Diario dal Consiglio del 17 febbraio 2024
Eurojust, cronaca di un’abdicazione
“Oggi il Consiglio ha disposto il trasferimento di un collega ad Eurojust, con un’interpretazione che vizia la delibera e che sottrae all’autogoverno una competenza attribuitagli dalla legge ora vigente”.
Così si legge nel Post it che abbiamo scritto dopo il Plenum del 5 febbraio.
In fatto:
- la vecchia normativa (l. n. 41/2005, art. 1) attribuiva al Ministro della Giustizia, previa valutazione da parte del Consiglio (art. 2) di una rosa di candidati, il potere di designare i componenti italiani di Eurojust (spettando poi al Consiglio procedere al collocamento fuori ruolo);
- l’art. 2 l. n. 41/2005 prevedeva determinati passaggi successivi alla designazione per definire la procedura: richiesta al Consiglio, da parte del Ministro, del collocamento fuori ruolo del magistrato designato o, se già fuori ruolo, comunicazione al Consiglio della designazione, infine il decreto di nomina, l’atto di amministrazione attiva di conferimento dell’incarico;
- in base a tale normativa il Ministro, il 21.7.2023, aveva designato quale “assistente” del membro italiano il dott. Gianluca Forlani (magistrato già fuori ruolo), chiedendo al Csm la conferma del suo collocamento fuori ruolo;
- a tale data, però, come segnalato al Ministro dal CSM all’atto di valutazione della rosa dei candidati, il dott. Forlani era già stato fuori ruolo per dieci anni, tempo massimo previsto per legge, tanto che, non potendosi procedere alla conferma di tale collocazione, veniva disposto il suo ricollocamento in ruolo; alla designazione, dunque, non seguivano né la conferma del collocamento fuori ruolo, né tanto meno il decreto di nomina;
- il Consiglio, stante la pendenza della pratica e in attesa della preannunciata modifica normativa, in attuazione del regolamento UE 2018/1727, decideva di sospendere la pratica.
Il 23.11.2023 è stato emanato il d. lgs. 182/2023 che ha innovato profondamente la materia, adeguando finalmente il nostro sistema alla normativa europea istitutiva dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).
In particolare, ha stabilito che la struttura operativa italiana presso Eurojust è di regola composta dal membro nazionale, nonché dal suo aggiunto e dal suo assistente (salva la possibilità di ricorrere ad un aggiunto e ad assistenti ulteriori); figure che, come previsto dagli artt. 3 e 6 sono nominate dal Consiglio Superiore della Magistratura, il cui potere discrezionale è ancorato a determinati criteri di scelta, significativamente diversi da quelli precedenti. Nella procedura di nomina il ruolo del Ministro della giustizia diventa quello di formulare osservazioni o valutazioni comparative, una volta ricevuta dal Consiglio Superiore la proposta motivata di nomina. In definitiva si capovolge del tutto lo schema precedentemente in vigore che prevedeva le valutazioni di una rosa di candidati da parte del Csm e la designazione finale da parte del Ministro).
Tale disciplina è coerente con la natura giurisdizionale dell’attività di Eurojust, sancita dal regolamento europeo, per il quale l’Agenzia deve essere composta da magistrati o da soggetti che comunque devono essere dotati di prerogative assimilabili a quelle della magistratura.
L’art. 13 d. lgs. 182/2023, contenente le disposizioni transitorie, ha poi previsto, al primo comma, che “le disposizioni degli articoli 3 e 6 si applicano alle procedure di nomina dei magistrati distaccati presso l’Eurojust in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Abbiamo sostenuto, sin dai lavori di commissione, che gli effetti di tale norma sulla posizione del dott. Forlani non potevano che essere i seguenti: poiché alla data di entrata in vigore del d. lgs. 182/2023 il dott. Forlani era stato richiamato in ruolo e mancava ancora il decreto ministeriale della sua nomina presso Eurojust, la procedura relativa alla sua designazione non poteva dirsi conclusa sulla base delle disposizioni dell’art. 2 l. n. 41/2005; perciò a quel momento l’iter doveva dirsi ancora in corso e quindi dovevano trovare applicazione applicati gli artt. 3 e 6 della nuova disciplina. Da qui il vizio formale della delibera che male ha interpretato la chiara disposizione della normativa transitoria.
La proposta di Terza commissione, poi approvata in Plenum, ha ritenuto il contrario. Come si sia potuta definire conclusa una procedura priva del suo atto terminale, il decreto ministeriale, non è dato capire.
Non è secondario ricordare che nel parere reso con riferimento all’ultima stesura del d. lgs. n. 182/2023, l’Ufficio Studi aveva ritenuto senza tentennamenti “che, prevedendosi l’immediata applicazione degli artt. 3 e 6 alle procedure di nomina in corso alla data di entrata in vigore del decreto, il legislatore sembra aver inteso optare per un rinnovo integrale delle stesse, assoggettandole alle nuove disposizioni. D’altra parte, la nuova disciplina…contempla…requisiti attitudinali diversi, una difforme procedura di nomina, un diverso status del magistrato nominato, così da risultare impossibile un innesto del nuovo regime su una procedura già avviata sulla base della vigente normativa”.
Ciò che sembra di maggiore rilievo è che il Consiglio si è così spogliato di una propria prerogativa.
Il recente intervento legislativo ha finalmente sottratto al Ministro il potere di nomina del membro nazionale e dei magistrati componenti il suo staff in quanto esso non si conciliava con il principio di autonomia e indipendenza della magistratura, con le attribuzioni che l’art. 105 Costituzione riserva al Consiglio Superiore, laddove è previsto che i provvedimenti riguardanti i magistrati avvengano ad opera esclusiva dell’autogoverno. Spetta al Consiglio Superiore gestire la selezione, bandire la procedura, vagliare i curricula, operare la scelta definitiva del magistrato da nominare.
In tali termini, peraltro, si era già espresso il Consiglio Superiore della Magistratura con una risoluzione adottata il 18.11.2020, quando aveva sollecitato ogni opportuna iniziativa di adeguamento normativo di quella procedura di nomina!
Ci si sarebbe aspettato, di fronte al mutato quadro normativo, adeguatosi peraltro in ritardo alla normativa europea, un passo indietro del Ministro, vista anche la necessità di operare più penetranti valutazioni di merito del profilo professionale dei magistrati, per come imposti dall’art. 6 del d. lgs. n. 182/2023.
Invece, non solo ciò non è avvenuto, avendo il Ministro reiterato il 29 dicembre 2023 la pronta assegnazione del dott. Forlani a Eurojust, ma il Consiglio ha addirittura riconosciuto la legittimità di una nomina governativa non più prevista dalla normativa attuale che la riserva ora al Consiglio medesimo; si è riconosciuto così al Ministro della giustizia il potere di individuazione di un magistrato chiamato a svolgere attività giurisdizionali e quindi non più fuori ruolo.
Un “grave arretramento del Csm”, uno vero stravolgimento dei principi.
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello