OTTOBRE
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Diario dal Consiglio del 28 ottobre 2023

Al Massimario 5 magistrati in più con l’ampliamento della graduatoria

Nel Plenum del 17 ottobre è stata approvata all’unanimità la delibera relativa alla copertura di dieci posti di magistrato addetto all’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione.

Come già avvenuto in passato, il Consiglio Superiore, accogliendo la proposta della Terza commissione, ha ampliato il numero dei posti coperti rispetto a quelli originariamente messi a concorso, elevandolo a quindici.

Ogni amministrazione ha il potere/dovere di rivedere le proprie determinazioni, attraverso l’adozione di atti di secondo grado ritenuti idonei a salvaguardare l’interesse pubblico oggetto di un determinato procedimento, e questo anche nei casi di bandi di concorso. In particolare, una volta apprezzate e illustrate le ragioni poste a sostegno della decisione di ampliare il numero dei posti da coprire, ed escluso ogni pregiudizio illegittimo rispetto ad interessi consolidati o ad aspettative qualificate di aspiranti, pure l’organo di governo autonomo della magistratura può procedere a ogni opportuna integrazione e in tal senso il Consiglio, col nostro contributo, si è mosso.

La ragione giustificativa di tale ampliamento è essenzialmente rappresentata dalla grave scopertura dei posti presso il massimario della Cassazione, attualmente pari al 48%, percentuale davvero esorbitante e ben al di sopra della media nazionale di scopertura degli uffici; con l’immissione di cinque magistrati in più rispetto ai dieci messi a concorso, per un totale di quindici magistrati, quella percentuale scende solo al 32%, rimanendo ancora al di sopra della citata media nazionale.

A tale dato possono aggiungersi altre considerazioni, come quella concernenti i tempi di espletamento del prossimo concorso, verosimilmente lunghi a seguito della modifica dell’art. 115 dell’ordinamento giudiziario (v. art. 7 della l. n. 71/2022) che ha inciso sui requisiti che devono possedere i magistrati chiamati a comporre l’Ufficio del massimario (la cui capacità scientifica e di analisi delle norme, a differenza del passato, dovrà essere valutata dalla Commissione tecnica competente per la valutazione ai fini dell’attribuzione delle funzioni di legittimità); il che comporta la necessità di attendere l’adozione delle opportune modifiche alla circolare n. 13788.

Non è escluso, peraltro (come già accaduto in passato), che nell’imminente definizione dei bandi di concorso aperti per i posti di sostituto procuratore generale e giudici, nel settore civile e penale, presso la Cassazione, alcuni degli attuali addetti al massimario possano transitare in dette funzioni, finendo così per depauperare ulteriormente la consistenza numerica degli addetti a quest’ultimo ufficio.

Venendo al merito, non è superfluo premettere che il lavoro svolto in commissione, di analisi dei percorsi professionali dei numerosi candidati, quello successivo di confronto nonché quello finale di elaborazione dei profili sintetici dei singoli aspiranti sia stato tanto complesso quanto particolarmente attento e rigoroso, e abbia portato a un esito convincente, condiviso all’unanimità, prima in commissione poi dal Plenum. E’ doveroso aggiungere che, trattandosi di procedura concorsuale, si è giunti ad ogni singola valutazione attraverso la comparazione fra i profili dei diversi aspiranti.

In ordine ai parametri adottati per valutare anzianità, merito e attitudini e previsti dalla circolare n. 13778/2014 (e successive modifiche), valgano le seguenti considerazioni.

Il punteggio per l’anzianità di servizio è stato riconosciuto sulla base di criteri oggettivi, riconoscendo 0.50 punti, sino ad un massimo di 4, per ogni anno di anzianità o frazione di anno superiore a sei mesi.

Il punteggio per il merito (il riferimento è all’art. 68 della circolare) è stato attribuito nella misura di 0,40 punti, sino ad un massimo di 5, per ogni anno di positivo esercizio delle funzioni giudiziarie e per ogni anno di attività svolta fuori ruolo. Sull’applicazione di tale punteggio per i periodi fuori ruolo hanno inciso le sentenze del Tar Lazio n. 4457 e 4458 di quest’anno, che hanno annullato precedenti delibere del Consiglio, nelle quali erano stati resi giudizi comparativi, nella parte in cui prevedevano la mancata assegnazione di qualunque punteggio, sotto il profilo del merito, in caso di attività svolta fuori ruolo (si veda il Diario dal Consiglio del 1° giugno scorso).

Con queste pronunce il TAR ha annullato le delibere menzionate per illegittimità derivata dai vizi che inficiavano le previsioni della circolare (anch’esse annullate) – nella parte in cui prevedevano l’azzeramento del punteggio per il merito con riferimento a periodi di attività svolta dal magistrato fuori ruolo – ritenute non ragionevoli e proporzionate; secondo il giudice amministrativo dal sistema normativo può trarsi invece il principio più generale della tendenziale equiparazione dei periodi fuori ruolo rispetto a quelli di esercizio dell’attività giudiziaria.

Sul punto, il CSM si è già espresso, come anticipato, nel senso di procedere per gradi, ritenendo non irragionevoli le motivazioni delle richiamate sentenze (che pertanto non sono state impugnate); ha ribadito che resta proprio il potere del Consiglio di regolamentare, con la prossima circolare, la selezione comparativa ai fini della nomina a ricoprire un particolare ufficio come quello del massimario secondo criteri improntati alla ragionevolezza e alla proporzionalità che consentano di contemperare la diversa valutazione delle varie professionalità acquisite; ha inoltre affermato che, nelle more della revisione della circolare in parte annullata, vada applicato anche ai fuori ruolo il punteggio di 0,40 per ogni anno di attività svolta, alla stregua di quanto previsto con riferimento ai magistrati in ruolo.

L’attribuzione del punteggio per le attitudini, secondo le disposizioni di cui all’art. 65 della circolare, si è basata su quegli elementi capaci di rivelare una spiccata inclinazione allo studio e alla ricerca nonché una particolare qualità del pregresso esercizio dell’attività professionale.

Detta spiccata inclinazione è stata in primo luogo ricavata dall’esame degli atti e dei provvedimenti redatti dal magistrato, ove capaci di evidenziare un impegno ricostruttivo e metodologico su complesse questioni di fatto e di diritto; sono venuti, dunque, in rilievo il concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e la qualità del lavoro giudiziario, avuto riguardo ai provvedimenti giudiziari segnalati e prodotti dall’interessato nonché a quelli acquisiti a campione. Solo all’esito di tale valutazione si è proceduto all’esame degli altri elementi ritenuti rilevanti, quali le pubblicazioni di monografie, note, articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale ecc., ovvero la partecipazione ad attività di formazione della Scuola Superiore della Magistratura o altra attività didattica.

In detto contesto si è tenuto anche conto della regola di cui al quarto comma dell’art. 64 che impone di eseguire la valutazione delle attitudini dei candidati che abbiano svolto attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura quando questa attività presupponga particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica o sia comunque pertinente con quella propria del posto richiesto. In tale ultimo caso, dunque, la valutazione ha ricompreso la natura e le caratteristiche stesse dell’incarico svolto in concreto e la loro idoneità a rivelare nel candidato la particolare attitudine allo studio richiesta, dunque la propensione a svolgere la funzione di magistrato addetto all’Ufficio del massimario.

Su tali premesse si è deciso di attribuire: un punteggio oscillante fra 4,5 e 6 (il massimo previsto) ai candidati che avessero rivelato attitudini elevate, graduate a seconda della ricchezza quantitativa e qualitativa dell’attività svolta, della qualità della produzione scientifica, dell’importanza dell’attività formativa e didattica espletata; un punteggio fra 3 e 4 per le attitudini ritenute più che buone; un punteggio inferiore a 3 per le attitudini ritenute discrete.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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