

Diario dal Consiglio del 19 luglio 2025
La presidenza al tribunale di Roma eludendo le regole del testo unico
Nella seduta di Plenum del 16 luglio è stato conferito a maggioranza al dott. Lorenzo Pontecorvo, giudice del tribunale di Roma, l’ufficio direttivo di presidente dello stesso tribunale, con 17 voti contro gli 8 (noi 6 consiglieri di AreaDG, Miele e Romboli) favorevoli invece alla proposta per il dott. Giuseppe Ciampa, presidente del tribunale di Salerno. Si sono astenuti Cassano, Gaeta, Mirenda e Papa.
Tale pratica è risultata di particolare interesse, non solo per la importanza dell’incarico attribuito, ma anche perché ha costituito la prima applicazione del nuovo testo unico per la dirigenza in relazione a uffici direttivi di grandi dimensioni.
Come illustrato anche nella relazione introduttiva, il T.U. ha, da un lato, previsto per gli incarichi semidirettivi di primo grado (art. 15), semidirettivi di secondo grado (art. 16), direttivi di primo grado di piccole e medie dimensioni (art. 17) e direttivi specializzati nel settore minorile e della sorveglianza (art. 19), dei criteri improntati a un sostanziale automatismo, nell’ottica della ragionevole limitazione della discrezionalità dell’organo di governo autonomo, stabilendo parametri selettivi secondo un meccanismo “ad imbuto”, in forza dei quali si procede a valutare le esperienze successive unicamente qualora le precedenti siano possedute da almeno due candidati oppure da nessuno di essi. Dall’altro lato, per gli incarichi direttivi di primo grado di grandi dimensioni (art. 18), direttivi di secondo grado (art. 20) e di legittimità (artt. 21, 22 e 23), direttivo e semidirettivi in DNAA (art. 24), si è scelto invece di assicurare al sistema del governo autonomo una discrezionalità tecnica che – pur nel rispetto dei parametri predeterminati – consenta di scegliere nel caso concreto il candidato più adeguato in relazione alle esigenze funzionali dell’ ufficio, di grandi dimensioni, che si chiede di andare a ricoprire.
In particolare, si prevede un elenco di esperienze indicative di attitudine direttiva in relazione alle quali è stato posto un ordine decrescente di importanza valoriale, secondo una scelta fatta a monte dal Consiglio, ma che permette, in assenza di criteri selettivi, di procedere ad un loro giudizio complessivo e unitario.
Tale sistema, certamente meno rigido, lungi dal lasciare al Consiglio “mani libere” – come alcuni hanno sostenuto anche nel dibattito in Plenum – consente in realtà di preservare opportuni margini di discrezionalità tecnica per tali tipologie di incarichi, al solo fine di favorire l’individuazione del candidato che abbia le esperienze più funzionali alle esigenze dell’ufficio nel caso concreto, in applicazione e nel rispetto di indicatori predeterminati ed elencati in senso decrescente di importanza.
Sulla base di queste necessarie premesse la nostra scelta è ricaduta sul candidato Ciampa, avendo ritenuto di dovere valorizzare le sue esperienze di lavoro giudiziario da considerare prevalenti e più funzionali all’ incarico da ricoprire, secondo la corretta interpretazione degli indicatori del nuovo TU.
In particolare, nella proposta da noi sostenuta unitamente alla consigliera Miele, relatrice, si evidenzia come l’applicazione combinata degli indicatori principali di cui all’art. 18, comma 2, T.U., consegni l’obiettiva prevalenza del dott. Ciampa, il quale è l’unico tra i candidati a vantare piena esperienza direttiva in un ufficio di grandi dimensioni (anche distrettuale), in quanto presidente del tribunale di Salerno dal 10.2.2020 (4 anni e 9 mesi alla vacanza), a seguito di formale conferimento, con conseguente sottoposizione a conferma quadriennale, positivamente conseguita (delibera plenaria in data 6.3.2024). Dal positivo svolgimento delle funzioni apicali in un ufficio distrettuale di grandi dimensioni – esperienza di cui erano per converso privi gli altri concorrenti – deriva, all’evidenza, una superiore idoneità (concreta e non meramente prognostica) all’identico incarico a concorso.
Il dott. Ciampa risulta inoltre certamente prevalente in relazione all’indicatore previsto dall’art. 18, comma 2, lett. f), T.U. – relativo alla pluralità dei settori e delle materie trattate e alle esperienze nei gradi diversi della giurisdizione – avendo svolto funzioni giudicanti sia in primo che in secondo grado (corte d’appello di Napoli), essendosi occupato di entrambi i settori penale e civile (quest’ultimo anche nell’attuale ruolo direttivo al Tribunale di Salerno); per contro il dott. Pontecorvo aveva svolto funzioni esclusivamente di primo grado, promiscue agli inizi (Preture di Corigliano Calabro e Rossano) e, poi, prettamente civili (a far tempo dal 1998).
In altri termini, il profilo del dott. Ciampa risulta connotato da maggiore versatilità e duttilità, nei diversi settori e gradi della giurisdizione, apprezzabile all’attualità valutativa, secondo un selettivo criterio di prossimità temporale all’incarico.
Rispetto alla evidente prevalenza del dott. Ciampa in ragione degli indicatori menzionati, il dott. Pontecorvo viene indicato, in entrambe le proposte, prevalente solo in relazione a quello di cui alla lett. c), che valorizza lo svolgimento di funzioni direttive di primo grado in uffici diversi da quelli di grandi dimensioni (o distrettuali, equiparati) e di funzioni semidirettive. Rilevano, sub lett. c), anche gli incarichi di cui all’art. 29, comma 5, T.U. .
Sul punto la prevalenza del dott. Pontecorvo sul dott. Ciampa è stata rilevata in considerazione della durata della sua esperienza semidirettiva nel tribunale di Roma (per 7 anni e 6 mesi), con uno scarto di apprezzabile entità scarto sull’analoga esperienza del dott. Ciampa (5 anni e 9 mesi presso il tribunale di Napoli nord).
Ciò posto, secondo i sostenitori della proposta in suo favore, l’incarico di componente del Consiglio superiore della magistratura per un intero quadriennio e le funzioni dirigenziali svolte per circa quattro anni (dal 22.11.94 al luglio 1998) presso il ministero della giustizia, prima quale direttore reggente e, successivamente, direttore effettivo dell’Ufficio terzo dell’organizzazione giudiziaria (rilevanti ex art. 29, comma 5, T.U.), porterebbero il dott. Pontecorvo a prevalere sul dott. Ciampa all’esito del giudizio complessivo e unitario di tutti gli indicatori esaminati.
Tale valutazione finale, a nostro parere, risulta errata anche in relazione ad una rigorosa applicazione dei criteri fissati dal nuovo testo unico.
Sia nella proposta di delibera che nel dibattito in Plenum, abbiamo infatti evidenziato che la prevalenza del dott. Ciampa deriva da un dato numerico (due indicatori su tre in suo favore) e soprattutto dalla regola di giudizio espressa nell’art. 18, comma 2, T.U., a mente della quale le esperienze ivi contemplate sono di rilievo decrescente, secondo l’ordine di elencazione, sebbene tutte da considerare ai fini di un giudizio complessivo e unitario.
Ciò significa che il giudizio comparativo non può prescindere dall’apprezzamento di tutte le esperienze reputate rilevanti, nella consapevolezza però della maggior pregnanza delle esperienze superiori, secondo l’ordine ragionato e predeterminato posto dall’autovincolo, che attribuisce certamente maggiore valenza alle peculiari esperienze direttive maturate in uffici di grandi dimensioni.
Nel caso di specie l’ultradecennale percorso dirigenziale del dott. Ciampa, dapprima quale presidente di sezione (settore penale) in un tribunale di grandi dimensioni e, poi (senza soluzione di continuità), in veste di presidente in un tribunale di grandi dimensioni e distrettuale (con impegno anche nell’esercizio di funzioni civili), giustifica anche nel giudizio complessivo e unitario degli indicatori la prevalenza sul dott. Pontecorvo.
Appare al contrario forzata la valutazione contenuta nella delibera di maggioranza per la quale, “…..sebbene soltanto il percorso professionale del dott. Ciampa annoveri, quanto all’indicatore di cui all’art. 18, c. 2, lett. a), T.U., il citato esercizio delle funzioni direttive di primo grado (il riferimento è all’esperienza quale Presidente del Tribunale di Salerno), l’esperienza in parola scolora, rispetto alle pregnanti esperienze acquisite dal candidato proposto, alla luce del giudizio “complessivo ed unitario” prescritto dall’art. 18, c. 2, T.U…..”.
Per queste ragioni la valutazione a favore del dott. Pontecorvo non è condivisibile e, soprattutto, non pare aderente a una corretta applicazione delle regole poste dal nuovo TU.
La lettura che abbiamo invece propugnato risponde al dato testuale e all’esigenza di assicurare, nelle valutazioni consiliari, maggiore valenza e peso specifico al lavoro giudiziario piuttosto che alle esperienze di altro tipo (principio del resto enunciato in premessa all’art. 10 della circolare).
Una esigenza molto sentita dai colleghi, più volte espressa nel corso dei dibattiti non solo all’ interno della magistratura e più volte ribadita nelle discussioni in Plenum e contenuta nei programmi elettorali di tutti i candidati al Consiglio. Una esigenza che nel caso specifico è stata a nostro parere ingiustificatamente disattesa. Non serve invocare regole e principi se poi non si ha la forza di applicarli con rigore e coerenza.
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello