APRILE
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Diario dal Consiglio del 12 aprile 2025

Dottorandi e cultori della materia, le regole da osservare

Rispondendo al quesito posto da un collega in tirocinio, la Prima commissione ha effettuato una ricognizione delle regole da osservare per essere autorizzati allo svolgimento di attività didattiche, nell’ambito di corsi di dottorato o di incarichi di cultore della materia, presso università pubbliche o private.

Si tratta di una rassegna dei dati normativi già ricompresi nella circolare vigente in materia di incarichi extragiudiziari (delibera 9 dicembre 2015, come modificata l’8 aprile 2022). È parso comunque utile darvi la massima pubblicità soprattutto nell’interesse dei colleghi più giovani, meno avvezzi ancora alla consultazione delle circolari e per altro verso ancora legati a impegni accademici contratti prima di entrare in magistratura. Non può che essere valorizzata, d’altronde, la collaborazione a più livelli col mondo universitario nell’ottica di un arricchimento professionale per il singolo magistrato e anche di una crescente osmosi tra la cultura di due mondi tanto legati tra loro.

Le regole in materia possono schematicamente riassumersi nei termini seguenti.

  1. La frequenza dei corsi di dottorato di ricerca (senza assegnazione di borsa di studio) nonché lo svolgimento di attività di studio e ricerca svolta presso le università pubbliche e private a seguito della nomina a cultore della materia, unitamente anche ad attività di docenza non retribuita, costituiscono attività libera, da ricondursi all’ambito applicativo dell’art. 1 della circolare sugli incarichi extragiudiziari. Pertanto, il magistrato non è tenuto a darne alcuna comunicazione preventiva né al dirigente dell’ufficio né al Consiglio superiore della magistratura;
  2. se alle attività di cui al punto 1) si aggiunge la partecipazione alle commissioni di esame, il magistrato deve chiedere di essere autorizzato, osservando la procedura ordinaria;
  3. se alle attività di cui al punto 1), si aggiunge solo lo svolgimento di attività di docenza per un tempo uguale o inferiore, nell’anno solare, a 25 ore e/o per le quali sia previsto un compenso lordo annuo inferiore a € 3.500,00, il magistrato deve chiedere di essere autorizzato, osservando la procedura semplificata;
  4. se alle attività di cui al punto 1) si aggiunge solo lo svolgimento di attività di docenza per un tempo superiore, nell’anno solare, a 25 ore e/o per le quali sia previsto un compenso lordo annuo superiore a € 3.500,00, il magistrato deve chiedere di essere autorizzato, osservando la procedura ordinaria.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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