Intervento alla quarta sessione
L’impatto sulla tutela dei diritti

Grazia CESARO
avvocato e curatore speciale, presidente UNCM

Risposta alle domande

Ringrazio Area per l’invito.

Per la verità essere presidente di un’associazione nazionale in questi ultimi quattro anni ha comportato una sfida. veramente complicata. Considerate che noi abbiamo avuto da subito, quando sono stata eletta. l’entrata in vigore del decreto ministeriale 163 del 2020 sulla specializzazione: quindi è subentrato l’avvocato specialista e noi ora siamo in attesa delle linee-guida del Comitato ministeriale per quanto riguarda l’avvio delle scuole di specializzazione. Va detto che specializzazione e riforma viaggiano parallelamente: mi soffermerò poi a parlare del ruolo degli avvocati.
Ma è evidente che, dal punto di vista della riforma, ci sarebbe piaciuto poter ragionare con degli avvocati già specializzati: siccome siamo in attesa di avere la partenza delle nostre scuole di alta formazione in questo momento non abbiamo ancora degli avvocati specialisti.
Abbiamo avuto poi in questi quattro anni la pandemia con tutto ciò che ha comportato in tema di adattamento di tutti noi. Come Unione Nazionale Camere Minorili siamo subito usciti, ancora prima delle disposizioni ministeriali, chiedendo immediatamente che i tribunali continuassero a lavorare applicando anche il rito da remoto.
E poi è arrivata la riforma, che qualcuno ha definito un meteorite. Per noi il d-day è stato il 19 aprile del 2021 quando, con un documento “recovery found e strumenti per una giustizia a misura di minore” abbiamo subito voluto indicare quali secondo noi dovevano essere le direttive per una riforma.
E sapevamo che era già stata istituita la commissione Luiso, e abbiamo subito messo molto in chiaro quello che secondo noi doveva essere fatto: non è stato facile perché eravamo comunque in una situazione complessa, non è stato facile come avvocati di famiglia e minori prendere una posizione che sapevamo poteva essere noni in linea con tutto quello che è stata invece la posizione del CNF e delle altre quattro associazioni di categoria dell’avvocatura.
Ma abbiamo dato delle indicazioni molto chiare, delle indicazioni chiarissime secondo le quali, per noi i primi piani di intervento dovevano essere sulla digitalizzazione dei tribunali per i minorenni e sulla possibilità di immediata di comunicazione fra le banche dati dei tribunali per i minorenni e del tribunale ordinario. Secondo noi doveva essere subito trasformato il procedimento di famiglia in un procedimento snello, orale, come quello che è stato poi anche approvato. Abbiamo dato delle indicazioni molto chiare che riprendevano un documento dell’Unione Nazionale Camere minorili del 2015 su quello che poi è diventato il piano genitoriale: avevamo detto che tutti i procedimenti che avevano comunque ad oggetto la responsabilità genitoriale avrebbero dovuto avere in allegato delle schede nella quale venivano fornite tutte le informazioni relative alla vita dei minori. Abbiamo pubblicato delle schede sulla salute, sul collocamento, sulle attività scolastiche cioè su tutte quelle che erano le informazioni più importanti affinché il giudice potesse adottare un provvedimento su misura sulla base di queste formazioni.
Tutto quello che abbiamo scritto è ora previsto nel punto 12 dell’art. 473-bis chiamato Piano genitoriale.
I punti sono giusti peccato che la definizione di piano genitoriale non è giusta perché il piano genitoriale che viene indicato nel punto 12 è in realtà è un “Progetto”, mentre il legislatore chiede correttamente di poter sapere sia le informazioni sulla vita presente sia quelle che sono le richieste.

Avevamo anche indicato, sempre in questo documento, la necessità che fossero fornite al giudice tutte le informazioni relative all’aspetto economico: e questo chiaramente ora l’abbiamo sempre con le allegazioni rispetto alla famosa disclosure.
Avevamo chiesto che venisse meglio valorizzata la figura del curatore speciale ma, e questo lo preciso sempre, avevamo richiesto che la figura del curatore speciale speciali venisse si implementata e valorizzata ma solo quando veniva verificata la reale sussistenza di un conflitto di interessi con entrambi i genitori.
Consci di una giurisprudenza di Cassazione che ragiona in termini di pregiudizio ex-ante, in astratto, noi avevamo detto che invece ci piace il curatore se può servire quando il giudice declina e accerta che vi è un reale conflitto di interessi nell’ambito del procedimento.
Avevamo chiesto la giurisdizionalizzazione del 403 e come sapete l’abbiamo avuta e avevamo richiesto il rafforzamento della figura della mediazione e del coordinatore genitoriale.
Avevamo richiesto che parte dei finanziamenti andassero al rafforzamento del sistema del welfare pPerché anche in un documento di avvocati questo era un aspetto fondamentale che non poteva essere dimenticato.
Prima di essere utenti del tribunale le nostre famiglie hanno un accesso davanti e servizi sociali dove hanno possibilità di essere aiutate e dove hanno la possibilità di non arrivarci proprio davanti al tribunale: e dove abbiamo possibilità di non avere problemi di pregiudizio per i minori se i servizi sociali lavorano correttamente. Peraltro il quinto piano sull’infanzia da questo punto di vista dà delle indicazioni molto cogenti alla nostro Governo italiano. Questo per noi era una un progetto importante, sul quale il finanziamento di fondi doveva essere attuato da subito.

Avevamo anche richiesto una puntuale specificazione dell’articolo 38 disp. Att. per evitare la litispendenza che come sappiamo aveva interessato la giurisprudenza.
Perché non abbiamo pensato alla riforma ordinamentale? Naturalmente la riforma ordinamentale con un tribunale unico è da sempre un sogno per tutti noi: sappiamo benissimo che la specializzazione può essere portata a compimento con un tribunale unico. Avevamo però delle perplessità su come questa riforma ordinamentale sarebbe stata realizzata nell’urgenza: per cui in questo documento noi abbiamo detto “fermatevi sulla riforma ordinamentale, cominciamo utilizzare tutti questi strumenti, facciamo uno stress test per vedere se poi può funzionare meglio, se riusciamo ad adeguarsi a quelle che sono le critiche che sono state poste allo Stato italiano anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Le nostre indicazioni sono state seguite molto, diciamo sicuramente per quanto riguarda la riforma di famiglia: io stessa ho pubblicato un articolo su Questione Giustizia intitolato luci e ombre della riforma nel quale dicevo che tutto ciò che avevamo richiesto è stato applicato per quanto riguarda ha il rito ma la parte ordinamentale non ci piace.
Non ci piace perché la parte ordinamentale parte da un pregiudizio fortissimo contro i saperi extragiuridici e quindi contro tutto quello che sono i grandi apporti della multidisciplinarietà, facendo un ragionamento che secondo noi è completamente sbagliato. Si è detto: la riforma del Tribunale per i minorenni con la presenza della componente onoraria era una legge vecchia, degli anni Trenta, e quindi bisogna assolutamente rottamare tutto ciò che è vecchio. Noi dicevamo invece “attenti, rispecchia invece grandi Indicazioni internazionali”: in realtà noi abbiamo un sistema che potrebbe diventare oggi avanzato e moderno con questi apporti seguendo le raccomandazioni del Parlamento europeo e le linee della per una giustizia a misura di minore.

Ma non è solo la perdita della componente onoraria all’interno del collegio del tribunale per i minorenni che chiaramente ci dispiace perdere: è anche tutto quello che riguarda ora la disciplina sull’ascolto.
Noi abbiamo una disciplina sull’ascolto all’art. 473-bis.5 secondo cui, come è noto, l’ascolto sarà condotto direttamente dal giudice togato, come viene anche spiegato abbastanza chiaramente nella relazione illustrativa.  A questo non siamo molto abituati perché, soprattutto avanti al Tribunale per i minorenni, l’ascolto viene fatto dei giudici onorari e io che sono da trent’anni curatore ammetto che ho imparato ad ascoltare i minori stando presente all’ascolto dei minori effettuato dai giudici onorari: ho studiato i verbali, ho studiato la consequenzialità delle domande, per noi quella è stata una palestra per imparare noi poi a comunicare con i minori. Ieri la presidente Gatto diceva che però quattro il punto cinque è diverso dal punto quarantacinque perché il punto quarantacinque dice personalmente, quindi si potrebbe dire che tutto sommato è ancora possibile che venga delegato l’ascolto, magari in situazioni eccezionali: noi non vogliamo dire sempre, ma in situazioni nelle quali il giudice ritiene che vi siano situazioni di grave traumatismo o tenera età perché questo non deve essere reso possibile? Credo che questa sia un’interpretazione che sia comunque coerente con quelle che sono le indicazioni internazionali relative a una giustizia a misura di minori no che dicono (che ogni norma interna del nostro ordinamento deve essere applicata secondo il principio del best interest del minore. Ma mi chiedevo se non può essere applicata direttamente una vecchia sentenza della Corte Costituzionale, la nr. 272 del 2017 che è una interpretativa di rigetto. La richiesta riguardava un’azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità: veniva richiesto che anche per quanto riguarda questo tipo di azione venisse data la possibilità al giudice di decidere secondo il superiore interesse del minore e non secondo appunto esclusivamente il dato biologico e genetico. Nel rispondere a questo quesito la corte costituzionale, nell’interpretativa di rigetto, rigetta la domanda principale cioè non dà una risposta additiva, ma dice “oramai noi possiamo dire che è immanente nel nostro ordinamento ed è radicato il fatto che il giudice posta sempre applicare tutte le norme secondo il superiore interesse del minore”. Quindi forse questo potrebbe essere invece una chiave di volta, una possibilità d’interpretazione nel momento in cui il giudice non si sente di ascoltare il minore e può delegare ad esempio l’ascolto al consulente tecnico che oggi, se seguiamo una interpretazione rigida, non si potrebbe fare.

L’altro criterio di svalutazione che non ci è piaciuto è nei confronti dei consulenti tecnici.
Il punto venticinque precisa che, per quanto riguarda le nostre consulenze tecniche, queste devono essere fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica. Correttamente a un convegno di Roma organizzato dal CNF si è fatto notare che questo però non rispecchia la norma generale sulla consulenza tecnica: il 194 bis sulla consulenza tecnica generale non richiama questa indicazione. Sembra che solo i nostri consulenti che si occupano di famiglie debbano avere questo richiamo: tutti gli altri consulenti no. E perché? Ovviamente i nostri consulenti ci dicono “ma noi abbiamo sempre lavorato così”, non abbiamo inventato delle specificazioni.

E questo naturalmente è anche un richiamo che viene fatto ai servizi sociali al punto ventisette.
Si è detto che tutto questo verrà bilanciato dall’intervento dell’ufficio del processo.
Rispetto all’ufficio del processo, decreto legislativo 142 del 2022, su cui abbiamo lavorato al tavolo ministeriale, sicuramente potrà essere un incubatore di contaminazioni, nel senso che questa è anche proprio la sua struttura, sarà all’interno delle sezioni circondariali. I campi di attuazione dell’ufficio del processo sono sufficientemente vaghi per capire che tutto sommato potrebbe esservi spazio anche per un lavoro di intervento dei giudici onorari all’interno dell’ufficio.
Vi sono poi però dei problemi reali: io ho partecipato a un convegno burocratica organizzato dai giudici onorari è chiaramente i giudici onorari si pongono domande anche su quale sarà il loro ruolo, quali saranno le forme di pagamento ma soprattutto anche quale sarà, ad esempio, la loro dimensione di lavoro. Noi sappiamo che abbiamo giudici onorari che adesso lavorano a giornata e invece magari quella sarà una impostazione fissa: e se questa sarà un’impostazione fissa noi non avremo i professionisti che abbiamo oggi come giudici onorari, non avremo il livello di specializzazione che abbiamo oggi come giudice onorario: potremo avere i neolaureati, potremo avere i ragazzi che vorranno fare esperienza. Quindi avremo sicuramente un abbassamento di quello che è il livello che viene oggi garantito.
E questo secondo noi era una critica importante.

L’altro aspetto su cui eravamo d’accordo come del resto lo è anche il Garante infanzia, è quello della collegialità prevista dalla riforma ordinamentale. Io non so come si possa pensare che decisioni così importanti saranno prese esclusivamente da un giudice unico quando tutta la riforma verrà attuata, quando sono gli stessi giudici che ci dicono che loro preferiscono, anzi hanno necessità nelle situazioni di complessità, di ragionare in collegio e di avere un confronto in collegio.
Questo ancora una volta è stato detto ma questo sarà ovviato dalla reclamabilità: noi abbiamo contestato il fatto che nelle decisioni relative ai minori le decisioni importanti devono avvenire subito, devono avvenire tempestivamente; il tempo ha una valenza e non sappiamo quale sarà la tempistica che potrà essere data poi dalle sezioni distrettuali. Vedremo anche questo stress-test sulle reclamabilità: ricordiamo che le reclamabilità possono andare fino alla Cassazione, quindi stiamo parlando di un principio di rivalutazione importante. Però è evidente che per noi questo non è sufficiente assolutamente come garanzia.

Volevo infine dirvi, dal punto di vista di avvocato, quale è invece la buona notizia: la buona notizia è sicuramente che la riforma, per quanto riguarda la parte relativa a famiglia ma anche ai minori, comporta una grande trasformazione dell’avvocatura. Per quanto riguarda l’avvocato credo che ormai debba essere specializzato: speriamo che che le linee guida per la l’attivazione delle scuole arrivino a compimento e quindi si possa parlare veramente di un’avvocatura specializzata in breve tempo. Avremo quindi l’avvocato specializzato. La riforma punta molto sul dovere di lealtà e collaborazione tra avvocatura e magistratura (cfr. punto 18) e quindi è un avvocato che avrà abbia delle competenze tecniche sempre più importanti: non dimentichiamo, ad esempio, che tutte le informazioni relative alla disclosure non saranno così semplici, ma anche tutte le altre informazioni che sono da dare subito al giudice, la tempistica degli atti etc. Quindi probabilmente questo porterà l’avvocatura a focalizzare l’importanza di formarsi e specializzarsi.
E ritengo che, per quanto riguarda la figura della curatore speciale e del curatore,  il punto di arrivo della riforma sia un punto di arrivo corretto e coerente però con delle specificazioni.

La figura del curatore speciale la troviamo al primo punto dei lavori della commissione Luiso: quindi è stato dato un baricentro importantissimo a questa figura nella riforma. E’ evidente che la riforma ha voluto dare una polarizzazione dei diritti del minore attraverso la figura dell’avvocato. Io ho sentito il collega che diceva “per noi è un onere e non un onore”: no, è un onore per me, è un onore che l’avvocatura entri anche a protezione dell’infanzia. È però sicuramente anche un onere: noi siamo stati riconosciuti come avvocati come punto centrale della riforma per quanto riguarda i diritti del minore perché noi avevamo degli incarichi ad hoc, avevamo dei ruoli specifici, abbiamo avuto finora la possibilità di lavorare correttamente.
Il decreto di cui si è parlato prima, il decreto del giudice tutelare di Treviso, è stato ferocemente criticato dai curatori speciali: non possono essere attribuite ai curatori speciale compiti di ordinaria gestione dei minori.
Non può essere detto ai curatori speciali che nel momento dell’ascolto dei minori tu stai fuori: sul punto la norma di cui all’art. 473-bis.5 è sbagliata, perché sappiamo che la norma prevede che possono assistere le parti solo su autorizzazione del giudice, Includendo tra tutte le parti anche il curatore speciale.

Non può essere detto sempre, in questo caso tu stai fuori quando vengono sentiti i genitori e la minore rimane fuori perché sono stati convocati tutti e si è detto il giudice dice ma allora il curatore speciale può stare fuori con la minore senza ascoltare i genitori.
Non può essere chiesto al curatore speciale di accompagnare i minori: noi siamo dei professionisti, siamo degli avvocati, abbiamo un onere di competenza rispetto alla nostra professione.
Quindi anche rispetto ai poteri sostanziali che verranno attribuiti al curatore speciale assoluto siamo usciti subito con delle linee guida come UMCM nel quali i Poteri devono essere assolutamente delimitati e relati all’onere di competenza che noi abbiamo.

Risposta alle domande

Sul piano genitoriale ritengo che il suo scopo sia quello di offrire delle informazioni in modo sintetico: sono cose su cui già lavoriamo, qui dovrà essere aggiunto come le parti, in sede di separazione, intendono organizzare la vita del minore, con delle informazioni essenziali.

Concordo sulla possibile compresenza dei servizi sociali, sia nel caso del curatore che del curatore speciale. Non ho qui i lavori preparatori dove, nella relazione illustrativa, si faccia riferimento a questo. Ma in ogni caso io credo che il dettato normativo, 473-bis.5 e seguenti permetta questa compresenza con poteri e compiti molto definiti.

Per quanto riguarda il curatore io ho pensato subito che fosse una figura attenta soprattutto alla fase dell’attuazione. Il vuoto normativo rispetto alla fase dell’attuazione è evidente. Il problema è che non è stato indicato chi ricoprirà il ruolo e non è assolutamente scontato che si tratti degli avvocati. Mi sono chiesta se il legislatore stava ragionando in termini di privato sociale. In ogni caso, con questo tipo di configurazione, sicuramente per fare entrare anche una figura così importante, che a differenza dei servizi sociali non ha limiti di tempo, e può accompagnare il minore fino ai 18 anni, che non prevede forme di pagamento, stiamo ragionando in termini di formazione per stabilire quali strumenti utilizzare.

Per quanto riguarda anche il pagamento del curatore speciale si è detto correttamente che, per una riforma a costo zero, c’è stata in realtà una eterogenesi dei fini perché oggi molti curatori vengono nominati  e ricorrendo al gratuito patrocinio aggravano il bilancio statale.

Come l’Unione nazionale camere minorili noi abbiamo fatto una richiesta al Congresso nazionale forense di chiedere delle modifiche normative al testo unico spese di giustizia nel senso di applicare ai curatori speciali l’art. 118 previsto per i difensori degli imputati nel processo penale minorile. Questo prevede l’automatismo della ammissione al patrocinio a spese dello Stato ma soprattutto la possibilità per lo Stato e di rivalersi sui genitori e quindi in questo modo di poter recuperare i compensi.

Ultima flash: secondo me dobbiamo darci insieme degli obiettivi di lavoro: il primo è ragionare sulla formazione, che deve essere una battaglia di magistrati e avvocati, per ottenere una formazione interdisciplinare, obbligatoria e congiunta. Altro obiettivo comune di tutti noi devono essere gli investimenti, non può essere una riforma a costo zero.  In tutti i tribunali credo si stiano organizzando nuovi protocolli e dei tavoli congiunti.

Da ultimo lavoriamo anche sulle parole. La parola soppressione dei tribunali per i minorenni non ci piace, non piace a nessuno, troviamo una modalità condivisa per dare un senso a quella che è la giustizia minorile nella riforma.

Gli altri interventi

Saluti

Prima sessione
L’impatto della riforma sull’organizzazione degli uffici giudiziari

Seconda sessione
I soggetti processuali alla prova del nuovo rito

Terza Sessione
Csm e Ministero: quali interventi per attuare la riforma?

Quarta sessione
L’impatto sulla tutela dei diritti

Interventi al dibattito

Conclusioni