APRILE
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Diario dal Consiglio del 27 aprile 2024

Un incarico da autorizzare per un Master universitario

Nel Plenum del 24 aprile 2024 il presidente della Prima commissione ha richiesto il ritorno in commissione della pratica di un collega che chiedeva di essere autorizzato a svolgere lezioni di diritto penale nell’ambito del Master in avviamento alle professioni legali presso l’università degli studi di Pavia, per un impegno orario di 10 ore, a titolo oneroso.

In commissione si è discusso a lungo sull’interpretazione delle norme della circolare n. 22581 del 9 dicembre 2015 (e succ. mod.). Nell’ambito delle attività vietate elencate nell’art. 3, il terzo comma dispone che: “sono vietate l'organizzazione di scuole private di preparazione a concorsi o esami per l'accesso al pubblico impiego alle magistrature, e alle altre professioni legali nonché la partecipazione, sotto qualsiasi forma ed indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, alla gestione economica, organizzativa e scientifica di tali scuole, ovvero lo svolgimento presso di esse di attività di docenza, anche in via occasionale”. L’art.  5.1, con riferimento alle attività di docenza e similari, afferma che “sono autorizzabili, fermi restando i divieti di cui all’art. 3, gli incarichi di docenza, le conferenze, i seminari, i convegni, gli incontri di studio o le attività similari retribuiti conferiti da enti pubblici o da amministrazioni pubbliche…”.

Nell’interpretazione, fatta propria da Francesca – che ha formulato una proposta di delibera di accoglimento della richiesta autorizzazione – il divieto posto dall’art.3.3 è limitato alle scuole private e l’inciso che, all’art. 5, richiama i divieti di cui all’art. 3, non è idoneo ad estendere il predetto limite agli enti pubblici; il richiamo è del resto all’intero art. 3, mentre l’art. 5 tratta sia di enti pubblici sia di soggetti privati. La soluzione offerta da questa lettura è confortata dalla relazione illustrativa della circolare del 2007 che, dopo aver ribadito il divieto a partecipare, a qualsiasi titolo (quale organizzatore o partecipe nella gestione economica, organizzativa e scientifica, nonché quale docente) all’attività delle scuole private di preparazione a concorsi o esami per l’accesso alle magistrature e alle altre professioni legali, induce a ritenere autorizzabile l’attività che venga gestita e organizzata da soggetti istituzionali (da cui la necessaria preferenza per questi ultimi), non invece quella che, essendo gestita da soggetti privati, persegue esigenze e obbiettivi di natura economica e imprenditoriale. Di qui l’inconciliabilità dell’incarico con lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali. La titolarità e la conseguente gestione da parte di un soggetto privato infatti si associano, di norma, a uno scopo di lucro, ritenuto correttamente inopportuno per i magistrati quando riguardino la preparazione a concorsi o esami.

Nel solco dell’interpretazione restrittiva, in generale, degli incarichi extragiudiziari conferiti da enti privati (come ribadito dai più recenti interventi modificativi del citato art. 5), non pareva trascurabile neppure la considerazione che le docenze dei magistrati destinate anche alla preparazione a pubblici concorsi ed esami sono consentite sia nelle Scuole di specializzazione per le professioni legali (cfr. punto 19 della circolare vigente) sia – prima  per pacifica prassi interpretativa consiliare e poi per espressa disposizione di legge – nelle Scuole forensi che numerosi Consigli dell’ordine degli avvocati hanno istituito; e neppure che numerosi magistrati sono stati già autorizzati dal Consiglio a svolgere, anche presso diversi istituti formativi, lezioni di preparazione a pubblici esami e concorsi.

A privilegiare una lettura estensiva induceva, infine, anche l’ulteriore considerazione che una diversa opzione – del tutto sganciata, peraltro, dalle finalità espresse al momento dell’adozione della circolare di cui si discute – comporterebbe l’eliminazione ‘tout court’ dell’apporto dei magistrati ordinari all’attività formativa di importanti istituzioni quali le università pubbliche, a vantaggio esclusivo di altre categorie.  

La richiesta di ritorno in commissione, che ha preso le mosse dalla necessità di modificare il testo di normazione secondaria che aveva dato adito alle difficoltà interpretative, è stata votata all’unanimità: fermo restando che sulla richiesta del collega è prossimo a formarsi il silenzio assenso (così non impedendosi l’esercizio di un’attività che riteniamo autorizzabile), è apprezzabile la volontà dell’assemblea di rendere il testo più chiaro e, con l’occasione, di definire meglio l’attività che può essere svolta dal magistrato.

Se, infatti, è vero che non paiono esservi ostacoli nel consentire ai magistrati di tenere, presso istituzioni pubbliche, lezioni per preparare gli studenti a concorsi ed esami per le professioni legali e, quindi, anche al concorso in magistratura (come già avviene nelle SSPL e come avverrà presso la SSM), occorre vigilare affinché questi incarichi non siano occasione di indebite commistioni d’interessi, con ricadute negative d’immagine per l’intera magistratura.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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