NOVEMBRE
25

Diario dal Consiglio del 25 novembre 2023

Due questioni sulle procedure di trasferimento

Col Plenum del 22 novembre scorso si sono concluse le operazioni relative al bando di tramutamento di secondo grado. Come spesso accade, anche le delibere di tramutamento sono occasione di riflessione e confronto su temi che in questa sede intendiamo condividere con tutti, sollecitati sul punto anche da alcuni interventi nella chat AreaDG.

Due le questioni a nostro avviso rilevanti.

La prima è rappresentata dall’assenza di previsioni normative e regolamentari che consentano alla Terza commissione e al Plenum di valutare l’esiguità del tempo di permanenza in servizio, prima della pensione, del collega destinatario di una proposta di trasferimento a domanda, rispetto al momento dell’adozione della delibera. È accaduto, in particolare, che sia stato destinato a un posto vacante di sostituto procuratore generale un collega che sarebbe andato in pensione al giugno prossimo e che quindi avrebbe garantito la copertura solo per pochi mesi; nel concorso il collega era prevalso su altri che lo seguivano in graduatoria e che tale limite temporale non avevano.

Palese è risultato il conflitto fra esigenze individuali e legittime aspirazioni alla mobilità, da un lato, ed esigenze di funzionalità dell’ufficio di destinazione che si sarebbe visto il posto coperto solo per pochi mesi, dall’altro.

Forse anche grazie all’intervento in Plenum di un consigliere di AreaDG che ha stigmatizzato la scelta del collega e la lacuna nel sistema normativo, il caso specifico si è chiuso con la revoca della domanda da parte dell’aspirante, revoca tardiva, ma accolta proprio per la presenza di superiori esigenze di buona amministrazione. Resta però lo spunto di riflessione, che approfondiremo in vista dei prossimi bandi, circa la possibilità di prevedere in circolare una penalizzazione di punteggio da applicare al magistrato che aspiri a ricoprire un posto, ma che non sia in grado di garantire nell’ufficio di destinazione, a causa del raggiungimento dell’età pensionabile, un periodo minimo di permanenza (per es. due anni).

La seconda questione posta dalla delibera è relativa ai criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria, previsti nella circolare n. 13778 sulle “disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie” (artt. 9 e seguenti), con particolare riferimento al “merito”.

In particolare, sono stati prospettati, da parte di chi non si è visto riconoscere il punteggio atteso, argomenti di criticità in ordine alla legittimità e alla trasparenza dell’iter attributivo dei punteggi sotto diversi profili, tutti attinenti a lacunose indicazioni del bando: sui punteggi riservati al merito o sui criteri di attribuzione di punteggi numericamente predeterminati in presenza dell’una o delle altre allegazioni; sulle conseguenze della mancata allegazione delle statistiche; sui criteri di comparazione di merito fra gli aspiranti.

In realtà, la Terza commissione prima e il Plenum poi, all’unanimità, hanno dato applicazione alla normativa secondaria vigente, valutando in maniera rigorosa per tutti le regole di circolare che disciplinano la formazione del punteggio finale e che si trovano esplicitamente richiamate nel bando.

Per la formazione della graduatoria, infatti, la circolare prevede l’attribuzione di specifici punteggi oltre che per le  “attitudini” (che concernono il grado di idoneità dell’aspirante a ricoprire il posto resosi vacante, con punteggi previsti dall’art. 50) e per “l’anzianità” (punteggi previsti dall’art. 53), anche per il “merito” (art. 25), da valutare sulla scorta dell’impegno del magistrato nell’esercizio dell’attività giudiziaria, desunto da laboriosità, effettivo esercizio delle funzioni in sede a copertura urgente, o in applicazione extradistrettuale ecc. e che comporta l’attribuzione di un punteggio sino a quattro punti (art. 52).

Sempre con riferimento al “merito”, deve essere attribuita opportuna rilevanza alla operosità dell’aspirante, desunta dalla quantità, qualità e rilevanza degli affari trattati, attività di cui l’interessato può informare il CSM allegando attestazioni e autorelazioni. L’ultimo comma dell’art. 25 prevede poi che “il mancato aggiornamento della documentazione allegata alla domanda di trasferimento, con riferimento all’attività giudiziaria espletata dall’interessato e alle statistiche comparate dell’ufficio di appartenenza, comporta una penalizzazione nel relativo punteggio previsto per il merito…”.

Sulla base delle previsioni di circolare sopra sinteticamente riportate è stata stilata la graduatoria dei vari aspiranti; in particolare, con riferimento alla voce relativa al “merito”, si è proceduto alla citata penalizzazione, nella misura minima di un punto, nei casi di mancato aggiornamento della documentazione e di omessa produzione delle statistiche comparate relative all’ultimo triennio, in adesione all’interpretazione costante della norma seguita negli ultimi anni. Perciò, a tutti i colleghi interessati da quelle situazioni e con posizione priva elementi di criticità sono stati attribuiti tre invece che i quattro punti previsti in via generale.

Sarà nostra cura riflettere sulla opportunità che i prossimi bandi siano redatti in maniera diversa e più esplicita nei richiami ai criteri di valutazione dei titoli e di formazione della graduatoria; è però importante sottolineare come l’operato del Consiglio sia stato improntato alla rigorosa applicazione delle chiare norme regolamentari vigenti, altrettanto espressamente richiamate nel bando.

È stata sottoposta a critica, altresì, la mancata valutazione di elementi oggettivi non allegati alla domanda, ma comunque a conoscenza del Consiglio, per esempio ricavabili dall’ultima positiva valutazione di professionalità dell’aspirante.

Anche sotto questo diverso profilo il Consiglio ha applicato le norme vigenti e le previsioni del bando, secondo cui “la mancata o incompleta compilazione del modulo di domanda comporterà la non valutabilità dei documenti non richiamati, atteso che la documentazione oggetto di valutazione nell’ambito del concorso sarà unicamente quella specificatamente dichiarata all’atto dell’inserimento della domanda attraverso il sistema intranet e poi caricata attraverso la funzione di upload…”.

Questa disposizione (ultimo comma dell’articolo 25), stabilendo una penalizzazione nel punteggio nel caso di mancata allegazione di atti valutabili e di statistiche, non fa altro che onerare il magistrato richiedente di un contributo di aggiornamento, consistente nel produrre le statistiche comparate, cioè uno degli elementi di valutazione per il Consiglio ai fini dell’applicazione del punteggio relativo al “merito”, con riferimento specifico alla laboriosità.

La norma ha il preciso intento di offrire al CSM un quadro completo e attuale dell’attività di ogni concorrente, comprensivo di tutta l’attività svolta nell’ultimo triennio e sino all’ultimo giorno prima della scadenza del bando. Si pensi a chi, per esempio, da tempo non abbia più valutazioni di professionalità. In casi siffatti il fascicolo personale del magistrato può non “parlare” più da tempo della laboriosità. Perciò si richiede a tutti gli aspiranti, che possono trovarsi in situazione oggettive differenti, di assolvere all’onere di allegazione. Se esso sia mancato, diventa non valutabile l’elemento richiesto, così come il bando precisa.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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