NOVEMBRE
16

Diario dal Consiglio del 16 novembre 2024

Troppe criticità per gli organici del TPMF

Il Consiglio ha espresso il parere sulla proposta di determinazione degli organici di magistrati per il nuovo tribunale per le persone, i minori e la famiglia e i relativi uffici di procura, destinato allo stato a entrare in funzione il 17 ottobre 2025 (per proroga disposta dall’art. 12 d.l. 149/22). La proposta ministeriale prevede 29 sezioni distrettuali e 140 sezioni circondariali, in simmetria con le attuali sedi, rispettivamente, di corte d’appello (o sezioni distaccate delle corti) e dei tribunali ordinari.

Nella determinazione delle piante organiche il Ministero ha seguito i criteri generali seguenti:

  1. l’individuazione su base distrettuale, per conferire maggiore elasticità all’impiego delle risorse affidato al presidente del TPMF mediante il progetto tabellare;
  2. l’indicazione di fabbisogni minimali, assegnando integralmente ai nuovi uffici i magistrati dei tribunali per i minori integrati da una percentuale di giudici dei tribunali ordinari (nell’ordine medio del 7%)e delle corti d’appello (3%), con corrispondente riduzione degli organici di questi;
  3. la considerazione tanto della differente composizione dei nuovi uffici giudicanti (collegiale in sede distrettuale e monocratica in sede circondariale) quanto delle articolate competenze giurisdizionali.

Nell’individuazione delle sedi debitrici di prelievi di risorse si è dato rilievo al parametro dimensionale, poiché una riduzione di organico ha evidentemente un impatto maggiore negli uffici più piccoli. Il Ministero ha ritenuto, pertanto, di non intervenire sui tribunali ordinari con numero di magistrati inferiore o uguale a otto unità; per i restanti tribunali sono state applicate le risultanze della stima fondata sulla contestuale applicazione del criterio portante (iscrizioni nelle materie TPMF) e di quello integrativo (assetto tabellare, moderato dagli esiti della rilevazione campionaria), valutando, altresì, la capacità delle sedi di maggiori dimensioni di meglio contribuire a un apporto all’organico del nuovo ufficio.

Per le procure minorili la scelta è stata nel senso di conservare gli organici attuali.

 

Il CSM ha condotto un’istruttoria affidata ai Consigli giudiziari. A conclusione di questa e di ulteriori valutazioni compiute dalla Settima e dalla Sesta commissione, sono state ribadite le critiche anticipate nella seduta del 23.5.24.

La stima ministeriale della quota di risorse destinate alla materia famiglia da parte dei tribunali ordinari è inferiore rispetto a quella risultante dall’analisi delle competenti articolazioni consiliari, che è stata condotta utilizzando le risorse destinate alla materia specializzata risultanti dai programmi di gestione. Il carico di lavoro dei giudici tutelari nelle procedure gestorie, in particolare, è stato pressoché rimosso, stante la difficoltà di ricondurlo a dati apprezzabili sul piano statistico, malgrado sia indubitabilmente tra i più corposi nel settore.

Le riduzioni dell’organico dei tribunali ordinari e delle corti di appello, imposte dal principio d’invarianza di dotazione, sono inevitabilmente destinate a ripercuotersi in senso negativo sul conseguimento degli obiettivi PNRR con effetti, peraltro, non prevedibili allo stato.

Le previsioni proposte in ordine ai posti semidirettivi risultano, in larga parte, non rispettare la norma dell’ordinamento giudiziario che prevede il rapporto 1/10 tra presidenti di sezione e giudici in organico; tale criticità, al di là del dato meramente formale, assume maggiore rilievo in ragione dello straordinario impegno organizzativo che comporterà l’avvio del nuovo ufficio.

Desta serie perplessità, inoltre, la previsione, per le procure della Repubblica presso il TPMF, di una sede unitaria che provveda all’esercizio delle funzioni del pubblico ministero sia presso la sezione distrettuale sia presso le sezioni circondariali e, a maggior ragione, quella volta ad attribuire ai nuovi uffici requirenti, nonostante l’oggettivo aumento delle competenze, esclusivamente le risorse già assegnate agli uffici di procura della Repubblica per i minorenni.

 

Secondo il Consiglio ha portata, poi, quasi assorbente il fatto che l’analisi statistica ministeriale, fondata sulle iscrizioni 2020/2022 e sulla previsione di un effetto deflattivo, per le corti di appello, determinato dall’acquisizione della giurisdizione in secondo grado del TPMF, non consideri l’entrata in vigore, dall’11.10.2024, del d.l. 11 n. 145/2024, che ha devoluto alle corti stesse (artt. 16, 17 e 18) le impugnazioni verso le decisioni dei tribunali in materia di protezione internazionale. Si stima che i provvedimenti impugnati sarebbero nell’ordine dei 30.000, pari al 33-37% delle iscrizioni complessive annue negli uffici di secondo grado.

L’analisi ministeriale risulta dunque già superata in termini sia di contingente complessivo di unità da destinare al TPMF sia di distribuzione delle risorse tra le diverse sedi. Ad avviso del Consiglio, occorre un nuovo studio che tenga conto dell’impatto della sopravvenuta normativa primaria.

L’occasione consentirebbe un adeguamento del metodo di analisi, arricchito, per esempio, con un periodo di riferimento non interferito dall’emergenza covid e con un riscontro anche in punto di pendenze e di iscrizioni pro-capite medie nazionali, trascurate nella proposta sottoposta all’attenzione del Consiglio. Alcune sedi, infatti, risulterebbero penalizzate nella distribuzione a vantaggio di altre.

La definizione delle nuove piante organiche potrebbe così avvenire in tempi coerenti con il raggiungimento degli obbiettivi PNRR, per i quali, è bene ricordarlo, è stato approvato ed è in corso di esecuzione un piano straordinario di applicazioni extra distrettuali (ex l. 56/2024) con termine a giugno 2026. Vi sono i presupposti, in definitiva, perché la rivalutazione dell’analisi ministeriale porti anche a una rimeditazione dell’entrata in vigore della riforma nella direzione di una data confacente alle esigenze di smaltimento del carico arretrato nel quale gli uffici giudiziari son attualmente impegnati.

Conviene essere chiari sul punto. L’eventuale ulteriore differimento dovrebbe andare nella direzione non di una rimozione della riforma, bensì di una sua messa a punto e ideale e condivisa. Va infatti ricordato che, al di là degli organici, restano irrisolti nodi molteplici: gli applicativi informatici nel settore, le risorse aggiuntive costituite da addetti all’UPP e giudici onorari, le soluzioni logistiche ed edilizie confacenti ai bisogni di strutture dedicate a ospitare un’utenza peculiare nonché – sul piano normativo – le esigenze della collegialità per le decisioni più complesse e l’adeguamento della disciplina procedimentale alle peculiare tempistica degli interventi a tutela del minore.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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