LUGLIO
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Diario dal Consiglio del 20 luglio 2024

L’impiego del magistrato di pianta organica flessibile

Rispondendo a un quesito del Consiglio giudiziario di Salerno, il CSM ha fissato alcuni punti fermi sull’impiego del magistrato in pianta organica flessibile destinato in sostituzione a un ufficio giudiziario gravato da un elevatissimo arretrato.

Si chiedeva se, in un caso siffatto, il magistrato “possa essere assegnato, in sede di variazione tabellare, a ruoli (quale, nel caso di specie, quello dell'esecuzione mobiliare) non interessati direttamente dalle necessità di aggressione dell'arretrato e, quindi, se sia legittimo qualsiasi utilizzo del magistrato flessibile purché funzionale alle esigenze dell'ufficio o se, invece, la destinazione del magistrato flessibile in assegnazione debba essere strettamente legata alla diretta aggressione delle criticità (nel caso, l'aggressione dell'arretrato patologico) poste a fondamento della sua destinazione all'ufficio giudiziario”.

La destinazione inziale era stata disposta per la sopravvenienza di due dibattimenti penali, entrambi con moltissimi imputati, evento da considerarsi straordinario anche per le modeste dimensioni dell’ufficio. In una fase successiva il presidente ha spiegato le ragioni di una nuova destinazione del magistrato di pianta organica flessibile, prima temporanea e poi stabile, a un ruolo civile specifico, in sostituzione di altro giudice.

Il Consiglio ha premesso che dal quadro normativo di riferimento (artt. 5, commi 1, 2 legge n.  48/2001 e 136-141 della circolare appl. e suppl.), si desume che il magistrato di pianta flessibile viene chiamato a colmare un vuoto venutasi a creare per una serie di contingenze tassativamente codificate, che implicano il suo subentro nella posizione

tabellare e nel ruolo del collega mancante.

Peraltro, mentre nel caso della destinazione in sostituzione la criticità si identifica con

la mancanza di un magistrato (in una delle ipotesi tassativamente codificate) in sostituzione del quale viene destinato il magistrato di pianta organica flessibile, nel caso della destinazione in assegnazione vengono in rilievo situazioni parimenti codificate – art. 142, co. 2 lett. a)-e), co. 3 lett. a-f) – non più circoscritte alla contingenza che riguarda un singolo magistrato, ma relative al rendimento dell’ufficio nel suo complesso. Di conseguenza, in queste ipotesi, ai fini delle modalità d’impiego del magistrato di pianta flessibile, non soccorre l’automatismo proprio della destinazione in sostituzione, limitandosi l’art. 142, comma 1 a chiarire che “la destinazione in assegnazione è disposta per fronteggiare le condizioni critiche di rendimento di un ufficio individuate dal decreto del Ministro della Giustizia di cui all’articolo 5, comma 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come di seguito riportate…”.

Il quadro che si delinea impone che la destinazione del magistrato di pianta organica flessibile risulti funzionale a fronteggiare le condizioni critiche di rendimento dell’ufficio giudiziario (art. 142, co., 1), senza che da ciò possa farsi discendere uno specifico vincolo del suo impiego, tanto meno per tutta la durata della sua assegnazione.

In tal senso depone particolarmente, per gli uffici giudicanti, l’art. 142, co. 2, lett. b), cui corrisponde per gli uffici requirenti il disposto dell’art. 142, co. 3, lett. b). Poiché vi si fa espresso riferimento all’impiego in tali processi di “un numero significativo” di magistrati già effettivamente presenti in ufficio “al momento dell’evento”, ovvero al riconoscimento in loro favore di esoneri che comportino un incremento sul ruolo degli altri magistrati “in misura prossima o superiore al 20%”, non è configurabile un obbligo di adibizione del magistrato di pianta organica flessibile alla trattazione dei procedimenti di eccezionale complessità che hanno determinato nell’ufficio l’avverarsi della condizione critica di rendimento.

La funzionalità del servizio può essere perseguita sia attraverso il suo impiego diretto nella trattazione di quei processi, sia sopperendo alle difficoltà che, nell’ineluttabile meccanismo a cascata che si determina, si riverberano in seno all’ufficio per l’impegno assorbente di altri magistrati nei processi medesimi.

Entrambe le soluzioni rispondono a una razionalità organizzativa, se congruamente motivate. Non è del resto possibile – tanto meno per gli uffici di modeste dimensioni – concepire le singole articolazioni interne come compartimenti stagni, insensibili ai rispettivi benefici o alle rispettive problematicità.

La stessa condizione di funzionalità può dirsi realizzata anche quando, esaurito l’originario suo impegno nei processi con maggiori profili di criticità, al magistrato di pianta flessibile venga attribuito, nel periodo residuo di destinazione, a un ruolo di affari che si sia reso medio tempore scoperto, purché la nuova assegnazione sia coerente con le concrete esigenze dell’ufficio, correttamente esplicitate dal dirigente. È quanto risulta avvenuto nel caso di specie. A fronte di un breve periodo di permanenza residua, infatti, il ricorso a una soluzione siffatta può apparire ben più funzionale e razionale rispetto a quella di riassegnare ulteriori processi arretrati che il magistrato di pianta flessibile potrebbe ragionevolmente non essere in condizione di definire entro il termine di scadenza della sua destinazione all’ufficio.

In definitiva il Consiglio, con votazione unanime, ha risposto al quesito nei seguenti termini:

  1. in caso di destinazione in sostituzione, le modalità d’impiego del magistrato di pianta organica flessibile sono in re ipsa individuabili nel suo subentro nella posizione del magistrato mancante in sostituzione del quale il primo è stato destinato;
  2. in caso di destinazione in assegnazione per condizioni critiche di rendimento, le modalità d’impiego del magistrato di pianta organica flessibile devono sempre rispondere alle esigenze di funzionalità dell’ufficio, ma non per questo il dirigente, nello specifico caso di cui all’art. 142, co. 2, lett. b), o, per gli uffici requirenti dell’art. 142, co. 3, lett. b), è tenuto ad assegnargli specificatamente i processi che hanno originato la condizione critica di rendimento, potendo egli impiegarlo nei modi ritenuti più congrui, purché funzionali a fronteggiare le criticità presenti – se del caso evitando di distogliere le risorse a ciò dedicate – e ad apportare benefici concreti e tangibili all’ufficio nel suo complesso;
  3. durante la sua destinazione all’ufficio giudiziario è possibile modificare e rimodulare l’adibizione del magistrato di pianta organica flessibile, anche tenuto conto dei risultati conseguiti durante la sua permanenza e delle più funzionali modalità d’impiego, avuto riguardo alla durata del periodo residuo;
  4. le precedenti affermazioni sono replicabili, mutatis mutandis, anche per la destinazione in sostituzione o in assegnazione del magistrato di pianta flessibile agli uffici requirenti, in quanto compatibili.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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