Diario dal Consiglio del 24 giugno 2023
Nuovo staff nazionale in Eurojust, una disciplina in chiaroscuro?
Il Plenum del 21 giugno ha approvato il parere chiesto dal Ministro della giustizia sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega (contenuta nella legge n. 127/2022) per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 2018/1727 istitutivo dell’Agenzia dell’Unione per la cooperazione giudiziaria penale.
Questo regolamento aveva abrogato con effetto dal 12.12.2019 la decisione 2002/187 del Consiglio dell’Unione che conteneva la precedente disciplina.
La legge, all’art. 11, delegando il Governo ad adottare il decreto attuativo entro il 10.9.2022, ha indicato alcuni principi e criteri direttivi specifici (comma 2), tra i quali “definire le procedure di nomina, la disciplina economica e la posizione ordinamentale del membro nazionale ... e dell’aggiunto, nonché dell’assistente, in coerenza sistematica con le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale e sovranazionale analoghi in relazione alle attività svolte ..” (lett. a) e “prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale può essere assistito da aggiunti e assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1727 (in) numero complessivo ... non superiore a tre unità” (lett. c).In base al citato regolamento il desk nazionale di Eurojust si compone di un membro, un aggiunto e un assistente, i primi due con lo status necessario di magistrato o pubblico ministero o, secondo le regole dell’ordinamento interno, equivalente. L’aggiunto può agire per conto o in sostituzione del membro nazionale; ciò vale anche per l’assistente, purché abbia lo status di giudice o pubblico ministero (art. 7, reg. 2018/1727).
Ciò premesso, lo schema di decreto legislativo (art. 6) attribuisce al membro nazionale i poteri di:
- agevolare o comunque sostenere l’emissione o l’esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco;
- contattare e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti o con qualsiasi altro organismo dell’Unione europea, inclusa la Procura europea;
- contattare e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti;
- partecipare alle squadre investigative comuni, compresa la loro costituzione.
La natura marcatamente giurisdizionale che caratterizza tali funzioni nella disciplina euro-unitaria ha trovato conferma nel testo proposto dal Ministro, esaudendo così l’auspicio espresso dal CSM già con una risoluzione del 18.11.2020. Si tratta di funzioni qualificate come requirenti e di ruolo.
La procedura di nomina del membro nazionale, dell’aggiunto e dell’assistente ricalca quella (d. lgs. 9/2021) per la selezione del procuratore europeo membro nazionale di EPPO. La designazione di quest’ultimo però spetta al Consiglio dell’Unione ai sensi del regolamento 1939/2017; quella dei magistrati distaccati presso Eurojust spetta invece allo Stato membro, sicché, stanti la natura giurisdizionale e di ruolo delle relative funzioni, la loro nomina non può che competere al CSM.
Lo schema di decreto affida però al Ministro della giustizia la facoltà non solo di formulare osservazioni, ma anche di proporre al Consiglio Superiore un candidato diverso; per discostarsene, il CSM deve in tal caso indicare “specificamente le ragioni nella delibera”.
Una simile soluzione può generare contrasti istituzionali tra i due organi e, rendendo evidenti le loro diverse posizioni, favorire l’insorgenza di contenziosi amministrativi tra gli aspiranti. Meglio sarebbe, dunque, che l’apporto del Ministro fosse ricondotto alla figura del concerto.
La procedura di nomina proposta dallo schema esaminato pone ulteriori problemi con riferimento alla figura dell’assistente, che può essere anche un dirigente dell’Amministrazione della giustizia. In tal caso la nomina compete al Ministro. Questa ipotesi è incompatibile con la fungibilità con le due figure giurisdizionali, depotenziando dunque il desk nazionale. La mancata previsione dei requisiti richiesti all’assistente di nomina ministeriale (diversamente che per le altre figure) e soprattutto di un meccanismo di coordinamento tra la possibile designazione da parte del Consiglio e quella del Ministro porta alla luce una ragione aggiuntiva per un ripensamento della disciplina proposta per la nomina dell’assistente.
Il desk può avvalersi anche di aggiunti e assistenti ulteriori (non più di tre, di cui uno aggiunto). In base al testo proposto, però, costoro sarebbero soggetti a un iter selettivo distinto e avrebbero un mandato diverso nei contenuti e di minore durata (dai sei ai diciotto mesi, contro i cinque anni, rinnovabili una volta, dei membri stabili). Si tratta di differenze non previste dal regolamento UE o dalla legge e difficili da conciliare con una logica di coesione e professionalità che deve connotare l’intera struttura nazionale.
Nel parere il Consiglio ha rilevato altre criticità sul piano ordinamentale, laddove lo schema di decreto legislativo qualifica la situazione dei componenti stabili del desk in termini formali di “distacco”, istituto estraneo all’ordinamento giudiziario, e neppure definisce quella dei membri ulteriori. Si è suggerito di ricondurre la prima al tramutamento di sede e di funzioni, ex art. 194 OG, sia per l’assimilabilità di questa categoria giuridica al caso concreto in esame sia per gli effetti pratici vantaggiosi (l’ufficio giudiziario a quo potrebbe fare valere una vacanza nell’organico) che ne deriverebbero; quanto ai membri eventuali, il legislatore delegato dovrebbe utilmente precisare se la loro dislocazione temporanea vada qualificata come applicazione o esonero, sebbene entrambe le soluzioni non sembrino immediatamente adattabili alle disposizioni dell’ordinamento vigente.
Problematica risulta inoltre la mancanza di una disciplina che disponga per il momento della cessazione dei componenti dalle funzioni in Eurojust, che, come detto, sono qualificate come requirenti. V’è da chiedersi se anche per loro valgano i limiti al passaggio di funzioni attualmente vigenti. Si confida che così non sia, data la peculiarità del caso.
Il CSM ha infine colto nello schema di decreto alcuni passaggi problematici nell’architettura dei rapporti tra membro di Eurojust e autorità giudiziaria nazionale nonché nell’assenza del testo relativo all’annunciata disposizione provvisoria, difetto che ha impedito l’espressione di qualunque valutazione.
Il parere, frutto di proposta unanime da parte della Sesta commissione, è stato approvato dal Plenum con quattro astensioni, non motivate (dei consiglieri Aimi, Bertolini, E. Carbone e Natoli).
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello