LUGLIO
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Diario dal Consiglio del 20 luglio 2024

Accesso alla legittimità, ecco la nuova circolare

È ancora in corso l’impegnativa attività consiliare di adeguamento della regolamentazione secondaria alle novità ordinamentali introdotte coi decreti legislativi n. 44 e 45/2024 in attuazione della delega conferita dalla legge n. 71/2022.

Nel Plenum del 10 luglio, in particolare, è stata approvata la modifica agli articoli della circolare 13778/2014, nelle parti relative al conferimento delle funzioni di legittimità. Non v’è stato alcuno stravolgimento dell’impianto sostanziale, ma alcuni aspetti sono senz’altro rilevanti.

Quanto ai requisiti di partecipazione alla selezione, l’art. 5, co. 5, lett. a, d.lgs. n. 44/24 ha modificato l’art. 12, co. 5, d.lgs. 160/2006 richiedendo l’effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o secondo grado per almeno 10 anni, fra i quali non vanno computati gli eventuali periodi trascorsi fuori ruolo.

Inoltre, l’accesso alle funzioni di legittimità da parte dei magistrati cd. iuniores, è stato limitato ai soli casi in cui, in ossequio a quanto appresso si dirà, il candidato abbia ottenuto il giudizio di “ottimo” dalla commissione tecnica per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme.

Il nuovo articolo 12-bis d. lgs. n. 106/2006 (inserito dall’art. 5, co. 5, lett. b, d.lgs. n. 44/2024) regolamenta i profili, procedurali e sostanziali, del conferimento delle funzioni di legittimità, prescrivendo, in esordio, l’applicazione al procedimento specifico dei principi della legge 241/1990, in quanto compatibili. Perciò, in tema di trasparenza della procedura, la circolare afferma che “tutti gli atti del procedimento sono pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, previo oscuramento dei dati sensibili individuati a cura del magistrato interessato”.

La competenza sulla valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme è affidata a una apposita commissione nominata dal Consiglio (c.d. “commissione tecnica”), di cui sono rimaste invariate composizione, durata in carica e modalità di funzionamento. Restano esclusi da giudizio della commissione tecnica gli aspiranti che, alla data di pubblicazione del bando, esercitino già funzioni di legittimità e coloro che, alla medesima data, le abbiano esercitate per almeno cinque anni negli ultimi dieci.

L’art. 12-bis citato ribadisce che oltre agli elementi della capacità, laboriosità, diligenza e impegno, sui quali è basata la valutazione della professionalità, è precipuo oggetto di verifica la capacità scientifica e di analisi delle norme, fondata anche sull’esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e non solo, come era previsto in precedenza, su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati. Quanto alle pubblicazioni scientifiche, pur non prevedendo la legge nulla al riguardo, è stato ribadito il richiamo alla classificazione ANVUR, già contenuto nel testo originario della circolare e rivelatosi in concreto molto utile ai fini selettivi.

Si è confermata in circolare anche la prescrizione alla commissione della formulazione di un giudizio specifico per ciascun provvedimento e titolo scientifico, oltre alla valutazione complessiva, da articolarsi nei giudizi «inidoneo», «discreto», «buono» o «ottimo»; quest’ultimo va espresso soltanto quando l’aspirante presenti titoli di rilievo particolare.

Il delicato e complesso giudizio della commissione tecnica va formulato sulla base di criteri in parte già presenti nel testo originario (impegno ricostruttivo su questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti ed emerse nel corso del procedimento per i provvedimenti giudiziari,  rilievo, in relazione ai magistrati addetti all’Ufficio del massimario e del ruolo, delle attività di massimazione, di redazione di relazioni di orientamento e di segnalazione di contrasto nonché degli studi preparatori per le udienze dinanzi alle sezioni unite civili e penali della Corte di Cassazione) e in parte di nuovi. A norma di legge, infatti, devono oggi valorizzarsi anche la capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e “persuasivo” le questioni dibattute nonché l’attitudine a “ricostruire in modo ordinato e completo il pertinente quadro normativo e giurisprudenziale, avuto riguardo al rapporto tra fonti nazionali e sovranazionali, ove rilevante”.

Quanto ai provvedimenti e pubblicazioni da sottoporre alla valutazione della Commissione tecnica, rimasto invariato il numero di quelli liberamente prodotti dall’aspirante, risulta innovativa la previsione che ha reso obbligatoria la produzione di dieci provvedimenti giudiziari individuati tra quelli estratti a campione in occasione delle ultime tre valutazioni di professionalità (ogni bando sarà poi accompagnato da allegati esplicativi circa le modalità di loro acquisizione); è un adempimento che potrebbe rivelarsi problematico, se si considera la necessità di reperire atti ormai datati, e che è richiesto si badi bene, a tutti gli aspiranti, compresi coloro che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità.

Tra gli elementi centrali della novella legislativa v’è il riconoscimento del “valore preminente” al parere motivato della commissione tecnica, rafforzato dalla previsione per cui il Consiglio superiore della magistratura possa discostarsene solo “per eccezionali e comprovate ragioni”.

Attenzione particolare merita perciò il tema relativo alla attribuzione dei punteggi, riservata al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo i parametri delle attitudini, del merito e dell’anzianità (l’impianto è rimasto sostanzialmente inalterato rispetto al precedente).

In ordine all’anzianità, la nuova circolare, in ossequio al dettato normativo, prevede l’attribuzione di un punteggio riferito a ciascuna valutazione di professionalità e non più a ciascun anno di servizio; il tetto massimo riconducibile a tale parametro è stato ridotto a 1,4 punti, rispetto ai 3 punti previsti in precedenza.

In relazione al merito, confermando il limite massimo già previsto di 4,5 punti, la circolare ha ribadito l’attribuzione di determinati punteggi a seconda dell’effettivo esercizio di funzioni di merito, distinguendo fra primo e secondo grado, e funzioni di legittimità.

In conformità alla nuova disciplina primaria, però, e valorizzando anche alcune pronunce del giudice amministrativo, è stato dato rilievo anche al periodo trascorso “fuori ruolo” (prima del tutto escluso dall’attribuzione di punteggi): si è fatta distinzione tra incarichi aventi a oggetto “attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme”, per i quali il punteggio coincide con quello riconoscibile per l’effettivo svolgimento di funzioni di merito di primo grado, e le altre ipotesi di fuori ruolo, da cui deriva un punteggio inferiore. Si è ancora ribadita l’attribuzione di un ulteriore punteggio (0,50) ai candidati che abbiano positivamente esercitato attività giudiziaria per almeno tre anni negli ultimi cinque.

Per il giudizio sulle attitudini (in relazione alle quali è confermato il tetto massimo di 6 punti) la vigente disciplina è molto più dettagliata della precedente, venendo ad adeguarsi alla legge in modo tale da contemperare il “valore preminente”, si attribuisce al giudizio della commissione tecnica, con la “discrezionalità” tutt’ora riconosciuta al Consiglio nell’esercizio delle proprie competenze funzionali.

La valutazione espressa dalla commissione tecnica sul singolo aspirante incide oggi (come comunque accadeva in passato, sebbene solo per prassi consiliare) in misura significativa e preponderante, determinando l’attribuzione di 4 punti sul tetto massimo di 6. Lo spazio riservato al vaglio consigliare, pur sussistente, è stato confinato nell’attribuzione dei 2 punti restanti, anche in frazione decimale, ed è ancorato ai criteri previsti dall’art. 12-bis, co. 4, d.lgs. 160/2006, riferiti, essenzialmente, alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario.

L’eventuale giudizio di “inidoneità” espresso dalla commissione preclude l’attribuzione di ulteriori punteggi.

Nel rispetto delle previsioni di cui al comma 7 dell’art. 12-bis, infine, è attribuito uno specifico valore all’esercizio delle funzioni giudicanti di secondo grado, che incide oltre che sul “merito” (come innanzi detto e come comunque già previsto in precedenza), anche in riferimento al residuale criterio di prevalenza, previsto dall’art. 85-bis della circolare per il caso di equivalenza delle valutazioni.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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