FEBBRAIO
15

Diario dal Consiglio del 15 febbraio 2025

Esigenze degli uffici e iniziative del Consiglio

Passate quasi sotto silenzio, due delibere approvate il 12 febbraio hanno, in realtà, un rilievo significativo di carattere generale, poiché riguardano l’organizzazione concreta degli uffici giudiziari e, di conseguenza, la vita lavorativa dei colleghi.

1. La prima è relativa alla comunicazione del D.M. n. 91, del 13 dicembre 2024, con il quale il Ministro della giustizia ha fissato il periodo feriale per l’anno giudiziario corrente dal 28 luglio al 3 settembre, e degli adempimenti necessari per redigere il relativo prospetto organizzativo.

La disciplina sul punto è contenuta negli artt. 36-38 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029, che, fra l’altro, fissa per il 3 maggio il termine entro il quale i dirigenti degli uffici devono comunicare ai presidenti delle corti d’appello i prospetti di organizzazione del lavoro per il periodo feriale, inserendoli nell’apposita piattaforma telematica (art. 36, comma 4); la disciplina è estesa agli uffici requirenti di primo e secondo grado, che invieranno le rispettive proposte al Consiglio giudiziario.

Nella delibera è inoltre fissato al 30 giugno il termine per la trasmissione al Consiglio superiore, nelle varie forme, dei predetti progetti completi del relativo parere e della documentazione allegata, ivi comprese le eventuali osservazioni (art. 38, comma 3). Vi si riporta altresì il contenuto dell’art. 37 della circolare, che concerne i criteri da seguire nella redazione dell’atto.

Va peraltro posto in risalto soprattutto il fatto sia stata ammessa per l’anno in corso, connotato dalla pendenza di una procedura di mobilità in primo grado di enorme portata, la concreta possibilità che i dirigenti degli uffici non abbiano, e non possano avere, chiaro il quadro della situazione dal punto di vista del numero dei magistrati effettivamente in servizio presso i singoli uffici alla data di predisposizione del progetto e nel periodo feriale e non abbiano nemmeno dei punti di riferimento temporali certi.

Siamo ben consapevoli che il tema posto dal gran numero dei trasferimenti generati dal bando provocherà, fra le altre conseguenze (non tutte prevedibili), lo svuotamento di numerosi uffici, molti dei quali già oggi in difficoltà; potrebbe perciò risultare estremamente difficile l’organizzazione del lavoro nel periodo feriale e assicurare, pertanto, l’attuazione del relativo progetto. Rischiano così anche di essere vanificati gli obiettivi di smaltimento indicati nei programmi di gestione; rischia di essere vanificato l’impegno dedicato dagli uffici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR; in alcune sedi si rischia addirittura di non potere garantire tutte le funzioni essenziali connesse al servizio giustizia.

A partire dal momento in cui è stato approvato il bando di trasferimento, con i nostri interventi in Plenum, abbiamo evidenziato tali rischi, peraltro facilmente prevedibili, auspicando soluzioni il più possibile condivise ed estese a tutte le commissioni consiliari, così da garantire il più possibile certezza di prospettive agli uffici e una tendenziale corrispondenza temporale tra il trasferimento di oltre 500 magistrati e la presa di funzioni, nel novembre prossimo, di quasi 600 Mot. In tale direzione ci siamo mossi e ci si sta muovendo ancora oggi nel CSM, una volta maturata in tutti i consiglieri quella consapevolezza che avevamo manifestato sin dall’inizio.

In attesa di tale soluzione, con la delibera approvata mercoledì (nella quale si dà atto che sono in corso nelle opportune sedi le interlocuzioni necessarie a garantire che i tramutamenti creino agli uffici giudiziari le minori disfunzioni possibili), pur ai limitati effetti della predisposizione del piano feriale, si è voluto prevedere l’eventualità che, per gli effetti delle procedure di mobilità in corso, vengano differite le scadenze prefissate (quelle del 3 maggio e del 30 giugno 2025) per la predisposizione dei turni feriali, mediante un’apposita delibera da approvare al più presto (onde evitare inutili attività da parte dei dirigenti degli uffici) e comunque non oltre il 16 aprile.

2. La seconda delibera ha preso spunto da richieste giunte da alcuni presidenti di tribunale in vista della maturazione imminente del termine decennale nelle funzioni di alcuni giudici. Si è ritenuto opportuno fornire un’interpretazione delle nuove disposizioni contenute nel decreto-legge n. 178, del 29.11.2024, convertito con la l. 23 gennaio 2025, n. 4, in tema di proroga del termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti presso lo stesso ufficio con le medesime funzioni e nella stessa posizione tabellare o gruppo di lavoro (proroga più volte sollecitata in sede di tavolo paritetico).

In particolare, la nuova norma prevede che, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza “il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026, è prorogato fino a tale data”.

Sono sorte incertezze interpretative per le posizioni di ultradecennalità maturate fra il 31.12.2024 (data sino alla quale il termine di permanenza massimo era stato già prorogato con la n. 18/2024, di conversione del d.l. n. 215/2023) e la data di entrata in vigore, successiva a tale termine, della nuova disposizione contenente l’ulteriore proroga, prevista solo in sede di conversione. Il Consiglio ha fornito l’interpretazione che riteniamo più funzionale all’organizzazione del lavoro negli uffici, affermando che la nuova proroga sino al 30 giugno del 2026 vada a saldarsi, senza soluzione di continuità, con quella precedente, scaduta il 31 dicembre 2024.

3. Segnaliamo infine una terza iniziativa del Consiglio, non ancora concretizzatosi in un deliberato. Al fine di garantire l’uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina delle elezioni per il rinnovo dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, la Sesta commissione ha chiesto all’Ufficio studi del CSM un parere sull’impatto normativo dell’articolo 1 del d.l. n. 178/2024, che, come è noto, ha differito all’aprile 2025 la data di tali elezioni, già prevista per i giorni 1 e 2 dicembre 2024.

Si intende così fornire, prevedibilmente entro metà marzo, indicazioni operative in relazione agli effetti del suddetto differimento in relazione alla presentazione delle candidature già effettuata nel termine correlato alla data del 1° dicembre 2024. In particolare, è necessario chiarire se le liste di candidati debbano essere presentate nuovamente o se, al contrario, permanga la validità delle liste già depositate a suo tempo; in questa seconda ipotesi, va chiarito se alle candidature già presentate possano aggiungersene altre entro un termine che sia correlato alla nuova data.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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