MARZO
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Diario dal Consiglio del 15 marzo 2025

Trasferimenti extra ordinem, un’interpretazione innovativa

Al venire meno della causa del suo trasferimento extra ordinem disposto con effetti temporanei, il magistrato può richiedere, in alternativa alla riassegnazione alla sede originaria o all’assegnazione ad altra sede, anche l’assegnazione all’ufficio avente il posto destinato a rendersi vacante in conseguenza della cessazione di tali effetti, partecipando al relativo concorso virtuale. Può così sintetizzarsi la regola adottata dal Consiglio – con delibera del 5 marzo scorso – interpretando l’art. 29-bis, co. 5 e 9, della circolare 13778 (come modificata infine il 20.11.2024) in tema di tramutamenti.

Il caso esaminato ha riguardato un pubblico ministero che era stato beneficiato del trasferimento per ragioni familiari tutelate ai sensi dell’art. 33, co. 3, l. n. 104/92, venendo assegnato alla procura generale di un distretto limitrofo con effetti che, a seguito dell’intervento modificatore compiuto dal CSM il 15 giugno 2022, sono di natura temporanea.

Essendo venuta meno la ragione di salute anzidetta, si sono prospettate al magistrato tre opzioni alternative, tutte regolate dall’art. 29-bis della circolare: a) chiedere la riassegnazione all’ufficio precedente, se vacante (co. 6); b) chiedere l’assegnazione, se l’ufficio originario non presenta vacanze, ad altra sede, ma nelle stesse funzioni, mediante concorso virtuale (co. 7); c) chiedere altrimenti l’assegnazione, sempre mediante concorso virtuale, a un ufficio presente nello stesso distretto dell’ufficio occupato temporaneamente o in distretto limitrofo (co. 9).

L’interessato si è avvalso di quest’ultima opzione e ha chiesto, in particolare, di essere assegnato definitivamente all’ufficio cui era assegnato in via provvisoria.

L’art. 29-bis della circolare stabilisce al comma quinto che il trasferimento disposto in via temporanea “perde efficacia in caso di oggettivo e non meramente temporaneo venir meno delle condizioni richieste”. La Terza commissione ha interpretato la disposizione nel senso che la perdita di efficacia del tramutamento provvisorio rende già vacante il posto sino a quel momento occupato; ciò legittima il magistrato a richiedere di essere ammesso a concorso virtuale per andare a occuparlo in via definitiva.

Questa soluzione è parsa convincente in un’ottica di buon andamento dell’attività giudiziaria, poiché consente all’Amministrazione di dare continuità all’esercizio di una funzione già in corso sino a quel momento. D’altra parte, è una soluzione che non propone profili di discriminazione verso altri, potenziali, aspiranti a quel posto, poiché il magistrato richiedente può accedervi solo in presenza dei titoli che lo qualificano nell’ambito del concorso virtuale espletato allo scopo.

Si tratta dunque di una delibera innovativa che muove dal presupposto del carattere temporaneo attribuito ai trasferimenti extra ordinem, stemperandone gli effetti di precarietà in costanza di specifici presupposti.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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