Diario dal Consiglio del 16 marzo 2024
Nuovi decreti ordinamentali, i pareri del Consiglio
Nella seduta pomeridiana del 13 marzo, interamente dedicata all’illustrazione e al dibattito sul tema, il Plenum del CSM ha approvato il parere sullo schema di decreto legislativo con cui il Ministro della giustizia ha esercitato le deleghe della legge “Cartabia” (n. 71/2022) in materia di ordinamento giudiziario (dal voto si sono astenuti i consiglieri laici Aimi, Bertolini, Bianchini, Ernesto Carbone, Eccher, Giuffré, Natoli e Papa).
La Sesta commissione ha formalizzato la proposta in quattro delibere tematiche relative, rispettivamente a tabelle degli uffici giudicanti e progetti organizzativi delle procure, all’accesso nella magistratura ordinaria e nelle funzioni di legittimità, ad assetto dei Consigli giudiziari e valutazioni di professionalità; alle procedure per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi.
Oltre a una disciplina immediatamente precettiva – ad esempio sulla durata dell’efficacia di tabelle e progetti organizzativi; sugli obblighi del dirigente nell’equa distribuzione degli affari tra i magistrati; su taluni oneri dal cui inadempimento derivano responsabilità disciplinari per il dirigente o il magistrato; sui programmi di gestione ex art. 37 d.l. 98/2011 – la legge 71/2022 detta principi per lo più delineati a maglie strette, lasciando dunque al legislatore delegato spazi limitati di discrezionalità.
Il Consiglio si è mosso da questa premessa, richiamando alcune delle valutazioni espresse nell’iter di approvazione della delega solo quando ciò è risultato funzionale a un’illustrazione completa della propria posizione rispetto a specifici passaggi della riforma.
Si è espressa anche l’aperta condivisione di alcune scelte legislative, dalla “tabellarizzazione” dei progetti delle procure al ritorno al concorso di primo grado per l’accesso in magistratura, dall’attribuzione alla Scuola superiore di corsi di formazione per la preparazione del relativo concorso sino al riconoscimento degli spazi di normazione secondaria proprio del CSM in tutte le materie attinenti alla valutazione dei magistrati.
Al contempo, nell’ottica della leale collaborazione che connota la relazione tra il Consiglio e il Parlamento, per il tramite del Ministro della giustizia, sono stati evidenziati diversi elementi di criticità nell’attuazione della delega, taluni con accenti di allarmata preoccupazione o per le ricadute organizzative o per il rapporto coi principi della delega stessa.
Rimandando il lettore, per i dettagli, all’esame del testo – inevitabilmente ponderoso – delle singole delibere, è bene rimarcare schematicamente i rilievi più significativi.
A proposito dell’organizzazione degli uffici giudiziari (delibera I), le criticità riguardano:
- l’inadeguatezza del termine di 90 giorni entro cui il CSM sarò chiamato a valutare l’approvazione o le variazioni di tabelle e progetti organizzativi in caso di parere unanime dei Consigli giudiziari e di assenza di osservazioni di singoli magistrati, giacché, in assenza del suo pronunciamento tempestivo maturerà il silenzio assenso;
- la paradossale previsione dell’applicazione di questa procedura breve anche quando, nel silenzio della legge, l’unanimità del parere dei Consigli giudiziari sia stata espressa in senso sfavorevole;
- la possibilità che le variazioni tabellari possano essere dichiarate dal dirigente immediatamente esecutive anche quando riguardano la nuova assegnazione di affari, purché il presidente ravvisi “assoluta necessità e urgenza di provvedere”, in assenza di controllo da parte del Consiglio giudiziario, col rischio che decisioni sbagliate o sbrigative restino a lungo a incidere sull’assetto dell’ufficio giudiziario senza che il CSM, nella sua valutazione, possa avvalersi del prezioso parere dell’organo locale del governo autonomo.
In ordine ai corsi della Scuola superiore della magistratura per la preparazione degli aspiranti magistrati e l’accesso in magistratura (delibera II):
- un incremento di personale della Scuola da 50 a 65 unità, del tutto inadeguato a fronte dell’impegno richiesto da questa nuova competenza, che dovrebbe coinvolgere anche le strutture decentrate già oggi penalizzate da organici amministrativi del tutto carenti;
- la previsione, in assenza di principi espressi dalla legge delega, di limiti di accesso ai corsi per i neolaureati in preparazione al concorso in magistratura: il “numero chiuso” diventa così la soluzione stante la limitatezza delle risorse destinate ai corsi della Scuola, con il rischio evidente che essi non possano tuttora competere con quelli organizzati da soggetti privati.
Con riferimento all’accesso in Cassazione (delibera II):
- il conferimento del valore “preminente” al giudizio della commissione tecnica sui magistrati aspiranti rappresenta di fatto un’espropriazione delle competenze del Consiglio, aggravata dalla possibilità che essa decida con un quorum ridotto di componenti, foriero di valutazioni divergenti tra candidato e candidato.
Quanto al voto degli avvocati nella valutazione di professionalità (delibera III):
- la mancata regolamentazione dell’accesso degli avvocati – in quanto ora titolari del diritto di tribuna nei Consigli giudiziari e nel Consiglio direttivo presso la Cassazione sulle pratiche di valutazione di professionalità – agli atti del fascicolo personale del magistrato;
- il procedimento con cui, nei citati organismi, gli avvocati esercitano il voto in conformità a quello del Consiglio dell’ordine di riferimento.
La disciplina delle valutazioni di professionalità (delibera III) propone tre elementi di criticità più gravi ed evidenti di altri:
- la costituzione di un fascicolo digitale del magistrato di fatto irrealizzabile per l’indisponibilità allo stato di strumenti tecnici e la mole di materiale che annualmente vi si dovrebbe riversare;
- la genericità della locuzione “gravi anomalie” (impiegata nel parametro della “capacità”), che risulta comunque riferibile solo ad alcune categorie di magistrati (non, in particolare, a quanti esercitano funzioni di ultimo grado);
- l’introduzione di una valutazione della capacità organizzativa, sganciata apparentemente dai generali parametri (“capacità”, “laboriosità”, “diligenza”, “impegno”) e concepita secondo giudizi crescenti di merito (“discreto”, “buono” e “ottimo”).
In ordine al conferimento di funzioni direttive o semidirettive (delibera IV):
- il difficile vaglio su una mole ingente di documenti affidato al Consiglio per verificare il rispetto dell’oscuramento dei dati personali, che deve avvenire “su indicazione” del magistrato interessato;
- il limite delle due domande per incarico direttivo e due per semidirettivo, troppo ampio, nella misura in cui consente ancora a ogni magistrato di impegnare il Consiglio su un numero complessivo di fatto troppo ampio di domande, e troppo ristretto, nella parte in cui si preclude la possibilità di considerare come domanda unica quelle avanzate per più posti dello stesso ufficio, giacché viene impedito al magistrato, irragionevolmente, di concorrere per funzioni che, in una sede, richiedono competenze e cognizioni analoghe;
- la rigidità dell’obbligo di audizione dei candidati a funzioni direttive, che appesantisce eccessivamente ogni procedura, poiché viene imposto anche nei casi in cui il divario sia tale da renderle del tutto ingiustificate, col risultato che l’iter per giungere alle nomine è destinato ad allungarsi a dismisura;
- la mancata attuazione del principio di legge delega che voleva il “genere” meno rappresentato come parametro residuale di scelta a parità di merito dei candidati;
- la mancata attuazione della delega relativamente alla riduzione degli incarichi semidirettivi.
In definitiva, ora il Consiglio è atteso da un compito impegnativo di revisione di tutte le sue più rilevanti circolari per attuare la riforma sul piano della normazione secondaria. La disposizione transitoria dello schema di d.lgs. stabilisce allo scopo un termine di 90 giorni dalla data della sua entrata in vigore. Anche in questo caso, un obbligo non facile da osservare.
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello