con il Tribunale per i minorenni, proprio perché ritengo che la materia sia estremamente in fieri e che, come si dice, “lo scopriremo solo vivendo” quelle che sono le esigenze concrete.

Primo argomento: ricorso del pubblico ministero

Cosa c’è di nuovo nel ricorso del pubblico ministero. Premetto che io ci tenevo moltissimo che negli uffici i dati dei genitori dei minori fossero indicati in maniera compiuta e quindi con la possibilità di identificazione delle nostre controparti. Ora abbiamo aggiunto questo codice fiscale. Non vi nascondo che per quanto riguarda il codice fiscale anche se abbiamo la NPR, cioè uno strumento che serve ad avere il quadro della popolazione residente, questo è uno strumento che non sempre soddisfa le nostre esigenze perché, per esempio, per quanto riguarda la paternità e maternità non ci dà i dati completi. In sostanza per avere i dati completi bisognerebbe avere prima il codice fiscale ma per cercare il codice fiscale ci vogliono i dati completi. Risolviamo questo problema con i dati che ci vengono forniti per esempio dalle forze di polizia (se vi è stato l’intervento della polizia):ma il luogo di nascita può essere anche lo Stato estero non meglio precisato. Possiamo immettere i dati che abbiamo su un sistema che è scaricabile da internet però sono dati che se non li ho io mi devo inventare (ad esempio nome Paolo Rossi nato a Roma il dieci settembre 1975) ma ottengo un codice fiscale che non è quello reale. Per avere il codice fiscale reale io debbo andare sul sistema dell’ Agenzia delle Entrate e devo avere certezza che quei dati indicano una persona esistente. Il problema è che le persone che noi a volte ci troviamo davanti sono persone non residenti, che il codice fiscale non ce l’hanno.

In sostanza quando ci sarà il processo telematico telematico diciamo già da ora che questo non è un dato che ci può bloccare o che ci può impedire di andare avanti perché molte volte è impossibile da desumere.

Indagini preliminari del pubblico ministero

Sono state disciplinate dal 473-bis.3. Solo un cenno: è stata espressamente prevista l’assunzione di informazioni anche dai servizi ma questa norma è stata interpretata in modo diverso. In realtà queste cose si sono sempre fatte e quindi la norma ci cambia poco, ci formalizza una cosa che già si faceva. Ma alcuni colleghi e in particolare i colleghi della giudicante ritengono che il Pubblico Ministero non possa più formulare un ricorso se non ha determinati elementi: cosa che noi per esempio già facevamo, cioè facevamo le indagini sociali preliminari anche se a volte ci capitava di aprire un ricorso d’emblée, quando la situazione che ci veniva prospettata era una situazione grave soprattutto nel caso di interventi delle forze di polizia o di situazioni di violenza domestica. Viceversa altri colleghi in particolare della procura hanno sottolineato che le indagini che noi potremmo chiedere d’ora in poi ai ai servizi sociali sono indagini molto più superficiali e molto più sintetiche rispetto a quelle che chiedevamo prima. Questo perché vi è la necessità del rispetto del contraddittorio su cui vi intratterrà ampiamente il presidente Villa, ossia vi è la famosa necessità dei fatti distinti dalle opinioni. A questo proposito sottolineo che è una norma a mio parere offensiva per la professionalità degli assistenti sociali perchénon sono persone che non sapendo fare altri lavori hanno pensato di fare l’assistente sociale, ma sono persone che hanno una laurea, hanno una professionalità e un’esperienza; quindi andare a dire formalmente che debbono distinguere i fatti dalle opinioni è una offesa alla loro professionalità: è come a dire a un chirurgo che il bisturi deve essere possibilmente sterilizzato prima di tagliare la pancia alle persone.

Quindi secondo questa seconda interpretazione le informazioni del PM devono essere informazioni molto più superficiali. Anche a tale proposito confesso che già prima eravamo arrivati alla conclusione che il pm è una parte che nel processo minorile ha anche un potere d’iniziativa e quindi non può sostanzialmente imporre per esempio delle prese in carico o imporre degli invia ai servizi specialistici ma può esclusivamente ottenere una fotografia attraverso un’indagine sociale con esplicita autorizzazione. Nei miei moduli ho sempre messo la richiesta di informazioni alla scuola, la richiesta di informazioni ai servizi specialistici solo ed esclusivamente se vi fosse già una presa in carico ma non già un invio al servizio specialistico o una valutazione delle capacità genitoriali o una valutazione psicologica. Sicuramente il pm non poteva farlo prima, non potrà farlo neanche nel futuro.

Le questioni economiche

Nel ricorso del Pubblico è espressamente previsto che in caso di contributo economico al ricorso è allegata la documentazione attestante la situazione economica reddituale dei genitori del minore. In realtà il tribunale per i minorenni ha questa caratteristica, che forse il legislatore ha dimenticato nel fare il rito unico, ossia che purtroppo ha a che fare con situazioni di disagio in cui le capacità economiche non sono mai estremamente rilevanti. Ciò è vero ma non è sempre vero: vi sono dei casi in cui un contributo economico può essere, a mio parere richiesto. A me è capitato di richiederlo: pensiamo a un’adozione fallita, a una restituzione di un minore da parte della famiglia che l’ha adottato; pensiamo ancora che vi sono delle provvidenze economiche quali il reddito di cittadinanza che è per esempio commisurato alla presenza di un soggetto nel nucleo e pensiamo che il mantenimento di una minore in comunità ha un costo e il contributo al suo mantenimento è comunque dovuto da parte dei genitori. Dovremo quindi acquisire una serie di informazioni in materia economica e poi forse dovremmo anche eseguire dei provvedimenti in materia economica qualora vi fosse un provvedimento del giudice.

Notifica del ricorso

Come procura presso il Tribunale per i minorenni di Torino ci siamo anche noi convertiti alla notifica del ricorso e della prima convocazione da parte del pubblico ministero sulla base di una valutazione generale, sul fatto che sicuramente il rito che è entrato in vigore è un rito contenzioso e sussiste la necessità di distinguere i ruoli delle parti.

Sappiamo che molti tribunali minorenni già erano in questa ottica: credo che Torino e Genova fossero gli unici rimasti nel nord Italia con la notifica da parte del tribunale mentre si erano già convertiti Roma e in altri Tribunali si faceva da moltissimo tempo. Anche questo è un fattore di possibile criticità perché, sotto il profilo organizzativo, adesso le nostre segreterie hanno indicazione per ricevere convocazione con ricorso con la prova del deposito dal Tribunale e mandarlo poi per la notifica nei termini. A tale proposito confesso che ci avvaliamo della polizia giudiziaria, anche se non è espressamente previsto come invece è previsto espressamente per il 403 c.c., in quanto abbiamo ritenuto che ci sia una sorta di analogia e, considerati anche i tempi brevi, abbiamo ritenuto di utilizzare a questo fine la polizia municipale o in alcuni casi la polizia di Stato o i Carabinieri.

L’adozione di provvedimenti indifferibili di cui all’art. 473-bis.15

Innanzitutto debbo dire che, sulla base di un accordo che è stato fatto con il tribunale per i minorenni, abbiamo ritenuto che, a seguito della richiesta di un provvedimento ex art. 473-bis.15, inaudita altera parte, (questa è stata la formula adottata, ossia il discrimen tra provvedimenti urgenti è costituito dalla richiesta che sia emesso inaudita altera parte) spetta alla Procura la notifica del provvedimento ai fini della convocazione delle parti.

Va detto che noi spesso chiedevamo dei provvedimenti provvisori ma il discrimine ora è stato collocato sotto questa parolina magica “inaudita altera parte”: i provvedimenti provvisori possono essere adottati all’esito dell’udienza dal giudice monocratico ma se vogliamo invece che vengano assunti prima, ossia con urgenza in quanto la situazione è grave, dobbiamo mettere la parolina magica inaudita altera parte. Con tutto quello che ne consegue ossia la convocazione delle parti entro quindici giorni e la notifica da parte dell’istante. Questo è il problema vero. Nella mia precedente esperienza di Brescia (allorché arrivò quella famosa la circolare del ministero, che a mio parere non aveva un potere in merito, che sostanzialmente diceva che i ricorsi civili se li deve notificare chi li fa come regola generale e quindi il Pubblico ministero minorile) concordammo con la presidente Gatto, che le notifiche da parte del pubblico ministero dei provvedimenti urgenti incisivi, cioè quelli che dispongono l’allontanamento del minore, venissero notificati al momento dell’esecuzione e quindi sostanzialmente a cura del tribunale per i minorenni.

È chiaro che laddove sia disposto un allontanamento di un minore, ossia un collocamento di sicurezza in comunità e il servizio sociale non abbia contezza a volte neanche dell’emissione del provvedimento e non abbia il luogo in cui eseguire il provvedimento (a volte in quindici giorni un provvedimento non è stato neppure eseguito perché la struttura non è stata individuata, come nelle situazioni di minori e adolescenti gravemente a disagio in cui non si reperisce una struttura neanche dopo mesi e tanto meno si troverà in quindici giorni) il disporre che la notifica vada fatta a cura dell’istante è un problema.

Ora in un primo momento in questo accordo con il tribunale si era detto che per i provvedimenti indifferibili delle notifiche se ne incarica il tribunale al momento dell’esecuzione ma poi si è valutato che la lettera della legge prevede che sia l’istante ad effettuare le notifiche e quindi le facciamo noi della Procura.

Come facciamo? È un problema perché se mandiano il nostro vigile a notificare un provvedimento in cui si dice “guardate che ti allontanano il figlio”, e la notifica può essere di sera e il servizio sociale neanche lo sa, si crea il rischio di una sottrazione. E’ una questione aperta a cui io non ho una risposta: sono venute le colleghe del tribunale l’altro giorno a farmi rilevare questo problema e io ho detto “guardate io posso soltanto dire questo e l’ho detto alle la mia segreteria, “convocazione con ricorso ordinario del Pubblico ministero che ci arriva via pec dal tribunale e la procura ne cura la notifica tramite la segreteria. Laddove invece vi sia un provvedimento indifferibile e urgente ablativo, quindi particolarmente incisivo come un allontanamento, il provvedimento non viene trasmesso alla segreteria ma direttamente al Pubblico ministero che ha fatto l’istanza: se il Pubblico ministero non c’è (come persona fisica) viene trasmesso al PM di turno e il pm di turno ne curerà per l’esecuzione. Stiamo studiando dei moduli ma dovremo prevedere anche contatti telefonici, e ci sono le indicazioni alla polizia giudiziaria con cui abbiamo quotidianità, per curare che la notifica avvenga in coordinamento con i servizi che vengono incaricati dell’esecuzione.

Non ho trovato davvero altra via: mi fido un po’ dell’intelligenza e della perspicacia delle persone con cui ho a che fare, speriamo che vada tutto bene. Io temo sinceramente che qualche disguido potrebbe verificarsi.

I provvedimenti indifferibili urgenti inaudita altera parte (art. 473-bis.15)

Il Tribunale per i minorenni di Torino ha ritenuto che, nel caso di richieste di provvedimento ex art. 473-bis.15 indifferibile e urgente, si apra sostanzialmente un subprocedimento per cui proprio la cancelleria li iscrive sotto numeri diversi e laddove, nel corso di un procedimento già pendente, si manifesti l’esigenza di un provvedimento d’ urgenza (473-bis.15) adesso, per l’accordo con il tribunale, iscriviamo un autonomo fascicolo affari civili e formuliamo sostanzialmente un ricorso a parte avente ad oggetto l’adozione di un provvedimento indifferibile inaudita altera parte.

Queste segnalazioni in corso di causa le vediamo dalla posta civile, in cui sono tutta una serie di seguiti che semplicemente vengono inserite nei fascicoli come seguito, ma ci sono alcuni seguiti che evidenziano una situazione aggravata, una situazione magari di contemporanea denuncia penale, una situazione di possibile abuso: in questi casi l’invio al tribunale prima avveniva con allegazione agli atti del procedimento pendente e richiesta al giudice di valutare la situazione e di emettere provvedimenti. In altri termini prima si avanzava una richiesta che andava a inserirsi nel fascicolo pendente e che doveva essere sottoposta immediatamente al giudice mentre ora, come già detto, formuliamo un ricorso a parte avente ad oggetto l’adozione di un provvedimento indifferibile inaudita altera parte.

Gli ordini di protezione (art. 473-bis.69 e ss.)

La norma prevede che “Quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal tribunale per i minorenni”. Quindi è testualmente affermata la competenza del Tribunale per i minorenni su richiesta del Pubblico Ministero. Ci si domanda come coordinare l’impugnazione dell’ordine di protezione (che ha uno strumento di impugnazione suo proprio, che è collegiale) con i provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 che seguono una procedura diversa. Una tesi prospettata è che il Tribunale per i minorenni pronunci sempre provvedimenti ex art. 473-bis.15 e si riferisca all’ordine di protezione come contenuto sostanziale di questi provvedimenti ex 15 che sono provvedimenti che sono provvedimenti innominati, cioè possono avere un contenuto vario.

In conclusione va detto che abbiamo sofferto in questo periodo l’entrata in vigore di una legge che avrebbe dovuto seguire l’avvio del processo telematico e non precederlo. I tempi sono stati accelerati per rispondere agli impegni del PNRR: peccato che il PNRR alle autorità giudiziarie minorili ha portato solo questo impegno nuovo, non ha portato per esempio gli addetti all’ufficio del processo.

Quando parlo di sofferenza parlo per una Procura per i Minorenni e di un Tribunale per i Minorenni di Torino che coprono una popolazione di quasi cinque milioni di abitanti in due regioni e che ha una carenza di quasi il 50% di personale amministrativo; parlo per un tribunale per i minorenni, e mi dicono che ciò succede anche a Milano, che in precedenza registrava gli a Sigma (il sistema informatico in uso presso i Tribunale per i minorenni) le memorie che arrivavano, oltre al ricorso del Pubblico ministero e le relazioni sociali, i seguiti che mandava il Pubblico ministero e quant’altro e che dal ventotto febbraio 2023 non lo fa più perché non ha il personale in grado di farlo. Parlo di tribunali per i minorenni che hanno detto espressamente agli avvocati che devono depositare le memorie in cartaceo con le copie per le altri parti perché non sono più in grado di inserirle su Sigma. Parlo poi del problema che gli avvocati, leggendo il decreto del 24.2.2023 che estende il telematico a tutte le attività processuali, hanno equivocato, fondatamente, pensando di doverci trasmettere tutti gli atti in modalità telematica e quindi usando l’indirizzo pec che è l’unico che noi possiamo fornire perché il processo telematico in Procura ancora non esiste. Noi abbiamo provato a chiarire che non vi è questo obbligo di trasmetterci gli atti in telematico, soprattutto per i procedimenti antecedenti al 1 marzo, anche perché le segreterie non sanno come gestire gli atti che arrivano via pec: ma anche chiarire è difficoltoso in quanto è stato necessario pubblicare una direttiva sul sito dei vari consigli degli ordini che deve essere poi letta e conosciuta.

Con questa riforma si sono voluti abbreviare i tempi: ma i tempi dei minori non sono i tempi degli adulti. Si è voluto dire che i tempi dei processi dei minori devono essere più brevi ma in realtà i procedimenti minorili hanno bisogno di tempi più lunghi: non si può chiudere una causa quando determinati interventi debbono seguire la crescita e lo sviluppo del bambino, quando bisogna puntare sulle potenzialità dei genitori, quando bisogna dare loro delle possibilità di dimostrare che sono in grado di fare i genitori. Non vorrei arrivare davvero ad un risultato che fosse l’opposto di quello che qualcuno si è prefisso nel fare questa riforma: non vorrei che aprissimo più procedure di adottabilità di prima, quando una volta, prima di aprire una procedura di adottabilità provavamo a dare una possibilità ai genitori, cercavamo di vedere cosa succede mentre ora per accelerare i tempi rischiamo di dover aprire subito una procedura di adottabilità.

Gli altri interventi

Saluti

Prima sessione
L’impatto della riforma sull’organizzazione degli uffici giudiziari

Seconda sessione
I soggetti processuali alla prova del nuovo rito

Terza Sessione
Csm e Ministero: quali interventi per attuare la riforma?

Quarta sessione
L’impatto sulla tutela dei diritti

Interventi al dibattito

Conclusioni