OTTOBRE
14

Diario dal Consiglio del 14 ottobre 2023

Causa di servizio e vittima del dovere sono nozioni distinte

Nel Plenum dell’11 ottobre è stata discussa e approvata la proposta di delibera della Quarta commissione con la quale non è stata accolta l’istanza presentata dai familiari del dott. Loreto (Loris) D’Ambrosio, già magistrato, deceduto il 26.7.2012, volta ad ottenere il riconoscimento, in favore di quest’ultimo, dello status di vittima del dovere, del terrorismo, della criminalità organizzata, con conseguente elargizione ai superstiti degli speciali benefici assistenziali nonché di qualsiasi altro beneficio spettante.

La discussione della pratica in assemblea era stata preceduta da una polemica giornalistica che addebitava, tra l’altro, al Consiglio Superiore di avere provveduto con colpevole ritardo sull’istanza presentata dagli eredi al Ministero della Giustizia il 21.7.2017.

In realtà, come è stato ricostruito anche nella relazione introduttiva di Maurizio, la pratica in esame è stata posta all’ attenzione del Consiglio Superiore solo il 27.10 2022, quando con nota del Ministro della giustizia è stata trasmessa l’istanza presentata dai familiari del dott. D’Ambrosio.

La Quarta commissione, insediatasi nel febbraio scorso, ha prima esaminato gli atti allegati (relazione a firma del procuratore generale presso la corte di appello di Roma di risposta alla richiesta di informazioni da parte del Ministro; verbale della Commissione medica ospedaliera - Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, in data 13.9.2019; verbale in data 16 giugno 2022 del Comitato di verifica per le cause di servizio); quindi, il 7.3.2023, ha chiesto all’ufficio studi un parere volto a conoscere la sussistenza in capo al dott. D’Ambrosio – al quale era già stata riconosciuta una infermità dipendente da causa di servizio con D.M. n. 8919 dell'1.1.2009 – dei presupposti per il riconoscimento anche dello status di “vittima del dovere o in subordine di equiparata vittima del dovere” e per la concessione dei benefici previsti dalla legge n. 206/2004 (come modificata dagli artt. 1, commi 563, 564 della l. 266/2005, e 1, commi 494 e 495, della l. 147/2013).

L’ufficio studi, con parere del 12.9.2023, effettuata un’ampia ricostruzione normativa e giurisprudenziale ed esaminati gli esiti dell’istruttoria ministeriale, si è espresso in termini negativi.

La Quarta commissione prima e il Plenum poi hanno condiviso questa valutazione. Dell’esistenza delle condizioni tipizzate nei commi 563 e 564 dell’articolo 1 della l. 266 del 2005, per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, la giurisprudenza offre una lettura rigorosa.

In particolare, la Suprema Corte (sez. un. 759/17 e 23396/16 nonché 13114/15) ha statuito che l’attribuzione dei benefici previsti da quelle disposizioni presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d’istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, siano resi complicati dall’esistenza o dal sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività istituzionali.

L’indirizzo della giurisprudenza amministrativa è del tutto conforme. In particolare, in relazione ai criteri distintivi con i casi di dipendenza della malattia o della morte da causa di servizio, è stato affermato che “il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve essere tenuto distinto dal decesso in o per causa di servizio per la necessità che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto” (Cons. St., sez. III, 2927/2019)”, essendo necessario “il ricorso di un requisito oggettivo sostanziato dalla natura eccezionale del rischio affrontato dal personale in servizio, che deve essere specifico in quanto collocato oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto” (così anche Cons. St., sez. II 8478/2022, e le richiamate sentenze 6456/2022, 5662/2022 e 1695/2022 nonché Cons. St., sez. I, 177/2021 e sez. III, 1794/2014).

Sul piano eziologico, inoltre, si è preso atto del fatto che la Commissione medica ospedaliera, nel verbale in data 13.9.2019, avesse evidenziato che i fattori stressanti a cui era stato sottoposto il dott. D’Ambrosio, “non hanno, in genere, un ruolo causale ma al massimo patogenetico”, escludendo, di fatto, che questi potessero essere stati, da soli, causa del decesso.

Lo stesso Comitato di verifica il 22.6.2022 ha poi formulato parere negativo, rilevando che “dall’esame degli atti non si evidenziano condizioni ambientali o operative di missione comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie istituto”.

Alla luce di queste risultanze, la Quarta commissione, all’unanimità, non ha potuto che rilevare l’inesistenza sul piano materiale delle condizioni che configurassero i presupposti applicativi oggettivi delle norme invocate. Inoltre, sul piano causale, il fatto che, nel corso della carriera, avesse rivestito ruoli particolarmente impegnativi appare insufficiente a dimostrare che l’infermità possa essere derivata dall’esistenza di condizioni lavorative eccedenti, in ragione del più elevato fattore di rischio, le ordinarie modalità di esecuzione dell'attività, secondo una corretta applicazione delle norme che regolano la materia, difettando quel quid pluris richiesto per accedere ai benefici di cui ai comma 563 e 564 dell’art. 1 l. 266/2005.

Il Plenum è stata l’occasione per riconoscere al dott. Loris D’Ambrosio – con la relazione di Maurizio e l’intervento di Marcello – trascorsi umani, professionali e istituzionali di raro spessore, che hanno dato prestigio all’ intera magistratura. La proposta di delibera della Quarta commissione ha trovato accoglimento con il solo voto contrario della presidente Cassano e l’astensione del consigliere Romboli. La prima ha chiesto un supplemento di indagine che tenesse conto dell’intero percorso professionale del dott. D’Ambrosio e dello stress emotivo cui lo stesso fu sottoposto anche nel suo ultimo incarico di consulente giuridico del Presidente Napolitano.

L’istanza attiene evidentemente al profilo del nesso causale. Ma, come detto, non tiene conto dell’insussistenza – elemento in sé assorbente – dei presupposti oggettivi, dati dalle circostanze tassativamente enunciate dal comma 563 e dalla nozione di “missione”, individuata dal comma 564.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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