MARZO

Diario dal Consiglio del 1º marzo 2025

Nuova circolare procure, un primo caso sintomatico

Quanto al secondo tema, in ossequio alle disposizioni della nuova circolare sull’organizzazione delle procure, del cui senso innovatore si è già tanto discusso, è stata adottata per la prima volta una delibera di non approvazione di un provvedimento di un procuratore della Repubblica di designazione di alcuni sostituti a far parte della Direzione distrettuale antimafia.
Tralasciamo l’indicazione dei passaggi procedimentali non conformi a circolare, in quanto poco rilevanti in questa sede, per concentrare l’attenzione sui profili relativi al merito del provvedimento.
Il dirigente dell’ufficio, in particolare, dopo aver richiamato la delibera adottata dal CSM, nel luglio del 2024; indicato i criteri in essa contenuti per la selezione dei magistrati da assegnare e la necessità di procedere ad una comparazione dei profili professionale degli aspiranti nel caso in cui, come quello in esame, questi siano in numero superiore rispetto ai posti da coprire; operato il riferimento alle specifiche attitudini ed alle esperienze professionali maturate al fine di procedere alla comparazione per rendere la procedura trasparente ed ancorata a dati oggettivi, aveva poi affermato che la circolare del CSM, con le nuove previsioni, non avrebbe irrigidito i criteri di valutazione, ma offerto una ampia gamma di indicatori da integrare reciprocamente per giungere a una loro armonica fusione e a una valutazione complessiva da effettuare in concreto, con specifico riferimento all’ufficio ed alla realtà criminale del territorio.
Egli aveva poi proceduto alla designazione dei sostituti ritenuti portatori delle necessarie e richieste attitudini ed esperienze professionali, senza in realtà esplicitare il percorso argomentativo seguito; è risultata così di fatto omessa la comparazione fra gli aspiranti.
Il Consiglio, non condividendo tale impostazione, si è trovato di fronte alla necessità di ribadire alcuni principi.
In primo luogo, richiamata la norma primaria (art. 102 d. lgs. 159/2011) e l’art. 31 della circolare sui criteri per la designazione dei sostituti alla DDA, ha affermato che i criteri indicati dettagliatamente in detto art. 31 sono elencati in via gerarchica, avendo sul punto la nuova circolare innovato la disciplina relativa alla ponderazione delle specifiche attitudini degli aspiranti.
Detti indicatori sono stati chiaramente posti in ordine di importanza, al fine di rendere quanto più trasparente la selezione, non potendosi, di conseguenza, condividere l’impostazione contenuta nel provvedimento, basata sulla negazione di una gerarchia e sulla possibilità di operare una, generica, valutazione complessiva, poiché ritenuta più aderente all’esigenze specifiche dell’ufficio.
Con la nuova circolare, in particolare, si è riconosciuto preminente rilievo alle pregresse esperienze investigative e processuali maturate nell’ambito dei reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., a quelle maturate nella trattazione dei procedimenti relativi a misure di prevenzione personali e patrimoniali, alla capacità di efficace gestione di procedimenti complessi, alle esperienze ed ai rapporti con autorità investigative e giudiziarie straniere, ecc...
Resta fermo che la valorizzazione delle peculiarità criminali del territorio non è preclusa dallo stesso art. 31; infatti, al quarto comma, vi si riconosce al procuratore della Repubblica, in deroga ai sopra richiamati criteri, la facoltà di prevedere nel progetto organizzativo una percentuale di posti, pur minima, riservata ai sostituti in possesso di specifiche esperienze maturate nella trattazione di procedimenti e processi legati alle fenomenologie criminali del territorio.
In secondo luogo, con l’adottata delibera il Consiglio ha inteso ribadire la necessità che nel decreto di designazione siano sempre illustrate in maniera puntuale le ragioni per le quali i profili dei prescelti siano ritenuti prevalenti su quelli degli altri aspiranti con esclusivo riferimento ai criteri specificamente indicati dal richiamato art. 31 (“…la designazione avviene con decreto motivato contenente la valutazione comparativa tra i candidati secondo i criteri indicati nel precedenti comma 3...”).
Alla non approvazione del decreto si è poi accompagnato l’invito al dirigente, previsto dall’art. 33, comma 4, della circolare, a provvedere a una nuova designazione con decreto motivato secondo quanto esposto.
Un’ultima considerazione merita un aspetto strettamente procedurale. In difetto di osservazioni e in presenza di un voto unanime del Consiglio giudiziario, il provvedimento del procuratore si prestava a un’approvazione per silenzio-assenso, secondo quanto prescritto dalla riforma Cartabia e trascritto dal CSM nella propria circolare (art. 12, co. 14). Onde evitare la decadenza dei propri poteri di controllo, il Plenum si è misurato così, per la prima volta, anche con l’esigenza di trattare la pratica con estrema celerità. Si è avuta la concreta e prevedibile dimostrazione dell’ulteriore fattore di complessità del lavoro consiliare quando provvedimenti analoghi all’ordine del giorno saranno molteplici.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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