Diario dal Consiglio del 2 marzo 2024
Cassazione, le delibere per sostituti e consiglieri
Nel Plenum del 21 febbraio sono state approvate all’unanimità le delibere relative alla copertura dei posti di sostituto procuratore generale e di consigliere, civile e penale, presso la Corte di Cassazione.
Come già avvenuto in passato, il Consiglio Superiore, accogliendo la proposta della terza commissione, ha ampliato il numero dei posti coperti rispetto a quelli originariamente messi a concorso, elevandolo da otto a quattordici per i sostituti procuratori, da tredici a diciotto per i consiglieri di Cassazione, per ciascuno dei due bandi.
Come già scritto in altra occasione, ogni amministrazione ha il potere/dovere di rivedere le proprie determinazioni, attraverso l’adozione di atti di secondo grado ritenuti idonei a salvaguardare l’interesse pubblico oggetto di un determinato procedimento, e questo anche nei casi di bandi di concorso. In particolare, una volta apprezzate e illustrate le ragioni poste a sostegno della decisione di ampliare il numero dei posti da coprire ed escluso ogni pregiudizio illegittimo rispetto ad interessi consolidati o ad aspettative qualificate di aspiranti, pure l’organo di governo autonomo della magistratura può procedere ad ogni opportuna integrazione. In tal senso il Consiglio si è mosso.
Nel caso concreto, la ragione giustificativa di tali ampliamenti è essenzialmente rappresentata dalle gravi scoperture presso gli uffici in questione, con percentuale variabile fra il 24% ed il 27%, aumentata rispetto al momento di indizione del bando; si tratta di percentuali di scopertura al di sopra della media nazionale; né può tacersi la complessità della procedura per la copertura di detti posti e la sua durata temporale, di molto superiore rispetto a quella per gli ordinari bandi di tramutamento.
Venendo al merito, non è superfluo premettere che il lavoro, svolto in commissione, di analisi dei percorsi professionali dei numerosi candidati, quello successivo di confronto, nonché quello finale di elaborazione dei profili sintetici dei singoli aspiranti è stato tanto complesso quanto particolarmente attento e rigoroso, pure se di molto condizionato dalle valutazioni operate dalla Commissione Tecnica (forse troppo?) e ha portato ad un esito condiviso all’unanimità, prima in commissione poi in Plenum.
È doveroso aggiungere che, trattandosi di procedura concorsuale, si è giunti a ogni singola valutazione attraverso la comparazione fra i profili dei diversi aspiranti.
Numerosi sono stati gli aspiranti nel frattempo trasferitisi ad altra sede o collocati fuori ruolo, le cui domande, dunque, non sono state prese in considerazione in forza del meccanismo di cui all’art. 4 della circolare n. 13778 del 24.7.2014, previsto a fini di certezza e stabilità della mobilità complessiva dei magistrati, secondo cui “…il trasferimento o l’assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell’interessato, nonché il collocamento fuori ruolo dall’organico della magistratura o la conferma fuori ruolo in diversa posizione o presso altro ente o altra amministrazione determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate…” (meccanismo pure oggetto di parziale censura da parte del giudice amministrativo con la sentenza del Consiglio di Stato n. 379/2024 e sulla cui evoluzione in termini di interpretazione o eventuale modifica vi aggiorneremo).
Dispiace, poi, evidenziare come non poche domande proposte siano state dichiarate inammissibili per mancata produzione dei provvedimenti giudiziari necessari, nel numero e nella tipologia previsti, ai fini della valutazione, per come sancito in circolare e nei bandi. Unitamente all’autorelazione, come noto, l’aspirante deve indicare e produrre un certo numero di provvedimenti giudiziari, pena l’inammissibilità della domanda, come previsto dall’art. 77 della circolare n. 13778, richiamata sul punto esplicitamente dai bandi. Ci pare, dunque, opportuno richiamare all’attenzione di tutti i colleghi il rispetto delle modalità di presentazione delle domande e di allegazione di documenti, previste dai bandi e dalla circolare, onde evitare, in futuro, la sanzione dell’inammissibilità.
Quanto al merito, la circolare vigente, sopra citata, recepisce la normativa primaria e fissa i criteri di valutazione degli aspiranti, individuando quali parametri di riferimento, l’anzianità, il merito, le attitudini.
Il punteggio per l’anzianità di servizio è stato attribuito sulla base dei criteri oggettivi previsti dalla circolare, riconoscendo 0,50 punti, sino ad un massimo di 3, per ogni anno di anzianità o frazione di anno superiore a sei mesi (art. 85).
Il punteggio per il merito (il riferimento è all’art. 84 della circolare), fino a un massimo di 4,5 punti, anch’esso oggettivo, è stato attribuito in maniera progressiva per ogni anno di positivo esercizio delle funzioni giudiziarie (0,25 per ciascuno anno in primo grado, 0,30 per il secondo grado e Massimario, 0,35 per Massimario con applicazione alle sezioni della Corte di Cassazione).
Nella valutazione dei periodi fuori ruolo ha inciso la sentenza del Tar Lazio n. 4460/2023 (non impugnata per espressa volontà del Plenum, manifestata con delibera del 7.6.2023), che ha annullato precedenti decisioni del Consiglio per illegittimità derivata dai vizi che inficiavano le previsioni di circolare (anche esse annullate) nella parte in cui stabilivano il totale azzeramento del punteggio relativo al merito; il giudice amministrativo le ha ritenute non ragionevoli e proporzionate, affermando, al contrario, che dal sistema normativo possa trarsi il principio più generale della tendenziale equiparazione dei periodi fuori ruolo rispetto all’esercizio dell’attività giudiziaria. In attesa di una rivisitazione della circolare, anche ai magistrati fuori ruolo è stato riconosciuto un punteggio tale per cui il relativo periodo è stato considerato e valutato alla stregua del positivo esercizio di funzioni di merito.
È stata poi data applicazione al disposto di cui al secondo comma dell’art. 84 della circolare, a mente del quale è stato attribuito un ulteriore punteggio di 0,50 punti a chi avesse svolto positivo esercizio di attività giudiziaria per tre anni nell’ultimo quinquennio, rispetto alla data di pubblicazione dei posti.
Proprio in relazione ad un erroneo calcolo di tale punteggio da parte del sistema, segnalato da specifiche osservazioni, si è disposto il ritorno in commissione della proposta di delibera relativa al bando per sostituto procuratore, poi opportunamente corretta nel senso dell’esclusione di detto punteggio per un candidato e di riconoscimento del medesimo punteggio per altro candidato.
L’attribuzione del punteggio per le attitudini (art. 83: fino ad un massimo di sei punti) si aggancia in primo e preponderante luogo al parere espresso dalla Commissione tecnica sul profilo della capacità scientifica e di analisi delle norme, tenuto conto delle indicazioni contenute nell’art. 81 della circolare più volte richiamata. Detta capacità scientifica è desunta dai criteri di valutazione indicati alla commissione dal Consiglio, secondo la previsione del novellato art. 78 della circolare stessa. In estrema sintesi può dirsi che la specifica attitudine per le funzioni di legittimità deve essere innanzi tutto desunta dai provvedimenti giudiziari e solo successivamente dagli altri elementi.
Il giudizio fornito dalla Commissione tecnica per ogni candidato è stato pienamente condiviso dalla Commissione che ha così proceduto alla attribuzione dei relativi punteggi nella seguente misura: non inferiore a 4 per i candidati che hanno conseguito un giudizio di “elevato” in relazione ai provvedimenti giudiziari; non inferiore a 2 per il giudizio di “buono”; non inferiore a 1 per il giudizio di “discreto”. Nella fase successiva è stato attribuito un ulteriore punteggio fino a 1, diversamente graduato anche in frazione decimale in base al giudizio (anche in questo caso “elevato”, “buono” “discreto”) ottenuto da ciascun candidato per le pubblicazioni prodotte e valutate.
Il punteggio complessivo così determinato (pari a cinque punti per i candidati che hanno ottenuto una doppia valutazione di “elevato”, per gli atti giudiziari come per le pubblicazioni) è stato poi eventualmente aumentato, con opportuna graduazione, di un ulteriore punto (per arrivare, come sopra detto, al previsto tetto massimo di sei punti) in base a tutti gli elementi attitudinali previsti dal secondo comma dell’art. 81 della circolare.
Si è così giunti alla valutazione complessiva di ciascun candidato, come esplicitato nel dettaglio nelle corpose delibere approvate.
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello