Diario dal Consiglio del 16 settembre 2023
Direttivi di Cassazione, concorsi per pochi
La riforma Cartabia ha esteso a tutte le funzioni – con l’eccezione di quelle apicali di primo presidente e procuratore generale presso la Cassazione – il periodo di permanenza minima a quattro anni, modificando l’art. 194 OG e abrogando l’art. 195 (art. 8, c. 1, lett. e e f della legge 71/2022). Quelle apicali di legittimità sono anche le sole per le quali non sia ora richiesto di garantire, alla data della vacanza del posto, un periodo di quattro anni prima del collocamento a riposo, per effetto della modifica dell’art. 35 d. lgs. 160/2006 (art. 12, co. 1, lett. d, l. 71/2022).
A seguito di queste modifiche ai concorsi banditi dal CSM per le funzioni direttive superiori hanno partecipato pochissimi aspiranti legittimati: tre per l’incarico di procuratore generale aggiunto (vacanza 23.6.2022); tre per quello di presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche (vac. 18.1.2023); addirittura uno solo per la funzione di presidente aggiunto presso la Cassazione (vac. 1.3.2023).
Si tratta di una situazione che non può essere considerata eccezionale e contingente, a causa delle dinamiche specifiche dei percorsi professionali interni alla Cassazione: dall’indagine statistica effettuata al riguardo dalla Sesta commissione in relazione all’ultimo quinquennio (1.1.2018-15.3.2023) è emerso che l’età media dei titolari d’incarichi direttivi di legittimità (essi comprendono anche la presidenza di sezione) è stata, nel periodo, di 64 anni; se si guarda poi all’età in cui i consiglieri sono diventati presidenti di sezione, si constata che su 52 nominati nel quinquennio, solo 8 avevano meno di 62 anni e 35 ne avevano più di 64.
Ciò significa che, se avesse trovato applicazione nell’ampio periodo considerato, il nuovo regime normativo avrebbe precluso a cinque presidenti di sezione su sei la partecipazione al concorso per gli incarichi direttivi superiori, giacché a 63 anni non si possono cumulare i requisiti di legittimazione a quo (i quattro anni nelle funzioni) e ad quem (i quattro anni nelle nuove funzioni prima del collocamento a riposo).
Va ricordato che allo stato tra gli indicatori specifici attitudinali per accedere agli uffici direttivi in Cassazione v’è “l’adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità protratto per sei anni complessivi” (art. 21, comma 1, lett. a, t.u. sulla dirigenza). Ciò spiega, insieme con le caratteristiche intrinseche dell’ufficio, le ragioni del dato anagrafico accertato sul piano statistico e rende la questione, all’interno delle funzioni di legittimità, un unicum nel panorama dei procedimenti per il conferimento d’incarichi direttivi.
In questo scenario è verosimile che nei prossimi concorsi i numeri degli aspiranti legittimati saranno analoghi, se non ancora minori, degli attuali, col rischio persino di arrivare a casi in cui manchino i candidati. A questa situazione si lega il fenomeno recente dell’aumento dei pensionamenti anticipati da parte di consiglieri che, dopo molti anni di permanenza in Corte, si vedono privi di prospettive per le funzioni direttive.
La restrizione della platea dei concorrenti che viene così a configurarsi sottrae alla Cassazione non solo alte competenze e professionalità, ma anche conoscenze maturate internamente all’organo di legittimità e che potrebbero aspirare dunque a pieno titolo a una funzione ulteriore. A soffrirne non può che essere l’esercizio della nomofilachia.
Rischia inoltre di essere così vanificata la finalità delle procedure per il conferimento d’incarichi dirigenziali di selezionare i candidati in possesso delle competenze più idonee, finalità declamata dalla l. 71/2022 stessa (art. 2, comma 1, lett. g).
Nella seduta del 13 settembre il Plenum ha quindi votato all’unanimità la proposta della Sesta commissione, con cui si è chiesto al Ministro della giustizia di valutare le più opportune iniziative di adeguamento normativo in riforma della disciplina attuale per la legittimazione agli incarichi direttivi e direttivi superiori di Cassazione. L’intervento rappresentato non potrebbe evidentemente interferire con le procedure concorsuali in atto, già bandite e condotte dunque secondo le regole della legge Cartabia. Pertanto, la proposta non può che valere per il futuro.
Rispetto a quelle di presidente di sezione negli uffici di merito, nella legittimità le funzioni direttive hanno peculiarità indubbie: i presidenti di sezione hanno il compito centrale di assicurare il raccordo tra le decisioni dei collegi e l’omogeneità degli indirizzi giurisprudenziali; per i direttivi superiori non è secondario il ruolo vicario e collaborativo con gli apicali. Di questi elementi va tenuto conto nella valutazione dei termini di legittimazione più opportuni; la delibera suggerisce ad esempio di parificare quelli per gli incarichi superiori a quelli attualmente previsti per gli apicali. Il Consiglio ha comunque offerto la disponibilità all’apertura di un tavolo tecnico specifico, nel quale possano ricercarsi le soluzioni più idonee, anche sulla scorta del dialogo fruttuoso che si registra in questa prima fase di consiliatura nei rapporti tra Sesta commissione e strutture ministeriali.
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello