DICEMBRE
14

Diario dal Consiglio del 14 dicembre 2024

Alla ricerca del giudice meno sgradito

Nella seduta del 4 dicembre, l’assemblea plenaria del Csm ha licenziato il parere sulla normativa d’urgenza in materia di immigrazione contenuta in due decreti-legge dello scorso ottobre, entrambi convertiti, con modificazioni, con legge 9.12.2024 n. 187. Hanno votato a favore tutti i membri togati e i laici E. Carbone, Papa e Romboli, astenuti i quattro eletti in quota FdI e Lega (Bertolini, Bianchini, Eccher e Giuffrè), assente il consigliere Aimi.

Nel dettaglio, si tratta del d.l. 11.10.2024 n. 145, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti”, meglio noto come “decreto flussi 2025”, e del d.l. 23.10.2024 n. 158, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale”, con il quale il governo ha individuato i paesi di origine sicuri (in reazione ai chiarimenti forniti sulla nozione di paese sicuro da Corte di giustizia, Grande Sezione, sent. 4.10.2024, nella causa C-406/22) e ha introdotto alcune innovazioni procedimentali in materia di protezione internazionale.

Il parere ricostruisce analiticamente il quadro normativo eurounitario e nazionale di riferimento in materia di immigrazione e contiene note critiche in merito alla scarsa chiarezza di alcune disposizioni, soprattutto, riguardo all’opportunità di devolvere il contenzioso in materia di trattenimenti alle corti d’appello, sottraendolo alle sezioni specializzate in materia di immigrazione dei tribunali.

Una parte cospicua del parere (paragrafi 3.1, 3.2 e 4) è dedicata all’analisi di una misura contenuta nel decreto flussi, ma abolita in sede di conversione, ossia la (re-) introduzione del reclamo davanti alla corte d’appello (già abolito nel 2017) avverso le pronunce in materia di protezione internazionale. Il parere sottolinea l’impatto dirompente dell’introduzione del reclamo sull’organizzazione e l’efficienza degli uffici di secondo grado. Queste stesse preoccupazioni erano state manifestate anche da tutti i presidenti delle corti d’appello, in una lettera inviata al Governo a inizio novembre che, in sede di conversione, ha trovato l’attenzione che meritava (e lo apprezziamo, anche se ci piacerebbe che il Ministero della giustizia riservasse anche al Csm l’attenzione che riserva ai dirigenti dei grandi uffici giudiziari).

La Sesta commissione del Csm, tuttavia, ha deciso di mantenere intatta la sezione del parere dedicata al reclamo (salvo aggiungere, con un emendamento approvato in Plenum, un’avvertenza iniziale che segnala quali paragrafi sono dedicati al reclamo e devono dunque intendersi superati dalla proposta emendativa), perché alla data del Plenum era ancora in vigore il decreto-legge 145/2024, mentre la proposta di conversione emendativa non era ancora stata approvata dai due rami del Parlamento.

Questa proposta emendativa, se da un lato ha eliminato il reclamo, dall’altro sottrae, però, alle sezioni specializzate in materia di immigrazione dei tribunali, per affidarla alle corti d’appello, la competenza a giudicare sulla convalida del provvedimento di trattenimento (o proroga del trattenimento) adottato dal questore nei confronti del richiedente protezione internazionale. L’impatto di questa disposizione sull’organizzazione delle corti di appello è certamente assai minore rispetto alla reintroduzione del reclamo avverso i provvedimenti in materia di protezione internazionale, ma le perplessità che essa suscita sul piano sistematico sono ben maggiori.

Non sono comprensibili infatti (né sono state esplicitate dai proponenti) le ragioni della scelta di spogliare il giudice specializzato della materia dei trattenimenti; scelta che contrasta frontalmente con le esigenze di specializzazione che lo stesso Parlamento ha affermato allorquando ha istituito, per legge, le sezioni specializzate per l’immigrazione.

La nuova disposizione incrina il consolidato assetto giurisdizionale in tema di convalida dei trattenimenti, sin qui imperniato – per evidenti ragioni di coerenza sistematica (attinenza del trattenimento disposto dal questore con la procedura di accertamento della fondatezza della richiesta di asilo) e di salvaguardia delle esigenze di specializzazione – sull’attribuzione della relativa competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione.

Non meno singolare invero è l’assegnazione ai giudici di pace delle convalide delle ispezioni sugli apparecchi cellulari e sulle carte SIM dei migranti: un’attribuzione delicata (neppure affidata ormai al p.m. togato), da esercitarsi entro 48 e conferita a una funzione onoraria messa ormai in ginocchio dalla scarsità di risorse e dal limite di prestazione settimanale consentita.

Nell’assenza di qualsivoglia plausibile ragione di ordine tecnico a sostegno di un siffatto assetto, diventa difficile respingere il dubbio che si tratti di una scelta volta a sottrarre la materia dei trattenimenti a giudici specializzati che in molti casi hanno adottato decisioni sgradite alla maggioranza di governo. Illuminante, in proposito, è stato il dibattito svoltosi in Plenum, nel quale alcuni membri laici in quota FdI e Lega hanno indicato – come “criticità” che la nuova disposizione tendeva a superare – l’emersione di orientamenti giurisprudenziali difformi in ordine alla nozione di “Stato sicuro”.

Antonello e Marcello sono intervenuti nel dibattito per sottolineare con forza che la pluralità di orientamenti giurisprudenziali è fisiologica e che il valore della uniformità interpretativa va ricercato mediante l’esercizio della funzione nomofilattica che compete alla Corte di cassazione e non spostando competenze da un giudice (specializzato) ad altro (non specializzato).

Si è altresì evidenziato come il legislatore non si sia limitato ad attribuire alle corti d’appello la competenza funzionale in materia di convalida dei trattenimenti, ma si sia spinto fino ad individuare la sezione che all’interno di quelli uffici dovrà occuparsene, ossia la sezione a cui è affidata l’esecuzione dei mandati di arresto europei (vale a dire una sezione penale, pur in assenza di alcuna ipotesi di reato), in tal modo sostituendosi disinvoltamente ai dirigenti degli uffici e a tutta la filiera del governo autonomo della magistratura.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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