Intervento alla terza Sessione
Csm e Ministero: quali interventi per attuare la riforma?

Maria Carla GATTO
presidente Tribunale per i Minorenni di Milano

È con piacere che ho accettato questo invito e ringrazio gli organizzatori perché ci dà una importante occasione di confronto a dieci giorni dall’entrata in vigore di questo rito unitario: un nuovo rito speciale che ha solo qualche generica assonanza con il rito camerale, aperto alle garanzie del giusto processo e con la particolarità del contraddittorio anche nei confronti del rappresentante del minore.

Questo rito ci consente indubbiamente di superare quella disomogenea applicazione del dato normativo che aveva finora contraddistinto la giurisprudenza soprattutto in tema di minori ma anche di famiglia, grazie ad una adeguata individuazione delle tecniche processuali e a una imprescindibile disciplina del raccordo tra le diverse autorità penali e civili che sono chiamate a diverso titolo ad occuparsi dello stesso minore.

Quindi questo è indubbiamente un passo avanti.

Quali possono essere invece le criticità: cominciano a porsi degli interrogativi in merito alla capacità di questo nuovo sistema processuale di assicurare la garanzia dei diritti. Quando parlo di diritti naturalmente il primo fra tutti è il diritto del minore ad essere ascoltato, il diritto di tutte le parti alla difesa e l’arricchimento del contraddittorio: diritti che a mio avviso potrebbero essere posti a rischio se non si provvederà a dotare il sistema giudiziario delle necessarie risorse personali e materiali. Senza lo stanziamento di risorse adeguate la riforma potrebbe ridursi ad essere esclusivamente un flatus vocis e questo rischio è molto più concreto se guardiamo al settore minorile. Basti pensare alla digitalizzazione, incredibilmente l’unico settore della giustizia non digitalizzato è proprio quello minorile. Abbiamo parlato di un rito unico, però è un rito unico che viaggia per alcuni giudici con il telematico e per altri che si occupano della stessa materia con il cartaceo.

Con l’aggravante che tra questi giudici deve esserci un continuo scambio di informazioni e atti che già doveva avvenire a partire dal ventidue di giugno, data dell’entrata in vigore del riformato articolo 38 delle disposizioni di attuazione.

Chiaramente i protocolli possono servire, e nel caso specifico del tribunale dei minorenni di Milano che comprende ben nove circondari sono stati fatti ma restano le difficoltà di non poter scambiare gli atti digitalmente.

Vorrei approfondire tre temi:

  1. il diritto di difesa
  2. il diritto del minore ad essere ascoltato
  3. il principio della ragionevole durata del processo.

Il diritto di difesa

È di facile comprensione come l’inesistenza di un processo telematico abbia delle ricadute sulla possibilità delle parti di accedere agli atti in maniera coerente con i termini difensivi ristretti che contraddistinguono in genere il rito unificato ma in particolare con le procedure che riguardano il 403 c.c. (cioè l’allontanamento fatto dalla pubblica autorità o nei casi di violenza domestica). Ritengo utile evidenziare alcune statistiche: i casi di collocamento dal 22 di giugno alla fine dell’anno, quindi in poco meno di sei mesi, radicati davanti al Tribunale per i minorenni sono stati ben 111 procedimenti e nei primi due mesi del 2023 sono 39. Non entro nel merito dell’utilità della procedimentalizzazione come una udienza di convalida: convocazione e provvedimenti provvisori che nell’esperienza milanese hanno determinato anziché una accelerazione nella risposta giudiziaria un rallentamento della stessa. Però indubbiamente hanno appesantito l’attività dei diciassette giudici previsti in pianta organica che peraltro non sono tutti posti coperti e sono in vista prossimi pensionamenti: e considerato che l’attività ex art. 403 c.c. impegna e assorbe buona parte dell’attività dei giudici del tribunale per i minorenni di Milano mi chiedo le altre procedure chi le tratta? Anche perché non dobbiamo dimenticare che l’udienza ai sensi dell’articolo 403 c.c. deve essere trattata esclusivamente dai giudici togati.

Diritto di difesa del minore

La rappresentanza di minore così ritualmente affermata dalla legge ha determinato, per citare sempre dei numeri, la nomina nell’ambito del 2022 di circa 1.200 curatori speciali. Quindi pensate ai 1.200 curatori speciali a cui si aggiungono i difensori delle parti e che devono accedere agli atti del fascicolo senza alcuno strumento digitale.

Come diceva prima il consigliere Cosentino l’assenza di digitalizzazione non è stata bilanciata dalla previsione di risorse infinite del personale la cui pianta organica anzi presenza consistenti scoperture: nel caso specifico di Milano sono previste poco più di 40 unità di personale a fronte delle 77 previste per Napoli.

Ecco quindi la necessità di rimeditare sulle piante organiche se pensiamo che Napoli ha un terzo degli affari civili, come sopravvenienza, e la metà degli affari penali.

L’altro grande interrogativo che ci lascia effettivamente sconvolti come operatori nel settore minorile riguarda l’ufficio del processo: come mai gli uffici minorili non sono stati destinatari dell’ufficio del processo? Delle 5.400 unità assunte per l’upp nessuna è stata destinata agli uffici minorili. La cosa incredibile è che queste unità sono state assunte anche dalle procure ed oggi l’ufficio del processo è stato esteso anche alla magistratura di sorveglianza: peccato che il minorile comprende Gip, Gup, dibattimento, sorveglianza e procedure civili.

Perché quindi questa disattenzione ai bisogni dei bambini e degli adolescenti: certamente non possiamo dare una risposta perché non ci sono, mentre nel frattempo i fenomeni di disagio sociale e personale sono esplosi in modo preoccupante soprattutto dopo gli anni in emergenza epidemiologica, imponendo interventi di prevenzione e sostegno sempre più tempestivi. Quando si parla di sofferenza sociale si indica una evidenza: l’Italia ha il primato di giovani immigrati senza famiglia, di violenze di gruppo, di violenze su ragazze e anche su ragazzini. Benché anche il Parlamento Europeo parli del sistema minorile come di un sistema capace di contribuire al benessere sociale questo sistema è stato inspiegabilmente escluso da ogni intervento di miglioramento e di rafforzamento.

Non mi soffermo ad esaminare il problema della multidisciplinarietà e della collegialità, approccio che in sede legislativa è stato eliminato, benché poi ci sia stato un ordine del giorno del Parlamento che chiedeva di ripristinare la collegialità.

Il principio costituzionale della ragionevole durata del processo

Mi soffermo su come questi aspetti influiscano su tale principio. Indipendentemente da come vogliamo giudicare l’apporto della magistratura onoraria, peraltro più volte richiamata come fondamentale dal Parlamento europeo, il semplice venir meno dell’apporto operativo di tale magistratura nell’ambito dell’istruttoria determinerà una insostenibilità dei carichi di lavoro di cui saranno gravati i magistrati togati.

Sempre citando i numeri posso ricordare che al Tribunale di Milano a fronte di 17 giudici togati in pianta organica vi sono 72 settantadue giudici onorari.

Nell’ambito delle attività istruttorie a Milano sono state tenute 3.300/3.400 udienze istruttorie tenute dai giudici onorari nell’anno 2021. Se togliamo il penale e l’adozione che i giudici onorari continueranno a svolgere saranno 5.000 le udienze che dovrebbero ricadere sui giudici togati.

È facile la previsione che nell’immediato futuro, con l’introduzione del rito unico e ancora di più con l’istituzione del nuovo Tribunale non solo non si raggiungerà l’obiettivo previsto ma avremo un deprecabile aumento della durata delle procedure che, non solo metterà in serio pericolo questo principio della ragionevole durata del processo,  ma sarà di sicuro pregiudizio per i minori da tutelare, i quali non potranno essere tempestivamente ascoltati da un esperto nonostante incredibilmente questi esperti siano dei giudici a tutti gli effetti.

Il Tribunale per i minorenni non è stato abolito, la Corte d’Appello esiste nella sua composizione attuale: mi domando allora come questo giudice onorario che è attualmente un giudice a tutti gli effetti possa essere demansionato attribuendogli solo alcune attività istruttorie. Ritengo che questo giudice onorario debba mantenere il suo status a tutto campo: non possiamo riconoscere uno status completo nei procedimenti più delicati, che sono quelli di adottabilità, ed escluderlo invece nei procedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. Va detto che per quanto riguarda questa emarginazione del ruolo del giudice onorario abbiamo avuto un segnale in senso contrario nel decreto milleproroghe laddove stato previsto che il divieto contemplato dal secondo comma dell’articolo 473-bis.1 opererà solo a partire dai procedimenti che verranno avviati dopo il 30 giugno 2023. Dall’approvazione di questa proroga possiamo pensare che questo divieto, che non trova giustificazione nello status previsto per il giudice onorario e che non trova una spiegazione nella relazione illustrativa alla riforma (la nuova formulazione del secondo comma dell’articolo 473-bis.1 tace al riguardo, cioè non spiega come mai è stato inserito questo divieto di cui non si aveva nessuna contezza nel corso dei lavori) sia in realtà in contrasto anche con altre previsioni della norma.

Nell’articolato sull’ascolto sono individuate tre ipotesi specifiche in cui ci si sofferma a stabilire che l’adempimento deve essere svolto esclusivamente dal giudice personalmente: e queste ipotesi sono quelle del 473-bis.6 (rifiuto del minore di incontrare il genitore), il 473-bis.45 (violenza domestica) e il 403 (allontanamento del minore da parte della pubblica autorità). Che senso ha la scelta normativa di prevedere espressamente nelle citate ipotesi che il giudice procede personalmente all’ascolto se nelle altre ipotesi si prevede poi indiscriminatamente un divieto?

Questa interpretazione trova il suo avallo sempre nella famosa risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 in cui viene raccomandato agli stati membri, oltre all’approccio multidisciplinare, la necessità di interventi di altre professionalità per sostenere il minore in tutte le fasi del procedimento, attribuendogli il compito indispensabile che nell’ascolto del minore da parte del giudice di altri esperti, sia limitato al massimo l’impatto psicologico ed emotivo di tale audizione.

Questo incontro è un’occasione preziosa per un confronto e ci dà anche l’opportunità di capire tutti insieme, magistratura e avvocatura e naturalmente tutti gli altri operatori che necessariamente fanno rete per tutti gli interventi che il soggetto minorenne, su cui assetto personale, familiare e relazionale devono essere calibrate le decisioni, che, per favorire la formazione della sua personalità adulta, tutte queste figure operino insieme, e non operino per un rallentamento degli interventi che devono essere tempestivi e rimediare alla situazione di disagio in cui i minori operano e si trovano. E quindi tutti insieme dobbiamo impegnarci per evitare che le esigenze e gli interessi degli adulti, che naturalmente hanno strumenti ben più potenti della fragilità del minore, prevalgano sulle esigenze e sui diritti del minore.

Gli altri interventi

Saluti

Prima sessione
L’impatto della riforma sull’organizzazione degli uffici giudiziari

Seconda sessione
I soggetti processuali alla prova del nuovo rito

Terza Sessione
Csm e Ministero: quali interventi per attuare la riforma?

Quarta sessione
L’impatto sulla tutela dei diritti

Interventi al dibattito

Conclusioni