MARZO
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Diario dal Consiglio del 15 marzo 2025

Consigli giudiziari: ecco le regole per presentare le liste

Nella seduta del 5 marzo il Plenum del CSM ha discusso la questione della presentazione delle liste di candidati per le imminenti elezioni per il rinnovo della composizione dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo presso la Cassazione, fissate nel dicembre 2024 e differite ope legis ad aprile 2025. La delibera approvata su proposta della Sesta Commissione fornisce chiarimenti sulla sorte delle liste già depositate prima dello spostamento delle elezioni e sulla possibilità di presentare nuove liste o modificare quelle depositate.

Il differimento delle elezioni per l’anno 2020 a causa dell’emergenza pandemica ha innescato una catena di rinvii. Il legislatore ha ritenuto di posticipare anche le successive elezioni per l’anno 2024 da aprile 2024 alla data dell’1 e 2 dicembre dello stesso anno, al fine di garantire la durata quadriennale delle consiliature in carica. Da ultimo, il 29.11.2024 – dunque, tre giorni prima della data in cui era previsto l’inizio delle operazioni di voto – è stato pubblicato il decreto-legge n. 178 del 2024, che ha ulteriormente differito le elezioni ad aprile 2025. Esse si terranno dunque nei giorni 6 e 7, rispettivamente prima domenica e primo lunedì di aprile (art. 1 d. lgs n. 35/2008).

Con nota in data 8.1.2025, il Presidente della corte d’appello di Venezia ha interpellato il Csm sulla questione se, a seguito di tale rinvio, “la presentazione e accettazione delle candidature con le pertinenti sottoscrizioni dei sostenitori delle stesse, mantenga eventualmente ineludibile efficacia”.

Il differimento, infatti, è intervenuto a liste già depositate, poiché è stato disposto il giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle liste per le elezioni di dicembre 2024 e un giorno prima della scadenza del termine per le relative verifiche di conformità. Le liste elettorali, infatti, vanno presentate “entro il giovedì precedente lo svolgimento delle elezioni, unitamente alle firme dei sottoscrittori” (quindi andavano depositate entro giovedì 28.11.2024); nei due giorni successivi, gli uffici elettorali verificano la conformità delle liste (art. 2, co. 5-6, d.lgs. n. 35/2008).

I ripetuti rinvii hanno, pertanto, ingenerato perplessità quanto alla gestione di eventuali sopravvenienze scaturite dal decorso del tempo rispetto alle liste già depositate (ad esempio, per la rinuncia di un candidato inserito nella lista presentata o la perdita della legittimazione del medesimo a seguito di trasferimento in altro distretto).

In risposta a questa situazione di incertezza, il Consiglio ha colto l’occasione offerta dal puntuale quesito per fornire dei chiarimenti di natura giuridica e, soprattutto, pratica.

Innanzitutto, in ossequio al principio di conservazione degli atti, il Consiglio ha ritenuto che le liste di candidati già depositate nel termine del 28.11.2024 debbano considerarsi validamente presentate anche in vista delle elezioni di aprile 2025. Nei vari decreti-legge di differimento manca, infatti, una norma che stabilisca l’invalidità degli atti preparatori già compiuti. Le liste già presentate partecipano alla competizione elettorale anche con riferimento alla nuova data dell’aprile 2025, senza necessità di ulteriori adempimenti, sia ove la lista permanga immutata, sia nei casi in cui vengano meno una o più candidature già inserite in lista.

Quest’ultimo aspetto non ha convinto – inducendoli all’astensione – i consiglieri Romboli e Mirenda, i quali hanno valorizzato il profilo dell’unitarietà della lista, sostenendo che l’eventuale venir meno di una o più candidature potrebbe far venir meno la ragione per la quale la stessa era stata sottoscritta da taluno dei presentatori.

Per quanto tale rilievo colga un nodo effettivamente problematico, abbiamo tuttavia ritenuto, con la quasi totalità del Plenum, che il quadro normativo vigente (che non contiene alcuna disposizione che espressamente leghi le candidature presentate in una medesima lista nel vincolo simul stabunt simul cadent) non consenta di ritenere, anche alla luce della giurisprudenza amministrativa, che la venuta meno di una candidatura travolga tutte le altre presentate nella medesima lista.

D’altro canto, la conservazione delle liste già depositate non implica necessariamente la cristallizzazione delle stesse. Per effetto del rinvio delle elezioni, infatti, è automaticamente spostato in avanti anche il termine per il compimento degli atti preparatori della tornata elettorale. Il nuovo termine ultimo per il deposito delle liste è dunque quello del giovedì antecedente, 3 aprile, lo svolgimento delle elezioni (art. 2, co. 5, d. lgs. 38/2008).

Entro tale termine è pertanto possibile presentare sia una lista ex novo sia una lista di aggiornamento di quella depositata prima del differimento, che apporti modifiche a quella già presentata o la sostituisca integralmente. La presentazione di una nuova lista (con la conseguente decadenza di diritto della lista depositata originariamente) è pertanto lo strumento che consente l’aggiunta o sostituzione di uno o più candidati in liste già presentate alla data del 28.11.2024. Per la presentazione di una seconda lista integrativa o sostitutiva occorre, pertanto, procedere nuovamente alla raccolta delle relative firme, fermo restando che la nuova lista può essere sottoscritta dai medesimi firmatari della prima.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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