LUGLIO
30

Diario dal Consiglio del 30 luglio 2024

Informatica giudiziaria: progressi, ma troppi flop

Nel Plenum del 24 luglio è stata approvata la relazione sullo stato della giustizia telematica 2024. Il CSM è tornato a pubblicarla, dal 2021, stante l’attualità e l’urgenza di molte questioni che investono l’attuazione delle riforme in campo e il lavoro dei colleghi.

In sintesi, vi si sono riportati i risultati conseguiti e le persistenti criticità nell’ambito tanto del processo civile telematico quanto di quello penale, con un occhio anche all’angolo visuale dell’avvocatura. La relazione fa pure il punto sullo stato dei materiali e dell’assistenza. Sono stati poi esaminati i problemi connessi alle videoregistrazioni, divenute la regola nell’acquisizione della prova penale, e alla sicurezza informatica. Si è, infine, riferito dei progetti di costituzione di banche dati in corso nei diversi contesti.

Il tema della conoscibilità della giurisprudenza – particolarmente quella di merito – e della ricerca di orientamenti uniformi e prevedibili intreccia quello dell’intelligenza artificiale, cruciale nel processo di “estrazione di conoscenza” dai big data (tanto più si ha informatizzazione nell’archiviare e gestire i dati, tanto più si ha necessità di selezionare l’enorme volume di informazioni digitalizzate). Il Consiglio intende vigilare sull’uso di algoritmi “intelligenti” in funzione predittiva delle decisioni e una loro regolamentazione nella consapevolezza dei rischi ineludibili che l’i.a. comporta: potenziale produzione di informazioni fattivamente inesatte; standardizzazione delle informazioni e dei provvedimenti che vi si fondano; possibile divulgazione di dati sensibili; tutela dei diritti di proprietà industriale. La sfida sta non nella negazione degli strumenti di intelligenza artificiale, ma nel loro governo, verificandone anche l’incidenza sull’organizzazione tradizionale del lavoro giudiziario.

Nella maggior parte degli uffici di primo e secondo grado oggi sia i magistrati che il personale amministrativo dispongono di adeguate postazioni (situazione significativamente migliorata rispetto a quella descritta nelle relazioni precedenti), quando lo stato locale dell’edilizia metta a disposizione spazi di lavoro sufficienti. L’attenzione, dunque si sposta sull’influenza dell’informatica sull’attività giurisdizionale e sulla redazione degli atti nonché sull’organizzazione degli uffici. Permangono, inoltre, le criticità legate ai software forniti dal Ministero (per alcuni con interventi di radicale reingegnerizzazione) e a un’assistenza decisamente inadeguata.

Intervenendo in Plenum, Marcello ha ricordato come questa situazione si trascini ormai da anni, rendendo la funzione del giudice civile, già complicata dall’assunzione di compiti del cancelliere, insicura nella gestione dell’udienza e complicata nell’uso di un software che non offre garanzie di piena affidabilità.

La relazione dà conto, della recente estensione del processo civile telematico a uffici che finora ne erano stati privi: tribunale per i minorenni, uffici del giudice onorario di pace, tribunale superiore delle acque pubbliche e commissari per la liquidazione degli usi civici. Rispetto agli ultimi due si è ancora nella fase dell’implementazione. Per i primi due uffici sono emerse criticità assai rilevanti.

Negli uffici minorili, in particolare, la scelta di rendere obbligatorio il deposito telematico presso il tribunale, senza una fase di transizione e collaudo degli applicativi e l’introduzione delle nuove modalità di gestione del processo si son rivelate intempestive; ma, soprattutto, è risultata del tutto problematica la trattazione del rito minorile con un sistema creato per quello ordinario e dopo una formazione effettuata breve e ravvicinata. Ciò ha reso ancora più insostenibili gli effetti – in un settore tanto delicato, caratterizzato da sistematiche urgenze – della mancanza di un’assistenza tecnica capace di offrire supporto in tempi ragionevoli.

Presso gli uffici del giudice onorario di pace la situazione appare drammatica: vi è carenza di dotazioni materiali, a partire dai pc portatili, alle smart card; nelle cancellerie mancano anche stampanti e scanner.

L’impatto della riforma Cartabia è esaminato nella relazione con riferimento alle attività di notificazione demandate agli avvocati mediante uso della pec, all’accesso dal portale per chi non possiede un indirizzo di posta elettronica certificata, alla semplificazione dei pagamenti telematici, alle nuove modalità di gestione delle udienze.

Quanto a quest’ultimo profilo, ci si è soffermati particolarmente sui collegamenti audiovisivi (possibili ogni qual volta non debbano partecipare soggetti diversi dalle parti, dai loro legali, dal pm e dall’ausiliario del giudice).

Per la gestione delle udienze con “modalità alternative” permangono criticità connesse alla generazione del link di accesso alla stanza virtuale e l’uso di chat o condivisione file, possibile con l’applicativo Teams, ma non regolamentata; difficoltà di gestione su consolle (dell’evento “fissazione termine per note in sostituzione dell’udienza”) delle info relative alle diverse fasi delle udienze che si risolvono con l’invio di note scritte.

Un cenno è riservato altresì all’attuazione concreta dei principi di redazione degli atti di sinteticità e chiarezza degli atti processuali.

Sono state inoltre evidenziate le plurime criticità nel rito unico per i procedimenti in materia di status e capacità delle persone, famiglia e minorili (riguardo ai termini stringenti e perentori, al depotenziamento dell’apporto della multidisciplinarità fornita dai giudici onorari, al ridimensionamento del principio di collegialità delle decisioni)

Ulteriore problematica concerne i registri di cancelleria e l’estensione dell’applicativo-consolle: l’incompleta condivisione dei suoi dati da parte del pubblico ministero chiamato a intervenire nel processo civile e nel rito minorile, il mancato adattamento alle caratteristiche degli uffici requirenti, alle attività di udienza e all’assistenza in udienza.

Malgrado i progressi nello sviluppo del processo civile telematico in Cassazione, resta urgente un intervento di ristrutturazione che adegui l’applicativo alle esigenze del rito e superi i frequenti blocchi e la grave lentezza del sistema.

Il progetto iniziale di processo penale telematico prevedeva, come noto, che tutta la fase delle indagini preliminari, esclusa l’udienza preliminare, venisse informatizzata dal primo gennaio 2024. Anche grazie all’intervento del Consiglio è stato reso evidente al Ministero l’inadeguatezza dell’applicativo APP per un tale obiettivo. Si è quindi ridotto l’obbligo dello strumento digitale al solo procedimento di archiviazione.

Anche per questa sola fase l’applicativo è risultato gravemente insufficiente.

Sono mancati una organica e approfondita analisi dei flussi procedimentali, basata sulla conoscenza delle dinamiche lavorative delle procure della Repubblica e delle sue relazioni con altre autorità e uffici, nonché una sperimentazione rispondente ai risultati di quell’analisi. La progettazione ha dunque trascurato l’impatto che l’uso di APP  avrebbe avuto sull’attività quotidiana dei magistrati e, in modo particolare, dei pubblici ministeri. Le ancora numerose criticità che permangono rendono difficile immaginare una messa a regime del PPT entro inizio gennaio 2025 quando tutta la fase delle indagini preliminari dovrebbe essere informatizzata.

La relazione è stata l’occasione per ribadire che la telematica non deve divenire strumento di condizionamento, neppure indiretto, dei contenuti dell’attività giurisdizionale, conservando rispetto a questi la propria neutralità. L’esperienza del gruppo di analisi degli applicativi del PPT dimostra come, nella progettazione dell’informatica giudiziaria, sia indispensabile una convergenza di conoscenze informatiche e di competenze giuridiche e ordinamentali, al fine di garantire non solo l’adeguatezza dei programmi rispetto agli obiettivi, ma la autonomia stessa della funzione giudiziaria.

Un ultimo richiamo è stato fatto, nell’intervento di Marcello, all’assenza di supporti telematici per le funzioni di sorveglianza. In un momento storico in cui il Governo pretende di affrontare la questione del sovraffollamento carcerario con una rivisitazione dei modi e dei tempi di concessione della liberazione anticipata, spicca, nella sua anacronistica gravità, l’indisponibilità di un fascicolo personale del detenuto che vada oltre quello attualmente in uso (il quale riproduce poco più dei dati dell’ufficio matricolare dell’istituto) e di un collegamento telematico, rapido e sicuro, per la trasmissione delle istanze e delle informazioni sul percorso di recupero detentivo tra amministrazione penitenziaria e uffici giudiziari.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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