GIUGNO
22

Diario dal Consiglio del 22 giugno 2024

Le applicazioni extradistrettuali dettate dal legislatore

Il CSM ha deliberato il piano straordinario di applicazioni extra distrettuali di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, conformemente a quanto disposto dall’art. 23-bis della legge 29 aprile 2024 n. 56 (recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNNR). La norma, in deroga espressa all’art. 110 dell’ordinamento giudiziario, ha infatti affidato al Consiglio Superiore l’individuazione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado destinatari delle applicazioni straordinarie, delle macromaterie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNNR e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 60 unità.

Nell’identificazione delle sedi il Consiglio ha utilizzato i dati PNNR disponibili nella pagina https://webstat.giustizia.it, integrati dalle informazioni direttamente disponibili alla data del 14.5.2024.

Il secondo comma dell’art. 23-bis prescrive di individuare gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni straordinarie, “indipendentemente dall’integrale copertura del relativo organico ... tra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto agli obiettivi del PNRR è inferiore al valore medio nazionale”.

La Settima commissione ha ritenuto che la norma non lasci spazio a margini interpretativi. In particolare, facendo esplicito riferimento agli “uffici giudiziari” e al “relativo organico”, essa non ha consentito operazioni quali la valutazione dell’impatto della pendenza relativa alla singola sede rispetto al complesso dell’arretrato nazionale, la considerazione del peso di alcuni affari gravanti in uffici specifici o il ricorso, almeno per alcuni casi, a parametri parzialmente differenti.

Va detto che questa soluzione, aderente alla lettera del dato normativo, ha condotto a risultati massimamente oggettivi e compatibili col brevissimo tempo a disposizione (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge).

In applicazione del criterio così sancito, sono stati quindi scelti gli uffici che hanno presentato una riduzione dell’arretrato civile, secondo gli obiettivi del PNNR, inferiore a quella media nazionale per il 2024 (riduzione del 95% dei procedimenti civili pendenti al 31.12.2019, iscritti fino al 31.12.2017, per le corti di appello, e fino al 31.12.2016 per i tribunali) e per il 2026 (riduzione del 90% dei procedimenti civili pendenti dall’1.1.2018 al 31.12.2022 per le corti di appello e dall’1.1.2017 al 31.12.2022, per i tribunali).

L’applicazione esclusiva di detto criterio avrebbe comportato l’assegnazione di una sola unità a ciascuna delle n. 59 sedi risultate non in linea con gli obiettivi del PNNR, frustrando così le esigenze degli uffici che necessitano invece, per potere abbattere l’elevato numero di pendenze, di plurime unità. Nella prospettiva di una migliore valorizzazione delle risorse, si è ritenuto opportuno, dunque, destinarle agli uffici con la pendenza pro-capite più elevata, superiore cioè alla media rilevata nelle sedi che rientrano nel il paradigma del comma 2 dell’art. 23-bis.

Nel dettaglio, le sedi più critiche sono state identificate sulla base dei seguenti criteri aggiuntivi: a) la scopertura complessiva attuale; b) il numero di procedimenti pendenti da smaltire entro il 2026, rapportato sia al numero di magistrati addetti al settore civile presenti al 30.6.2023 sia al numero di magistrati FTE (full time equivalent) di cui ciascun ufficio ha potuto disporre dall’1.7.2022 al 30.6.2023; c) le applicazioni extra distrettuali già in corso.

Alla luce di questi parametri il Consiglio ha stabilito, quindi, che i magistrati da destinare in applicazione extra distrettuale siano distribuiti tra 34 uffici, di cui 4 corti di appello e 30 tribunali (si rinvia alla delibera in esame per la specifica indicazione delle sedi di destinazione).

Quanto all’individuazione delle macromaterie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNNR, si è chiarito che, in relazione ai tribunali, devono essere considerati tutti i procedimenti, pendenti da oltre tre anni, rientranti nell’area SICID, con l’esclusione della materia del giudice tutelare, del procedimento di ATP, delle procedure concorsuali e delle esecuzioni forzate.

Per le Corti d’Appello deve viceversa tenersi conto di tutti i procedimenti pendenti da oltre due anni, indipendentemente dalla materia.

Quanto, infine, al numero dei magistrati da applicare, si è sottolineato che non sussistono ragioni ostative per discostarsi dall’indicazione del limite massimo di n. 60 unità stabilito dalla normativa primaria.

Sulla scorta di tali valutazioni, il Consiglio ha, pertanto, bandito la procedura di interpello per la destinazione di 60 magistrati in applicazione extra distrettuale presso 34 uffici giudiziari specificatamente indicati nella delibera, che è stata approvata, su proposta della Settima commissione, dal Plenum riunitosi il 12 giugno. I dirigenti degli uffici prescelti sono stati invitati a porre in essere, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera, gli adempimenti previsti dall’art. 23-bis, co. 5, L. n. 56/2024 (id est l’individuazione dei procedimenti civili rilevanti ai fini del PNNR maturi per la decisione e la predisposizione di un programma di definizione ai fini dell’assegnazione di tali procedimenti ai magistrati applicati).

Al contempo, il Consiglio, dopo un’attenta analisi statistica che ha considerato l’astratta incidenza assoluta dello spostamento di ogni singolo magistrato sulla produttività dell’ufficio di provenienza, ha individuato i soli 36 uffici (6 corti di appello e 30 tribunali), da cui potranno pervenire le manifestazioni di disponibilità all’applicazione straordinaria, tenuto conto dei criteri stabiliti dal comma 3 dell’art. 23-bis l. n. 56/2024 e, in particolare, del numero complessivo di procedimenti da smaltire per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Nei nostri interventi in Plenum abbiamo evidenziato le numerose perplessità che suscita un intervento legislativo che interferisce di fatto con le attribuzioni riconosciute al CSM dall’art. 105 Cost. in materia di mobilità, pur in presenza della riserva di legge.

Il Parlamento, con il quale – abbiamo sottolineato – il Consiglio non aveva e non avrebbe potuto avere alcuna interlocuzione, lo ha di fatto vincolato nella scelta dello strumento, della procedura, della tempistica e dei criteri per individuare gli uffici destinatari di nuove risorse, criteri basati sulla riduzione dell’arretrato civile prevista dal PNNR inferiore alla media nazionale attuale.

Tale parametro non appare funzionale all’obiettivo prefissato, non consentendo di valutare altri fattori, quali il disposition time, il valore complessivo dell’arretrato o l’arretrato distinto per singole materie.

Il Consiglio si è dunque attenuto alla legge, nei limitati tempi che erano assegnati, pur nella consapevolezza che gli obiettivi del PNRR andrebbero perseguiti seguendo criteri più coerenti.

In Plenum abbiamo ottenuto almeno di emendare il testo originario della delibera, eliminando la previsione relativa alla sospensione di altre applicazioni fino alla verifica dei risultati di quelle straordinarie. Ciò al fine di consentire al Consiglio di valutare, una volta completata la procedura in questione, eventuali istanze per ulteriori applicazioni extra distrettuali necessarie a fronteggiare emergenze nella gestione dell’arretrato o ricomporre squilibri nel frattempo verificatisi.

Sotto questo profilo abbiamo evidenziato anche l’opportunità che i dirigenti maturino una sensibilità più sviluppata verso la materia della protezione internazionale, trascurata in troppi tribunali dove pure il relativo carico è del tutto sproporzionato, in relazione alle risorse dedicate, rispetto agli obiettivi di smaltimento e, prima ancora, alle esigenze di tutela di diritti fondamentali che la legge vorrebbe soddisfatte in tempi incomparabilmente più brevi.

Ogni variazione tabellare futura non potrà che tenere conto di questa realtà impellente.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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