MARZO
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Diario dal Consiglio del 28 marzo 2024

Dalla nomina di un direttivo la questione-revoche

Nel Plenum del 20 marzo scorso l’ufficio direttivo di presidente del tribunale di Asti è stato conferito alla dott.ssa Ombretta Salvetti.

La Quinta commissione, con l’astensione del consigliere E. Carbone, aveva formulato due proposte, una per la dott.ssa Salvetti, presidente di sezione della corte d’appello di Torino, sostenuta dai consiglieri Mirenda, Mazzola e Bianchini, e una per il dott. Paolo Rampini, giudice del tribunale di Asti, già presidente di sezione in tale ufficio, sostenuta dai consiglieri D’Auria e Cosentino.

La votazione in Plenum è stata decisa sul filo di lana: la dott.ssa Salvetti ha ricevuto 16 voti (i consiglieri di M.I., i laici espressi dal centro destra e da Italia Viva, Mirenda e la prima presidente); il dott. Rampini ha ricevuto 15 voti, coagulando il consenso di tutti i togati riconducibili al fronte progressista (noi di AreaDG, i consiglieri di Unicost e di M.D. e Fontana), oltre ai laici Papa e Romboli e al procuratore generale.

Noi abbiamo votato per il dott. Rampini in ragione dell’assai più prolungato esercizio di funzioni semidirettive rispetto all’altra candidata (avente, peraltro, minore anzianità di ruolo), arricchito da rilevanti esperienze direttive di fatto e corredato da solide competenze ordinamentali, maturate in incarichi più recenti rispetto a quelli svolti dalla dott.ssa Salvetti. Non ci è parsa decisiva, per contro, l’esperienza, anche semidirettiva, vantata dalla dott. Salvetti in secondo grado, molto valorizzata nella proposta a favore di quest’ultima.

Riteniamo peraltro doveroso evidenziare che l’iter in commissione della pratica è stato piuttosto tormentato.

La relativa trattazione era stata calendarizzata per l’11 dicembre 2023, solo due mesi dopo la vacanza (risalente all’ottobre 2023); ciò perché in quel momento la quasi totalità delle pratiche pendenti presso la Quinta commissione non era gestibile, a causa della mancata frequentazione, da parte alcuni tra gli aspiranti ai vari posti, del corso presso la SSM; frequentazione la cui necessità ai fini della partecipazione a corsi per il conferimento di uffici direttivi e semidirettivi è (temporaneamente) venuta meno solo alla fine dell’ anno scorso, per effetto del decreto “milleproroghe”.

Subito dopo l’inizio della trattazione, tuttavia, la pratica venne messa in sospensione causa la sua interferenza accertata rispetto alla procedura per la copertura della (antecedente) vacanza del posto di presidente del tribunale di Pisa, ove pure era stata proposta domanda da uno dei candidati per la presidenza del tribunale di Asti. A seguito della revoca di quest’ultima domanda, la trattazione fu ripresa a gennaio 2024 – sebbene nel frattempo fosse intervenuto il decreto “milleproroghe” – in quanto la pratica era già (da dicembre) all’ordine del giorno di commissione. La trattazione si è conclusa il 18 gennaio 2024 con la duplice proposta sopra indicata.

Dopo la formulazione della proposta è stato segnalato alla commissione che una delle persone proposte concorreva anche per un posto semidirettivo con vacanza anteriore a quella del posto in concorso. Non ricorreva una ipotesi di interferenza in senso tecnico, giacché l’art. 2, c. 1, lett. b), legge 71/2022 (contente un principio di delega costantemente osservato nella prassi della quinta commissione e ora recepito nel decreto legislativo delegato) prevede che i procedimenti di nomina siano definiti secondo l’ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti “distinti in relazione alla copertura dei posti direttivi e dei posti semidirettivi”. Pur tuttavia la commissione valutato opportuno non mandare al Plenum le proposte per la presidenza del tribunale di Asti fino a quando non fosse stata definita la vacanza semidirettiva più risalente nel tempo.

Nelle more dello svolgimento di tali verifiche, però, la domanda per quest’ultima vacanza è stata revocata e la revoca, ancorché tardiva, è stata accettata, in conformità a una prassi costante della commissione, ispirata a un favor per le esigenze personali o professionali dei colleghi. Donde la trasmissione della pratica per la presidenza del tribunale di Asti al Plenum del 20 marzo.

La vicenda suggerisce qualche considerazione sul tema delle revoche delle domande.

Premesso che l’attuale possibilità di proporre contemporaneamente tre domande per il conferimento di incarichi direttivi e tre domande per il conferimento di incarichi semidirettivi è stata limitata dal decreto legislativo attuativo della riforma Cartabia a due per gli incarichi direttivi e due per gli incarichi semidirettivi (e, a nostro avviso, meglio sarebbe stato ridurre tale possibilità ad una domanda per ciascuna delle due categorie di posti, come peraltro sottolineato anche nel parere rilasciato dal CSM su detto decreto delegato), riteniamo che vada rimeditata la prassi, fin qui seguita dalla quinta commissione, di valutare secondo un approccio non troppo rigoroso le “sopravvenute documentate ragioni di salute, di servizio o familiari”,  richieste per l’ammissibilità della revoca tardiva dall’art 69, c. 4, T.U.

Se infatti tale prassi risponde a esigenze anche apprezzabili – perché la decisione sulla copertura di un posto può intervenire anche molto tempo dopo la presentazione dalle domande, quando le situazioni personali e professionali dei candidati possono essere significativamente mutate e, d’altra parte, non appare ragionevole destinare un collega ad un incarico contro la sua volontà – l’esperienza ha dimostrato che, in un contesto in cui possono aversi teoricamente pendenti ben sei domande in contemporanea, è elevato il rischio che la revoca non corrisponda ad effettive esigenze di vita, ma sia strumentale a mere strategie di carriera.

In questa prospettiva tanto Antonello quanto il cons. Mirenda hanno posto, in Quinta commissione, il tema di un approccio più rigoroso nel vaglio delle ragioni poste a fondamento delle revoche tardive, trovando, peraltro, ampio consenso tra tutti i membri della commissione; il tema sarà quindi certamente rivalutato in sede di modifica del testo unico sulla dirigenza giudiziaria conseguente alla necessità di attuazione della riforma Cartabia.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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