LUGLIO
22

Diario dal Consiglio del 22 luglio

Udienza predibattimentale e limite ultradecennale. La riflessione è aperta

Un ordine del giorno assolutamente stringato…ci passate l’estate?”.

È un simpatico ironico messaggio letto in questi giorni in una delle tante chat di AreaDG a proposito del ricco ordine del giorno del prossimo 26 luglio. Ci sembra un ottimo spunto per ribadire che continua la nostra quotidiana, seria e profonda attività di studio e verifica di tutte le pratiche portate all’ordine del giorno – non solo quelle di maggior rilievo mediatico/politico – nello sforzo di  fornire il nostro contributo in Plenum, oltre che in commissione, nell’affrontare singole questioni, magari apparentemente banali, che comunque incidono sulle “cose di ogni giorno” e sulla concreta organizzazione degli uffici e della vita lavorativa dei colleghi.

Una è la questione che proponiamo nel Diario di oggi.

Abbiamo chiesto ed ottenuto nel Plenum del 12 luglio scorso il rientro in commissione, la Settima, della pratica relativa al quesito trasmesso dalla corte di appello di Catania in ordine ai rapporti fra il limite di permanenza decennale nelle medesime funzioni e l’udienza predibattimentale di cui all’art. 544-bis c.p.p. Si chiedeva al Consiglio, in particolare, se le funzioni di giudice dell’udienza “predibattimentale” siano diverse rispetto a quelle di giudice del dibattimento e di conseguenza se sia possibile che il termine di permanenza decennale decorra nuovamente dal provvedimento di variazione tabellare che abbia disposto l’assegnazione in via esclusiva o prevalente delle funzioni di giudice per l’udienza predibattimentale a un magistrato già presente in sezione da quasi dieci anni e che aveva svolto funzioni di giudice del dibattimento.

Ricordiamo che l’art. 58 della circolare sulla formazione delle tabelle per gli uffici giudicanti, nell’ipotesi di tribunali organizzati con una sola sezione civile e una sola sezione penale (come nel caso in esame) prevede la possibilità di istituire singoli ruoli specializzati cui sono attribuite specifiche materie e consente, alla scadenza del termine  massimo nella medesima posizione tabellare, la permanenza all’interno della stessa sezione, a condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60% del carico, in modo tale da determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione.

L’ufficio richiedente, in particolare, reputa che l’impegno del magistrato nella gestione delle udienze predibattimentali in via quasi esclusiva, nuovo rispetto alle precedenti funzioni dibattimentali, avrebbe comportato una diversità di attività lavorativa superiore alla soglia del 60% rispetto alle residue funzioni dibattimentali e avrebbe così consentito, in presenza di tutti i requisiti di cui all’art. 58 sopra richiamato,  di procedere alla variazione tabellare nel senso prospettato (in sostanza, passaggio dalla funzione dibattimentale alla funzione, ritenuta diversa e specializzante, di giudice dell’udienza predibattimentale, con nuovo impegno lavorativo differente dal primo per oltre il 60%) .

A seguito di istruttoria svolta e sul presupposto che l’udienza predibattimentale costituirebbe “… una sorta di autonomo compartimento processuale nel contesto complessivo del processo penale, che può essere tenuto nettamente distinto dalle funzioni dibattimentali monocratiche…”, la Settima commissione aveva proposto di  rispondere al quesito nei seguenti termini:  “… la decorrenza  del termine di permanenza decennale va computata dalla data dell’avvenuta ricollocazione tabellare all’interno del gruppo di lavoro specializzato per le udienze predibattimentali, con residuale permanenza nel settore penale collegiale…”.

A prescindere dal rilievo che abbiamo formulato in ordine alla confusione che poteva generare la proposta di delibera – nel momento in cui di fatto rispondeva non a un quesito astratto, bensì, sulla base dell’attività istruttoria, con riferimento a un singolo caso concreto – ci è parso utile invitare, con il ritorno in commissione, a una più approfondita riflessione (che rivolgiamo a tutti i nostri lettori) in ordine alla possibilità o meno di giudicare l’attività di trattazione delle udienze predibattimentali così nettamente distinta dalla funzione dibattimentale monocratica, al punto da poter essere considerata alla stregua di “singolo ruolo specializzato cui sono attribuite specifiche materie” e da poter consentire la permanenza nella medesima sezione dopo dieci anni.

Può davvero ritenersi che chi abbia svolto per dieci anni il ruolo di giudice del dibattimento monocratico possa rimanere nella medesima sezione ove allo stesso venga assegnata la diversa posizione tabellare di giudice addetto in via quasi esclusiva alla trattazione delle udienze predibattimentali? Può ritenersi che in questo caso si vada a costituire quel  “…nuovo ruolo che tratti materie diverse almeno per il 60% del carico…” di cui parla l’art. 58?

A noi pare di no, se si considera che le materie oggetto dei processi monocratici dibattimentali sono per larga parte le stesse di quelle oggetto dei processi per i quali è adesso prevista la udienza predibattimentale.

Certo è che, con il ritorno in commissione, abbiamo imposto una riflessione più approfondita sul punto, del tutto necessaria.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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