Intervento alla quarta sessione
L’impatto sulla tutela dei diritti

Joseph MOYERSOEN
giudice onorario Tribunale per i Minorenni di Genova

Risposta alle domande

Ringrazio anch’io AreaDG per l’invito.

Certo è difficile esporre in quindici minuti come ci vedono i Paesi europei e le organizzazioni internazionali, le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa e gli altri Paesi Europei e come si sono mossi i Paesi europei nelle riforme anche ordinamentali nell’ultimo ventennio
Per cui cercherò solo di fare qualche flash nel tempo che mi è stato assegnato.

Ovviamente il mio intervento sarà incentrato solo sulla giustizia minorile. E sono grato all’avvocato Bianchini che ieri ha già citato alcuni atti internazionali e del Consiglio d’Europa di soft law. Cito delle parole contenute in uno di essi: promuovere gentilezza e rispetto e comprensione. E richiamo le ricerche come quella dell’agenzia europea sui diritti fondamentali su cui appunto non mi soffermo.

Vi chiedo però di accompagnarmi in questo viaggio nel passato e oltre le frontiere.

Facciamo un passo indietro: all’inizio del ventesimo secolo la società è stata interpellata dalla condizione dei minori in situazioni di rischio e già negli Stati Uniti d’America erano così avanti allora, forse oggi un po’ meno, tanto che 1899 si assistette alla creazione del Tribunale per minorenni, che avrebbe ispirato poi sia tutta l’America che soprattutto l’Europa. E i giudici e le organizzazioni sociali vengono chiamati a risolvere i problemi dei minori. Nel 1906 in Francia Édouard Dubert Cilier sceglie di promuovere un sistema di giustizia minorile distinto da quello degli adulti e realizza un primo congresso internazionale dei Tribunali per i minorenni nel 1911.  Poi si è replicato senza dilungarmi nel 1928 da cui nacque allora, quindi quasi cento anni fa, l’associazione internazionale dei magistrati per i minorenni e la famiglia di cui fanno parte poi anche le associazioni nazionali come l’AIMMF dove esistono. Non mi risulta che ci sia un’omologa associazione nell’avvocatura a livello mondiale.
Nei consessi internazionali, in cui l’oggetto è stato il confronto tra i sistemi di giustizia minorile, siamo sempre stati osservati e ascoltati con molto interesse: è stata creata poi una sezione europea dell’Associazione internazionale, tra l’altro proprio a latere di un congresso della AIMMF in Italia nel 2010, fortemente voluta e proposta da alcuni giudici minorili francesi e italiani.

Il sistema italiano è sempre stato visto con un esempio da seguire per tre ragioni sostanzialmente: specializzazione, multidisciplinarietà ed esclusività.
In Europa vi sono altri paesi che prevedono la presenza dei giudici onorari con competenze diversificate a seconda del sistema vigente nel singolo Paese: per fare qualche esempio ricordiamo l’Austria, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, la Slovenia e la Svizzera.
In Francia c’è un sistema che presenta molte similitudini rispetto al nostro ma ha anche altrettante differenze. I giudici onorari partecipano alle decisioni del Tribunale per i minorenni francese (Tribunal de l’enfant): questi tribunali hanno una competenza duplice, sia in materia penale che in materia civile. Sono giudici di prossimità, perché hanno una competenza territoriale simile al nostro circondario. Ma non c’è un rito unico: la concezione unitaria invece sì, riprendendo cose dette questa mattina.  La competenza in materia penale è su tutto il minorile e in materia civile sul pregiudizio del minore.

Nei recenti webinar che l’associazione internazionale ha organizzato per un confronto sulle riforme, reperibile su YouTube, in lingua inglese o francese a seconda del gruppo, si è discusso della riforma Cartabia. I colleghi i giudici minorili degli altri paesi europei e non, che hanno partecipato, hanno avuto una reazione di stupore, a volte incredulità e spesso di molta perplessità.
Fra le domande poste quella più ricorrente è stata “ma viste le criticità, evidenziate e riconosciute, della procedura civile nella volontaria di giurisdizione, quindi parliamo sempre del pregiudizio, rispetto alle regole del giusto processo era proprio necessaria una riforma ordinamentale? Come è possibile una riforma ordinamentale a costo zero? Domande poste da chi è interessato, conosce la materia, ma non ha nessun coinvolgimento nella stessa materia nel nostro Paese.
Faccio un altro passo indietro per ricordare quanto ha ricordato Cristina Maggia sempre rispetto alla prima domanda: a inizio marzo 2017 ci fu un appello lanciato dall’AIMMF, di critica rispetto alla riforma Rolando, al quale avevano aderito oltre varie organizzazioni internazionali. quali Amnesty International, Terres des hommes, Unicef, quindi organizzazioni governative e non governative, anche personalità internazionali come l’ex presidente del Comitato per i diritti dell’infanzia delle Nazioni Unite, dell’allora presidente dell’AIMGF. E altre organizzazioni hanno anche voluto farsi avanti inviando una lettera al Governo e Parlamento.
Il commissario per i diritti umani del consiglio d’Europa ha scritto questa lettera, rivolta al Presidente del Senato di allora, facendo presente, rispetto al disegno di legge, che prevede per il trasferimento delle competenze del tribunale per i minorenni e delle procure minorili rispettivamente alle sezioni specializzate presso il tribunale ordinario e alle Procure ordinarie, che “le linee guida del Consiglio d’Europa sulla giustizia misura di minore del 2010 prevedono che la giustizia per i minori debba essere accessibile, adeguata, veloce diligente, focalizzata sui bisogni e sui diritti dei minori, incluso il diritto al giusto processo, alla partecipazione, alla comprensione del processo, al rispetto della vita privata familiare e all’integrità e dignità di quest’ultima. L’esperienza in diversi Paesi mostra che queste condizioni sono meglio soddisfatte in un sistema in cui la giustizia viene erogata da professionisti specializzati, con competenze esclusive, come attualmente è l’Italia. Il trasferimento delle competenze del tribunale dei minori specializzato agli organi giudiziari ordinari può condurre a una diluizione della capacità dei giudici e dei procuratori a prestare un’attenzione adeguata e specifica ai bisogni dei minori. C’è anche il rischio che l’esperienza e la conoscenza sostanziale accumulata nei decenni da professionisti della giustizia minorile in Italia possano in parte essere persi.
Credo che la giustizia più efficiente sia una giustizia che tutela pienamente i diritti di tutte le persone inclusi i minori: il progetto di legge che siete chiamati ad esaminare ha il potenziale di indebolire un consolidato sistema di tutela dei diritti dei minori in Italia e quindi di compromettere la capacità dell’Italia rispettare pienamente i suoi impegni internazionali in questo campo. Credo che la sua approvazione da parte del Senato sia un passo nella direzione sbagliata. Sono disponibile a discutere con lei di tutte queste questioni. Sarò grato se lei potesse assicurare che tutti i membri del Senato ricevano una copia di questa lettera”
inviata al Presidente del Senato ma anche ad altre istituzioni.
Lo scorso 5 aprile 2022,  il Parlamento europeo ha licenziato una risoluzione che dice espressamente: “per un approccio multidisciplinare raccomanda di istituire servizi per l’infanzia facilmente accessibili anche all’interno dei tribunali, tramite professionisti qualificati come medici, psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali per sostenere il minore in tutte le fasi del procedimento, attribuendo il compito indispensabile dell’ascolto del minore al giudice o a esperti qualificati, in modo da limitare al massimo l’impatto psicologico ed emotivo di tale audizione. 
Il Parlamento Europeo in sostanza ancora volta raccomanda agli Stati membri di costruire e rafforzare e mantenere un’apposita giustizia a misura di minore: le linee guida del 2010 ritengono un principio irrinunciabile garantire la specificità della giustizia minorile, che deve essere specializzata e focalizzata sul best interest del minore.
Ma questo non è accaduto solo nell’Unione Europea: vi porterò alcuni esempi recenti di riforme anche ordinamentali.

Rispondendo alla seconda domanda va detto che in altri continenti e parti del mondo come l’Africa, il Medio Oriente, che la giustizia minorile italiana è stata presa ad esempio come base per le riforme dei sistemi di giustizia minorile, con progetti finanziati dal nostro Ministero Affari Esteri, Agenzia o Agenzie ONU come UNODC. 
Vi è stato il coinvolgimento del nostro Dipartimento per la giustizia minorile in stati come Afghanistan, Albania, Angola, Bosnia Erzegovina, Mozambico, ne cito solo alcuni, cioè in stati su cui l’Italia in passato non ha avuto un’influenza: pensiamo al Mozambico, colonia portoghese, o all’Afghanistan su cui non c’è stata in passato alcuna influenza dell’Italia.
Come si pone il sistema di giustizia minorile italiano rispetto a quelle degli altri Paesi europei? Il primo indicatore da prendere sempre in considerazione per valutare il funzionamento del sistema di giustizia è quello del dato statistico. Non esistono dati studi comparatrici recenti e approfonditi in materia civile, anche perché la raccolta dati purtroppo subisce negli indicatori delle varianti, che non consentono di fare poi un confronto su dati comparabili. Ci sta lavorando Eurostat. Tuttavia ricordo una ricerca, che ho visto nella prima metà degli anni 2000: in una ricerca transnazionale il nostro al Paese aveva, parliamo del penale minorile, il più basso tasso di delinquenza minorile rispetto sia agli altri paesi che agli USA.

A fronte di 9,7 minori denunciati all’anno ogni mille in Italia ve ne erano 24 in Grecia, 30 in Inghilterra e Galles poco più di 43 in Francia e Finlandia, 82 in Germania e ancora molti di più negli USA.

Il secondo indicatore con cui gli organismi internazionali valutano il sistema di giustizia italiano è se il nostro sistema rispetta la normativa internazionale cogente o non cogente, di soft law. A tale proposito è utile richiamare alcune delle osservazioni conclusive del Comitato ONU di difesa del fanciullo in materia di amministrazione della giustizia minorile che è una misura speciale, di protezioner. Rispetto ai rapporti presentati dall’Italia sullo stato di attuazione della convenzione della CRC nel 2003 e nel 2011, non vi sono raccomandazioni del comitato. Rispetto all’ultimo rapporto dell’Italia, del 2019, momento in cui non c’erano grandi cambiamenti in vista, il comitato si è concentrato sui minori stranieri non accompagnati, indicando ben ventuno raccomandazioni: io non ho trovato nessun altro stato che ha ricevuto 21 raccomandazioni su un singolo istituto.
Nel 2013 il comitato ha detto alcune cose: ha posto l’attenzione in particolare sui tagli delle risorse finanziarie, evidenziando che mettono in pericolo il sistema.

In Austria il Tribunale per i Minorenni era esistente fino al 2003: era un tribunale specializzato, molto simile a quello italiano, con una duplice competenza in materia civile e penale, con la presenza dei giudici onorari nella fase decisionale dei vari procedimenti, con una formazione congiunta, cosa non da poco.
Il legislatore ha adottato una riforma nel 2003 ed ha trasferito tutta la competenza civile del Tribunale per i Minorenni al tribunale ordinario già competente per la separazione. Tuttavia, visti gli esiti non positivi della riforma, si è aperto un lungo dibattito sulle proposte di riforma avanzate dall’associazione dei giudici minorili per valutare la ricostituzione del tribunale specializzato vigente fino al 2003. Però ad oggi credo che non ci siano cambiamenti.

In Belgio esisteva un Tribunal de la jeunesse, con duplice competenza civile e penale, con un giudice monocratico a cui veniva assegnato qualunque questione attinente allo stesso minore. Con la legge del trenta luglio 2013 il Parlamento belga ha adottato una riforma, con la creazione del Tribunal de la famille et de la jeunesse, riforma entrata in vigore il primo settembre del 2014, unificando unificato molte competenze sparse tra il Tribunal de la jeunesse e il giudice di pace. In pratica il tribunale della jeunesse, con personale specializzato e competenza esclusiva, è collocato presso il tribunale di prima istanza composto da tre diverse sezioni: la chambre de la famille con competenza in materia civile da cui divorzio, responsabilità genitoriale, filiazione e adozione, la chambre de la jeunesse con competenza penale e situazioni di pregiudizio (quindi anche competenze civili) e la chambre des agréement con competenze in materia di soluzioni alternative in materia familiare. Fuori di questo nuovo tribunale tutta la materia tutelare.

Questo giusto per fare un esempio di alcune riforme.

Nelle riforme ordinamentali, come ad esempio quella realizzata recentemente in Belgio, ormai dieci anni fa, uno degli aspetti che rileva è la previsione imprescindibile di risorse umane ed economiche, per consentire al sistema, così come modificato, di poter funzionare prima il tutto nel pieno rispetto dei principi sanciti dagli atti internazionali.
I giudici minorili, in paesi in cui sono state realizzate riforme procedurali e ordinamentali, come in Belgio, sono stati sentiti prima e durante la discussione della proposta e dopo la sua entrata in vigore.
Non ho rilevato tra le riforme ordinamentali esaminate riforme a costo zero: perché ricordiamoci che non ci sono solo questioni di risorse umane, personale amministrativo, cancelleria, magistratura ordinaria, magistratura onoraria, di perizie, di edilizia giudiziaria ma ci sono anche questioni di formazione di tutti gli operatori: formazione che essere massiccia, capillare e anche questo ha un costo non indifferente. Perché altrimenti come far partecipare magistrati di 197 uffici circondariali e ventinove uffici distrettuali?

Questa riforma è a costo zero ma quindi rischia di avere un analogo valore.

Risposta alle domande

Sull’ascolto mi rivolgo ai futuri giudici monocratici delle sezioni circondariali. In base all’articolo 473-bis.5 e sulla base delle tecniche Easo, realizzate per l’intervista dei richiedenti asilo ossia per gli ascolti di minori e adulti richiedenti protezione internazionale, è stato molto ben declinato il DSM, metodo dialogico di comunicazioni che trovo calzante rispetto alla modalità d’ascolto dei minori da parte dei giudici minorili togati onorari.
Il DSM è stato concepito per ottimizzare la qualità e la quantità di informazioni raccolte nel corso dell’ascolto personale ed è organizzato in sei fasi a cui si aggiungono due fasi: una precedente all’inizio e una successiva. E’ una comunicazione dialogica, interazione comunicazione empatica.
Empatico è un orientamento verso l’altro: non credo che il giudice monocratico che ascolta dei genitori in conflitto abbiano un orientamento empatico. Il DSM quindi sottolinea la necessità di focalizzare l’attenzione sulla qualità della relazione tra minore e giudice, qualità di capacità di comunicazione verbale e non verbale, qualità delle interpretazioni quando sono stranieri, condizioni fisiologiche e psicologiche del minore.  e sarebbe interessante andare oltre ma non abbiamo il tempo.

Una ultima riflessione sui dati perché ho fatto una riflessione su un dato oggettivo. Abbiamo chiarito che chi ci guadagna in questa riforma non è certo il minore ma vorrei aggiungere un piccolo tassello: è un tassello che riguarda non solo la riforma Cartabia ma più in generale il sistema di giustizia.  La mia domanda è: quanto ancora può reggere un sistema in cui vi sono circa 9140 magistrati e 245.478 avvocati: il rapporto è di uno a ventisette sulla base dei dati del 2020 e il divario aumenta inesorabilmente di anno in anno. Lascio a voi la risposta anzi soprattutto la lascerei ai Consigli dell’Ordine.

Gli altri interventi

Saluti

Prima sessione
L’impatto della riforma sull’organizzazione degli uffici giudiziari

Seconda sessione
I soggetti processuali alla prova del nuovo rito

Terza Sessione
Csm e Ministero: quali interventi per attuare la riforma?

Quarta sessione
L’impatto sulla tutela dei diritti

Interventi al dibattito

Conclusioni