Diario dal Consiglio del 28 marzo 2024
Ufficio studi del CSM, ecco la nuova circolare
Nel Plenum del 13 marzo scorso, nell’ambito dell’importante attività di normazione secondaria che ci sta impegnando in quasi tutte le commissioni, è stata approvata, su proposta della Terza Commissione, la circolare che stabilisce la procedura di nomina dei componenti addetti all’Ufficio studi e documentazione del Consiglio.
Il capo IV del regolamento interno del Consiglio lo prevede come organo permanente cui sono affidate attività di supporto fondamentali: tra le altre, ricerca e raccolta di documentazione di interesse consiliare; stesura di relazioni su richiesta delle commissioni o del Consiglio nonché di relazioni e pareri su richiesta del Comitato di presidenza; cura del contenzioso relativo agli atti del Consiglio; assistenza dei consiglieri. L’Ufficio studi riveste dunque un grandissimo rilievo nell’ambito dell’attività consiliare.
L’art. 14 del regolamento interno, poi, prevede che la procedura di nomina dei componenti che vi sono addetti sia regolata con circolare deliberata dal Consiglio su proposta della Terza commissione.
L’art. 27 della l. 71/2022 ha modificato l’art. 7-bis l. 195/58 aggiungendo un comma 3-bis: “Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all’Ufficio studi e documentazione un numero non superiore a dodici componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio, aperto ai magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ai professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e agli avocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. La Commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di Presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari…e avvocati con almeno dieci anni di servizio effettivo…La graduatoria degli idonei adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha validità di tre anni…”.
Tanto si è già parlato di questa disposizione normativa, che ha innovato la disciplina relativa all’Ufficio studi sotto vari profili: a) ha previsto un aumento dell’organico, elevando il numero dei componenti esterni a dodici (pur se con i limiti delle risorse finanziarie proprie del Consiglio); b) ha stabilito che almeno un terzo di loro provenga da altri ambiti professionali (professori universitari e avvocati); c) ha introdotto una nuova procedura per la selezione e la nomina degli aspiranti a ricoprire l’incarico.
Tralasciamo in questa sede ogni valutazione in ordine ai punti sub a) e b), relativi alla volontà del legislatore di aprire ad altre figure professionali l’accesso all’Ufficio studi, in quanto esaminati dal precedente Consiglio col parere reso dell’approvazione della l. 71/2022.
Ci preme solo rilevare, come già abbiamo evidenziato nel corso dell’ultimo Plenum, che il CSM dovrà essere posto nelle condizioni finanziarie idonee, a oggi insussistenti, per garantire la copertura integrale dell’organico di dodici unità. L’aumento del numero dei consiglieri, l’incremento progressivo dei campi d’intervento del Consiglio, la crescita esponenziale del contenzioso amministrativo (curato proprio dall’Ufficio studi) impongono di rafforzare la struttura organizzativa dell’Ufficio Studi, a partire dalla integrale copertura dei posti previsti.
Siamo alle solite: non esistono solo riforme a costo zero. Alla previsione dell’incremento dei componenti addetti all’Ufficio studi deve seguire, conseguentemente, la predisposizione delle risorse finanziarie per attuarla in concreto.
Riserviamo, invece, queste brevi note alla nuova procedura per la selezione e la nomina degli aspiranti a ricoprire l’incarico,
La circolare appena approvata ha individuato la quota riservata per i componenti non togati (massimo un terzo, pari al minimo garantito per previsione normativa primaria) e i criteri per la scelta dei componenti della Commissione tecnica (in seguito CT) da parte del Comitato di presidenza; ha regolamentato il colloquio degli aspiranti; ha individuato i criteri di valutazione per attribuire i punteggi agli aspiranti nel corso della loro selezione. La normazione secondaria ha in particolare provveduto a perimetrare l’ambito del giudizio che compete alla CT rispetto alla Terza commissione, a cui si è riservato il potere di formazione della graduatoria definitiva.
Ciò ha un rilievo ordinamentale particolare, poiché la norma primaria dianzi richiamata avrebbe potuto condurre a una soluzione, a una prima superficiale lettura, di ridimensionamento del ruolo del Consiglio nella selezione: la norma, al contrario, è stata interpretata in un’ottica di sistema, partendo dalla preliminare considerazione che il potere di nomina dei componenti dell’Ufficio studi non può spettare ad altri che al CSM, di cui fa parte: di conseguenza la CT non può che avere un ruolo concorrente con quello consiliare, e non certo esclusivo nella determinazione della graduatoria definitiva.
Anche per sua collocazione sistematica il richiamato comma 3-bis è stato quindi interpretato nell’unico modo possibile e cioè come funzionale a una selezione dei componenti dell’Ufficio studi non più tutta interna al Consiglio, ma integrata da un intervento esterno di natura tecnica.
Peraltro, il potere del Consiglio di disciplinare il proprio funzionamento con atto regolamentare (e l’Ufficio studi, come detto, rappresenta un’importante articolazione tecnica del Consiglio tesa al buon funzionamento dell’organo) è stato rafforzato proprio dalla l. 71/2022 laddove ha previsto ormai come obbligatoria l’adozione del regolamento interno, che era solo facoltativa in base alla disciplina previgente.
Di conseguenza, esercitando un’attribuzione regolamentare così rinvigorita, si è previsto che il lavoro della Commissione tecnica sia teso alla valutazione degli aspiranti con riferimento al solo parametro delle “attitudini” e non anche al loro profilo professionale complessivo. Si è ritenuto che la complessiva professionalità degli aspiranti, rappresentata, per i magistrati, dalla capacità, dalla laboriosità, dall’impegno, dalla diligenza dimostrate nel lavoro giudiziario (analoga previsione è stata riservata ai componenti esterni, prevedendo un attento esame dei relativi percorsi professionali), non dovesse assolutamente rimanere fuori dal perimetro valutativo; e che tale tipo di valutazione, attinente al “merito”, competesse necessariamente al Consiglio.
Si è così stabilito nella circolare che alla CT spetti il compito di procedere alla valutazione dei titoli (secondo criteri di rilevanza stabiliti e valutati in linea con un predeterminato ordine indicato in circolare) e del colloquio degli aspiranti (vertente, in particolare, sulla materia dell’ordinamento giudiziario); nonché di esprimere un giudizio conclusivo secondo le formule “sufficiente”, “discreto”, “buono” ed “elevato” (predisponendo due graduatorie dedicate, rispettivamente, ai magistrati da una parte, e agli esterni dall’altra).
Competerà invece alla Terza commissione la formazione delle graduatorie finali, attribuendo a ciascuno candidato, da un lato il punteggio connesso alla valutazione della CT (2 punti a chi abbia riportato il giudizio “sufficiente”; 3 per “discreto”; 5 “buono”; 6 “elevato”; ferma la riserva di disattendere la valutazione espressa dalla CT in presenza di palesi errori o incongruenze), dall’altro quello connesso al merito (fino a un massimo di due punti).
A parità di punteggio complessivo, poi, costituiscono titolo preferenziale l’anzianità di servizio o di esercizio della professione forense e, in caso di ulteriore parità, la minore età.
Si è infine ribadita l’efficacia (espressa già ex lege) triennale delle graduatorie finali, una volta che siano state approvate dal Consiglio. Questi, pertanto, nel periodo di validità, potrà attingervi volta per volta i nuovi componenti, secondo l’ordine di collocamento e nel rispetto delle quote riservate alle due categorie che ne fanno parte.
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello