Diario dal Consiglio del 25 febbraio 2023
Tribunale Unico dei Brevetti
Uno scenario complicato
Il Tribunale Unificato dei Brevetti è nato da un accordo sovranazionale stipulato dalla gran parte degli Stati europei nel 2013 nell’ambito di una cooperazione rafforzata volta a creare un brevetto europeo con effetto unitario al fine di fornire una protezione uniforme e di pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti.
Al T.U.B. è stata devoluta la competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie relative ai brevetti europei tradizionali e a quelli con effetto unitario, al fine di garantire decisioni rapide e di elevata qualità. Si tratta di un Tribunale dai connotati assolutamente peculiari, essendo “comune agli Stati membri”, dotato di personalità giuridica, “parte dell’ordinamento giudiziario degli Stati”.
Per l’istituzione del T.U.B. è stata prevista una prima fase di applicazione provvisoria per consentire la selezione, la contrattualizzazione e la formazione dei giudici togati e tecnici nonché per rendere operative le divisioni centrali, regionali e locali del nuovo Tribunale, che inizierà ad operare nel giugno del 2023.
In tale contesto sono stati selezionati e reclutati dagli organi amministrativi europei del T.U.B. quattro magistrati italiani, i quali svolgeranno queste loro funzioni “a tempo parziale”, rispetto a quelle ordinarie.
Si è posto, dunque, il tema del ruolo esercitabile in tale contesto dal CSM in presenza di un’attività giurisdizionale che si svolge anche sul territorio nazionale da parte di un organismo inserito a pieno titolo nella struttura giudiziaria italiana e composto da magistrati stranieri e italiani, che restano incardinati negli uffici dello Stato di appartenenza e operano in regime di parziale esonero. Manca una disciplina che consenta un coordinamento tra l’attività degli organi del T.U.B. e le competenze del Consiglio nella fase del reclutamento e in tutte quelle successive relative al rapporto di servizio con l’organo europeo (eventuale rinnovo e termine di durata dell’incarico; ipotesi di responsabilità disciplinari e contabili; caratteristiche e modalità dell’esonero da accordare; eventuali autorizzazioni allo svolgimento di ulteriori incarichi e così via).
Dovendo dare esecuzione tempestiva all’impegno assunto dallo Stato italiano e non potendo che avvalersi degli strumenti offerti dal sistema ordinamentale vigente, il CSM, pur consapevole della natura giudiziaria dell’attività in questione – ha trattato allo stato le richieste dei singoli colleghi secondo il paradigma dell’autorizzazione a un incarico extragiudiziario. La proposta, così avanzata dalla Prima Commissione, è stata votata dal Plenum il 15 febbraio.
Alla Sesta Commissione sono ora affidati la ricerca di una soluzione organica per via di una regolamentazione secondaria, laddove possibile, e l’avvio di un’interlocuzione eventuale col Ministero della giustizia volta a sollecitare l’adozione, da parte dello Stato italiano, di una disciplina che preveda il necessario inquadramento nel governo autonomo delle procedure di selezione degli aspiranti a comporre l’organico del T.U.B. e di quelle attinenti alle vicende del loro rapporto di servizio.
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello