Diario dal Consiglio del 28 dicembre 2023
Se la conferma del direttivo va garantita a oltranza
Il 20 dicembre il C.S.M. ha deliberato la conferma nelle rispettive funzioni di un presidente di tribunale e di un presidente di sezione di Corte di appello in relazione ai quali, in Quinta commissione, Antonello aveva formulato, restando isolato, una proposta contraria (votata in Plenum solo da noi di AreaDG e da pochi altri consiglieri, tra cui i soli Roberto Fontana e Mimma Miele tra i togati).
Sulla conferma del presidente del tribunale il locale Consiglio giudiziario aveva espresso unanime parere negativo; sulla conferma del presidente di sezione di corte d'appello, invece, il Consiglio giudiziario aveva espresso un parere favorevole con due voti dissenzienti.
Le ragioni per le quali noi di AreaDG abbiamo votato per le non conferme sono esposte analiticamente nelle ampie motivazioni sulle quali si fondano le proposte di Antonello.
In estrema sintesi, la gestione del presidente del tribunale aveva evidenziato molteplici e rilevanti criticità in ambiti cruciali nella direzione di un ufficio giudiziario, quali la formulazione delle proposte tabellari, la definizione dei programmi di gestione, l’utilizzo dello strumento delle variazioni tabellari per fronteggiare le esigenze sopravvenute.
La gestione del presidente di sezione di Corte di appello, per contro, si caratterizzava per un approccio gerarchico e autoritario, che sottovalutava l’importanza del dialogo e del confronto con i magistrati della sezione, depotenziava la funzione delle riunioni ex art. 47-quater ord. giud, e si discostava sensibilmente dal modello di gestione partecipata degli uffici, raccomandato nella normazione secondaria.
La maggioranza del Plenum ha ritenuto, al contrario, che non ricorressero i presupposti per la non conferma. Non intendiamo discutere in questa sede il merito delle scelte consiliari. Desideriamo, invece, porre alcune questioni di metodo.
Tutti condividono, almeno a parole, l’assunto che la procedura di conferma costituisce il cuore dell’impegno del sistema dell’autogoverno nella gestione della governance degli uffici giudiziari e che tale procedura andrebbe valorizzata più della stessa procedura di nomina, in quanto, mentre quest’ultima si fonda su valutazioni prognostiche, la conferma si basa sull’esame di ciò che concretamente è stato fatto, o non fatto, nell’esercizio delle funzioni direttive e semidirettive. Frequenti sono infatti, nel dibattito pubblico, le denunce di scarsa selettività dell’autogoverno nella valutazione dei magistrati, così come sono frequenti gli inviti rivolti al C.S.M. dal mondo politico e dall’Avvocatura – istituzionalmente rappresentati in Consiglio dai componenti di nomina parlamentare – a un vaglio più attento e rigoroso della qualità dell’operato dei colleghi a cui sono affidati gli uffici giudiziari.
Del pari, è ricorrente la constatazione della non completa adeguatezza della filiera informativa che veicola al C.S.M. la conoscenza delle modalità con cui lavorano i magistrati, anche quando esercitano funzioni direttive e semidirettive. Spesso si lamenta la genericità e la scarsa incisività dei pareri sull’operato di dirigenti e semidirigenti e la distanza tra quanto emerge dalle carte e quanto è risaputo tra i magistrati e gli avvocati del territorio di riferimento.
I casi discussi il 20 dicembre scorso impegnavano per la prima volta questo Consiglio in una discussione sulla conferma in funzioni direttive e semidirettive che non riguardava l’ingloriosa vicenda delle chat con Luca Palamara, ma aveva ad oggetto – verrebbe da dire: finalmente! – il modo in cui dette funzioni erano state esercitate ed erano state valutate dalla totalità o da una parte dell’organo locale di autogoverno.
Ci saremmo allora aspettati che le proposte di conferma si misurassero a fondo con le criticità segnalate dai Consigli giudiziari (anche mediante le motivazioni dei voti di minoranza) e spiegassero in termini analitici perché quelle criticità dovessero ritenersi insussistenti o, pur sussistenti, non così gravi da condurre ad una non conferma. Ci saremmo aspettati un confronto penetrante sul modello di dirigente che questa Consiglio intende fare proprio, al limite un ripensamento sul modello di dirigenza partecipata emergente dalla disciplina consiliare. Ci saremmo aspettati una confutazione analitica delle argomentazioni spese in un parere negativo (all’unanimità!) di un Consiglio giudiziario, magari sorretta da una riflessione sul rapporto (e sulle criticità del rapporto) tra livello locale e livello centrale di autogoverno. Ci saremmo aspettati, infine, un approccio al tema più articolato, meno compattamente schierato, della componente laica del Consiglio.
Valuteranno i colleghi, che possono leggere le proposte contrapposte nei quattro allegati, quanto queste aspettative siano rimaste deluse:
- Tribunale di Bergamo: proposta A di conferma
- Tribunale di Bergamo: proposta B di non conferma
- Corte d’Appello di Torino: proposta A di conferma
- Corte d’Appello di Torino: proposta B di non conferma
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello