Intervento alla quarta sessione
L’impatto sulla tutela dei diritti

Nella CIARDO
consigliere Corte d’Appello di Palermo,
componente Commissione Riforma

Risposta alle domande

Intanto devo fare ovviamente i miei ringraziamenti a tutti gli organizzatori di questo bellissimo convegno.

Ci siamo seduti tutti intorno al tavolo e stiamo ragionando, anche ovviamente con punti di vista diversi, su questa grande rivoluzione perché così sentirei di definirla.

Perché secondo me è vero che è in atto una rivoluzione e come tutte le rivoluzioni agisce su più piani: sul piano processuale, questa parte è già entrata in vigore, e ancor di più sul piano ordinamentale e sul piano culturale.

E come tutte le rivoluzioni è entrata un po’ a gamba tesa su tante cose perché come tutte le rivoluzioni crea degli effetti anche molto dirompenti, bruschi: senza dubbio va in alcuni punti aggiustata perché così deve essere, perché così sarà, perché poi la prassi attuativa ci dirà cosa potrebbe andare bene e cosa invece dovrebbe essere aggiustato.
Però penso che i tempi erano maturi: ieri un po' il collega Rosetti ha fatto l'analisi storica della riforma. Tante cose sono state dette anche con comunicati dal tenore un po’ pesanti, ma alcune verità sono state dette ieri in maniera anche molto seria.
Per esempio in ordine al fatto che la riforma non è nata in un mese, non è stato un riformatore frettoloso: è una riforma sulla quale già si era lavorato con la commissione Bianchi: poi la Commissione Luiso ha ripreso in mano questo vecchio progetto e da lì si è mossa.

Voglio partire dal punto di vista ordinamentale, perché secondo me è questa la vera rivoluzione. Io sono molto d'accordo con quanto è stato detto sul fatto che è stata veramente sbagliata l'entrata in vigore della riforma processuale così anticipata, che invece andava coordinata con la riforma ordinamentale. Perché il rito unico è pensato sulla base di una serie di principi che si trovano proprio nella parte ordinamentale: quindi anche molte contraddizioni devono essere lette all'interno di quella che è la legge delega, in particolare del comma 24. Perché ovviamente la riforma laddove istituisce un giudice unico (direi io finalmente) non può non partire da un processo unico, cioè un processo unico con tutta una serie di indicazioni che io proverò a darvi, che possa essere quindi utilizzato allo stesso modo per un contenzioso che sia sostanzialmente unico.

Partiamo intanto dalla Costituzione: questo è un punto secondo me fondamentale. Sappiamo bene come è organizzata la riforma, i contenuti del comma ventiquattro e come è stato poi attuato con il decreto legislativo 149, cioè la riforma ordinamentale.
La riforma ordinamentale prevede un sistema sul modello del tribunale di sorveglianza: sezioni circondariale e sezione distrettuale in corrispondenza dei tribunali minorili.
Ma le sezioni circondariali sono sezioni circondariali che dovrebbero nascere a livello di ogni tribunale con un numero di giudici necessario a costituire una sezione e quindi richiedendo un aumento di risorse rispetto a tanti piccoli tribunali. In molte realtà territoriali ci sono tribunali anche abbastanza vicini per i quali si può anche prevedere la costituzione di una sezione intercircondariale con giudici che possono operare da una parte e dall'altra ma all'interno di una stessa sezione con un presidente di sezione.
Questo gruppo di giudici è un gruppo di giudici che diventerà specializzato perché tratterà solo questa materia.  Farà il giudice minorile, tratterà quindi la materia minorile e quella familiare, avrà un presidente e avrà un punto di riferimento costante in una logica osmotica nel tribunale distrettuale che diventerà giudice di secondo grado per gran parte dei contenziosi.

Rispetto a questa logica voglio chiedervi in maniera anche abbastanza provocatoria: un giudice di prossimità, perché significa un giudice di prossimità che opererà e gestirà una situazione abbandonica, di disagio a trecento metri dal luogo dove il minore si trova, opererà e appresterà una tutela migliore o peggiore rispetto al giudice che opera a quattro ore di distanza dalla situazione abbandonica? Quel giudice di prossimità, che non sarà un singolo giudice ma sarà la sezione non opererà forse meglio? Poi possiamo discutere sulla collegialità che è attualmente prevista dalla riforma processuale ed a mio avviso è da lasciare: se si creano delle sezioni circondariali, che devono operare con un numero minimo di sei giudici, cinque più il Presidente, riuscirà tranquillamente a gestire anche la collegialità.

Lasciamo la collegialità, aggiustiamo tutto quello che è possibile ma quando sento questo concetto di riforma adultocentrica ditemi se un giudice di prossimità che opera in quel territorio, specializzato con il gruppo di giudici che fa solo quel lavoro, che può sentire il minore insieme con l'ufficio del processo, insieme agli ausiliari esperti specializzati, che crea la rete con i servizi, abbassa le tutele rispetto ai minori che operano e che vivono in quei territori?
Questo secondo me è il punto di partenza per leggere anche la riforma processuale.
Le sezioni distrettuali diventano in questa logica sezioni di secondo grado: non sono sezioni reclamificio, sono sezioni che riesaminano i provvedimenti importanti che attualmente non sono soggetti ad un controllo:: allo stato il giudice della famiglia ha adottato per anni provvedimenti provvisori di limitazione della responsabilità genitoriale senza alcun controllo, perché non erano mai ritenuti reclamabili,  non erano emessi da un collegio, anche l'ultimo giudice dell'ultimo concorso arrivato in Tribunale adottava monocraticamente un provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale senza alcun controllo.
Di questo dobbiamo parlare pensando da cosa stiamo partendo e dove potremmo arrivare nella logica ovviamente costruttiva perché io penso che questo tavolo, come tanti altri che spero e auspico ci siano, possano servire a limitare, migliorare, smussare la riforma laddove non funzioni, ma fare in modo che questa logica ordinamentale sia una logica che alla fine funzionerà.
Quindi in questa logica ordinamentale la sezione distrettuale diventa la sezione del Riesame un po’ come la sezione Riesame del penale che rivede tutti i provvedimenti di limitazione della libertà personale, organo della cui attività nessuno si è mai sconvolto.

Ma è anche la sezione che è punto di riferimento per tutte le sezioni circondariali perché crea giurisprudenza, perché crea coordinamento, perché il Presidente di quella sezione, che diventa un giudice di secondo grado anche competente per tutte le impugnazioni avverso i provvedimenti definitivi, diventa anche il presidente che coordina l’intera struttura.
C’è anche un ampliamento del reclamo così come oggi è previsto: l’art.1 comma 24 lett.q della legge dice tutti i provvedimenti decisori sono reclamabili. L’art. 473-bis.24 ha dovuto in qualche modo definire gli ambiti dei reclami in quanto, essendo attualmente previsto che i reclami si presentino in Corte di Appello, la Corte d'appello difficilmente riuscirebbe gestirlo. Da qui però la prima grande contraddizione della riforma rispetto a quello che doveva essere: perché la riforma entrata in vigore con una serie di antinomie che necessariamente discendono dal fatto che la parte ordinamentale non è entrata in vigore. Quindi il comma ventiquattro lett. q) della legge delega prevede la reclamabilità di “tutti” i provvedimenti provvisori e ciò significa un recupero pieno di collegialità perché quei provvedimenti provvisori adottati nella materia minorile e nella materia familiare sono subito sottoposti al reclamo davanti alla sezione di secondo grado che è la sezione specializzata: si ha quindi un ampliamento di quello che è il riesame. Ma un riesame, attenzione, anche nella sostanza: sarà un riesame devolutivo. Mentre attualmente il 708 cpc prevede un reclamo un po’ limitato in quanto le Corti d'appello si limitano semplicemente a rivedere quello che è il materiale probatorio decidendo sull’ordinanza presidenziale, il reclamo previsto dalla riforma, sia in legge delega (art. 24) ma ancor di più nella legge delegata, è reclamo devolutivo: significa che quindi la sezione del Riesame che sarà la sezione distrettuale rivedrà la decisione reclamata, potrà assumere sommarie informazioni, potrà, in una logica pienamente devolutiva, operare un vero controllo su quella che è la decisione adottata dal giudice della sezione circondariale.

Va poi detto che la riforma aumenta i poteri del giudice. Sono tutti punti preordinati a rafforzare quella che è la tutela del minore: va ricordato che il miglior interesse del minore è gestito tanto dal giudice minorile che dal giudice della famiglia in quanto dopo la riforma della filiazione il giudice di famiglia gestisce l’interesse dei minori. Si dice che lo gestisce nella conflittualità: ma pensiamo a tutti i figli non matrimoniali, a quella che è stata una pioggia di procedimenti senza un rito, in quanto quel rito camerale che è stato un po’ adattato non aveva regole. Così succedeva che per i figli non matrimoniali alcuni tribunali adottavano provvedimenti provvisori, altri no in quanto non li ritenevano ammissibili nell'ambito del camerale: ciò significa minore privo completamente di tutela, perché chi ha trattato questa materia sa bene che i figli non matrimoniali sono quelli di coppie di fatto in condizioni di conflittualità e di pregiudizio maggiore, perché spesso si tratta di bambini nati da situazioni di coppie casuali per cui è sempre complicato tutelarli.

La logica della riforma processuale è una logica che va letta da un punto di vista sistematico. Ci sono norme collocate nella parte generale e nella parte comune che devono connotare la lettura di tutte le norme successive. L’art. 473-bis.2 ci dice che il giudice ha poteri ufficiosi che, a tutela del minore, può esercitare al di fuori dei limiti alla domanda e anche al di fuori dei limiti anche di tipo probatorio. E ciò, proprio in quanto detto nella seconda norma che troviamo nella parte processuale, significa dotare il giudice di poteri amplissimi, che può esercitare a tutela del minore rispetto a qualunque tipo di limite, ovviamente con la salvaguardia del diritto al contraddittorio laddove ovviamente c'è un contraddittorio.

Sono poi previste delle aree di intervento speciali tra cui l’ascolto del minore e il curatore speciale, figura estremamente importante di cui però ha già parlato la relatrice precedente.

Le due norme che secondo me sono veramente importanti, e sono importanti sia per l’attuale assetto del contenzioso familiare sia per l'attuale assetto del contenzioso minorile.
Perché è vero che questo rito imbriglia, è vero che questo rito appesantisce tante situazioni che devono essere gestite soprattutto del tribunale minorile, e di questo si è consapevoli: però, proprio per la logica che dicevo prima, da cui dobbiamo partire, non può non costruirsi un rito unico perché c’è bisogno di avere un unico punto di riferimento, ossia delle regole processuali precise e certe con le quali gestire qualunque tipo di contenzioso che ovviamente ricada all'interno di quest'ambito.

E allora tutte le situazioni di pregiudizio imminente, irreparabile, che sono forse all'ordine del giorno rispetto a quello che è il contenzioso del tribunale per i minorenni, si deve provare a gestirle. Dico che dobbiamo ragionare anche su questo e ripeto, la riforma in alcune cose potrebbe essere anche migliorata, ma non si deve bloccare quello che è il punto di arrivo.
E rispetto al punto di arrivo, che è quello di cui ho parlato, tutti dobbiamo essere in qualche modo Impegnati a fare in modo che questa riforma funzioni, perché secondo me l'errore più grave sarebbe quello di bloccare la riforma ordinamentale lasciando questa riforma processuale, che non avrà ottenuto quasi nulla se non quello di rafforzare sicuramente la trattazione del contenzioso familiare come stato detto anche ieri. Ma la riforma processuale da sola creerà grandi problemi invece al Tribunale per i Minorenni se rimane con questo tipo di articolazione.

I provvedimenti indifferibili sono quelli che potrebbero sicuramente aiutare, in qualche modo, a gestire il pregiudizio imminente e irreparabile. Qui io ho introdotto nella slide, tra ieri e oggi, sentendo i relatori, sui rapporti tra i provvedimenti indifferibili del 473-bis.15 rispetto all'ordine di protezione.
Secondo me, infatti, il 473-bis.15 consente di gestire tutti i provvedimenti di pregiudizio irreparabile con la procedura prevista nella norma stessa da applicarsi in quel gap temporale che va dal momento in cui viene depositato il ricorso fino al momento in cui viene fissata la prima udienza. Chi tratta questa materia sa benissimo che questo è il momento più drammatico spesso, perché è proprio il momento di altissimo diciamo rischio per la tutela dei minori in quanto le famiglie si disgregano e la conflittualità è elevatissima, le condizioni di pregiudizio possono essere elevatissime e non c'è alcuna regolamentazione né le parti sono mai arrivate davanti a un giudice.
Ma questo vale in generale: e allora il 473-bis.15 consente al giudice di emettere immediatamente anche provvedimenti inaudita altera parte se condizioni di questo tipo vengono sollevate nel ricorso.
Io leggo la norma con una congiuntiva, la “e” (ritengo sia un refuso), in quanto il pregiudizio è sempre necessario per permettere l’esercizio di questo potere del giudice, non essendo sufficiente invece solo la circostanza che la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'adozione del provvedimento.
Il provvedimento adottato ex art. 473-bis.15 non è reclamabile al collegio in quanto, proprio perché è un provvedimento adottato in corso di causa, è destinato ad essere assorbito dai provvedimenti provvisori adottati dal giudice alla prima udienza ex art. 473-bis.22 e quindi diventerà reclamabile questo secondo provvedimento. L'udienza va, secondo me, sempre fissata in questo caso, anche quando viene rigettata l'inaudita, perché si potrebbe ritenere di rigettare il provvedimento inaudita perché si ha bisogno di assumere sommarie informazioni nel contraddittorio delle parti e a quel punto però si potrebbe adottare comunque un provvedimento necessario di tutela dal pregiudizio subito dopo avere convocato le parti.

Circa l’ordine di protezione ritengo importante innanzitutto rileggere la legge-delega e anche la relazione della commissione Luiso: perché nella legge delega l'obiettivo è stato quello cioè semplicemente di estendere le tutele Qui c'è forse un difetto di coordinamento tra il 473-bis.69 e il 473-bis.70 perché se si legge il settanta sembra che sia stato recepito semplicemente il vecchio 342 bis. Ma l’idea della riforma è quella di consentire l'ordine protezione anche se non c’è un provvedimento di merito e di estendere l’adozione di tale provvedimento anche al TM quando il pregiudizio, la violenza e quindi l'abuso, riguarda un minore.
Quindi rispetto al 473-bis.15 ciò significa che questo procedimento, laddove ci sono situazioni di abuso gravi. può essere adottato con una procedura di tipo camerale e anche fuori del procedimento di merito e se non c’è una domanda di merito: ovviamente se c'è una domanda di merito andrà poi proseguito il procedimento con quello di merito.
Ma questa norma consente quindi di adottare subito dei provvedimenti di tutela a fronte di situazioni di disagio e di abuso che riguardano minori.
Questo strumento è uno strumento fondamentale, che era già secondo me molto completo. Prova ne è che a me è più volte cambiato di adottare provvedimenti di ordine protezione quando c'era una misura cautelare penale rispetto a situazioni di violenza: perché questo strumento non solo consente l’intervento dei servizi, l'affidamento ai servizi etc. ma soprattutto contiene un elemento che oggi è stato esteso al TM e che prima invece non era. Mi riferisco alla tutela economica che è fondamentale, perché quando si allontana dalla famiglia il violento o l'abusante, che è l'unico percettore di reddito, la tutela è effettiva laddove prevedi, a carico dell'unico percettore di reddito violento o abusante, l'obbligo di somministrare un assegno di mantenimento a favore della vittima. E secondo me questo oggi può essere fatto anche se l'ordine di protezione viene emesso dal TM ed è emesso con la procedura camerale. Non solo: in più la norma consente, e questa è la novità anche rispetto al vecchio 342bis e ss., la distrazione, cosa che prima non era prevista: cioè la possibilità di disporre che il datore di lavoro paghi direttamente la una quota dello stipendio all'avente diritto.
Questo istituto segue la procedura del rito camerale, con la possibilità di emetterlo inaudita altera e fuori da qualunque tipo di processo e con possibilità di reclamo al collegio che decide di camere di consiglio.

Altro segmento importantissimo di aumento delle tutele è quanto previsto per la fase dell'attuazione. Ricordiamoci che questa è la fase più delicata: e l'Italia più volte ha subito condanne per avere emesso dei provvedimenti stereotipati, o anche bellissimi che sono rimasti comunque lettera morta. Ciò perché soprattutto per il i provvedimenti del giudice della famiglia, è prevista la vigilanza del giudice tutelare ex art. 337 c.c. che però rimane in molte realtà giudiziarie inattuata e priva di qualunque tipo di strumento di attuazione: non c'era un curatore del minore perché il curatore speciale è una figura processuale che rimane tale ed è sempre rimasta tale e finisce le proprie funzioni con l'emissione del provvedimento definitivo.

Il provvedimento definitivo può contenere numerose prescrizioni, quali l’affidamento a servizi, limitazioni della responsabilità genitoriale, necessità di seguire sedute di neuropsichiatra infantile etc: ma può rimanere lettera morta perché nessuno si curava della sua esecuzione.

Una delle cose che mi inquietavano di più era quello di chiudere il procedimento e definirlo senza poter gestire la sua esecuzione. Preferivo mantenere aperto il procedimento, emettendo provvedimenti provvisori, anche andando oltre l’ultratriennalità nella gestione del procedimento ma continuare a gestirlo perché chiudere e definire il procedimento significava spogliarmi di quel fascicolo e significava sostanzialmente non poterlo più gestire, non poter risentire nessuna delle parti e/o il minore e quindi significava adottare dei provvedimenti che nessuno avrebbe attuato. Oggi tra il curatore speciale è la fase dell’incidente di esecuzione vi è la possibilità di gestire l’attuazione del procedimento.

La privatizzazione di cui ha parlato Villa e su cui dissento in maniera decisa.

Io capisco cosa si vuol dire con questo termine però ritengo che il punto di vista sia sbagliato. Perché non è un vero che c'è una sottrazione alla tutela del pubblico rispetto a questa materia, rispetto ai minori, per attribuirla a tutte queste figure (curatore speciale, tutore e curatore del minore, esperto ausiliario) che ho sintetizzato nella slide. Ci sono realtà dove i servizi funzionano benissimo e allora non c'è alcun motivo
di nominare il curatore del minore: se il servizio funziona affidi il minore al servizio, individui l’assistente, dai la vigilanza. Ma in molte realtà, e sono la gran parte purtroppo in Italia, i servizi non funzionano e se si chiude il procedimento oppure si fa un provvedimento stereotipato che nessuno attuerà, allora il curatore del minore è veramente un elemento fondamentale.
Perché il curatore non è il giudice tutelare, il curatore relaziona al giudice tutelare ma laddove dovessero sorgere dei problemi o o quei provvedimenti rimangono inattuati o sorge un pregiudizio, il curatore è anche dotato di poteri d'azione a tutela del minore. Potrebbe anche decidere di attivare un procedimento per tutelare il minore.
L'ausiliario non è coordinatore genitoriale: è un esperto e lo leggete benissimo a pagina 35 della relazione della Commissione Luiso, dove è indicato qual è l'ambito in cui questo esperto può funzionare.  È un esperto: anche questa è figura processuale, che il giudice può nominare mentre sta gestendo una condizione di conflittualità che qualche volta blocca ogni collaborazione perché esasperata, e non consente che anche su piccole cose si riesca a riprendere la relazione genitoriale. Per esempio potrebbe essere un pedagogista, nei casi di minori molto piccoli o neonati in cui spesso la madre ha difficoltà ad affidarli al padre o a fargli trascorre del tempo col padre perché sostiene che il padre non sa nemmeno cambiargli il pannolino o non è in grado di portarlo all'asilo nido o portarlo dalle sedute di Neuropsichiatria o quant'altro. Cioè è una figura che è di raccordo, specializzata, che consente di intervenire rispetto a singole situazioni che bloccano la relazione. La relazione Luiso illustra vari esempi.
E’ una figura qualificata dalla norma come ausiliario del giudice, quindi questo potrebbe aprire anche spazi per la retribuzione
Voglio chiudere con questa slide che spesso utilizzo quando faccio questo tipo di relazioni perché è una slide che mi piace: voglio chiudere con queste parole del giudice Fiona May che dice una cosa molto bella che per me è l'auspicio di questo mio intervento: “...nel silenzio dell'aula si caricò di tensione è guardando gli appunti disse: il benessere del minore pertanto guida la mia decisione e sarà mio dovere stabilire come esso imponga di agire. Intendo per benessere un concetto che comprenda tanto il bene quanto agli interessi del soggetto”.

Risposta alle domande

Provo a rispondere ad alcune sollecitazioni.

Reclamo: dobbiamo aspettare la decisione del reclamo per proseguire il giudizio? No secondo me. Ricordiamoci che il 473-bis.23 prevede che tutte le circostanze sopravvenute vengono fatte valere davanti al giudice di merito.  È ovvio che il reclamo ha una sua storia processuale ma il giudizio di primo grado continuerà e tutto dipenderà dalla tempistica. In passato, con il 708 cpc. tante volte per esempio a Palermo mi è capitato di arrivare alla decisione senza ancora avere avuto il risultato del reclamo in Corte dove i tempi sono chiaramente più lunghi. Spero che un reclamo che sarà deciso dalla sezione distrettuale sia più rapido e quindi la decisione sia più efficace anche dal punto di vista sostanziale dell'effetto evolutivo di cui ho parlato. Non penso che il processo di merito possa aspettare o bloccarsi: chiaramente questo dipenderà dalla fase e dalla rapidità della decisione. Il processo di merito può definirsi anche con conclusioni congiunte per cui magari il reclamo è ancora pendente e nel frattempo le parti si acquietano. Quindi, non mi sentirei di dire che con il reclamo si blocca il processo: dipenderà dall'oggetto della domanda, da tante cose.

Piano genitoriale: io ho detto anche in alcuni webinar fatti con gli avvocati che il piano genitoriale è stato una cosa un po' voluta dalla dai lavori parlamentari e da un certo gruppo di parlamentari. Non penso che sia veramente essenziale secondo me: sono importanti quattro o cinque punti fondamentali, anche perché poi il piano genitoriale potrà essere più o meno corposo in relazione alle condizioni economiche delle famiglie.

Il concetto di privatizzazione: penso che tutto ruota attorno al giudice. Tutte le figure sono figure che rendono conto al giudice, relazionano al giudice. Nel 473-bis.7 addirittura c'è una scansione precisa di quello che è il provvedimento che il giudice deve dare, del tipo di incarico che deve conferire al curatore, e a chi e in che termini il curatore deve rendere conto e deve relazionare. Ciò vale per l'esperto, ciò vale per tutte le figure che ruotano attorno a questo giudice forte, con poteri ufficiosi forti, che ha strumenti forti, che interviene rispetto a varie situazioni. Una sorta di direttore di orchestra come qualcuno lo ha ben definito.

Gli altri interventi

Saluti

Prima sessione
L’impatto della riforma sull’organizzazione degli uffici giudiziari

Seconda sessione
I soggetti processuali alla prova del nuovo rito

Terza Sessione
Csm e Ministero: quali interventi per attuare la riforma?

Quarta sessione
L’impatto sulla tutela dei diritti

Interventi al dibattito

Conclusioni