APRILE
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Diario dal Consiglio del 27 aprile 2024

Un’interferenza problematica per due uffici

Il Plenum del 17 aprile 2024,  con 18 voti contrari, ha respinto la proposta della Prima commissione di archiviare un procedimento per incompatibilità parentale che riguardava la posizione di due coniugi nell’ambito di due uffici diversi della medesima sede: l’una giudice di tribunale, presso la sezione civile competente, tra l’altro, in materia di “stato della persona e diritti della personalità, famiglia (inclusi ordini di protezione), volontaria giurisdizione e querela di falso”; l’altro sostituto procuratore assegnato al gruppo “reati contro la famiglia  e i soggetti deboli in materia sessuale”, addetto anche alla trattazione degli affari civili attinenti procedimenti penali in materia di fasce deboli e obbligato alla trasmissione di determinati atti del procedimento penale al giudice civile della separazione e del divorzio, prescritta dalla 1. n. 69/2019.

Il presidente del tribunale aveva ritenuto l’incompatibilità meramente formale,  superabile attraverso l’adozione di soluzioni organizzative quali l’utilizzo della consolle civile, operativa presso la procura della Repubblica, e quella, in corso di installazione presso il gruppo specialistico, che avrebbero consentito di monitorare e individuare i procedimenti civili in carico al coniuge del sostituto procuratore; il procuratore della Repubblica aveva altresì disposto che la PG operante presso l’ufficio iscrizioni della procura accertasse, all’atto della ricezione della notizia di reato, se fosse pendente uno dei procedimenti civili per i quali poteva porsi il problema dell’incompatibilità, apponendo in tal caso una dicitura che la evidenziasse in modo da tenerne conto nella successiva assegnazione.

Il sostituto sarebbe poi stato esentato dalla partecipazione alle udienze civili, risultando complessa l’identificazione delle cause in cui la moglie sarebbe stata chiamata a comporre il collegio (vigendo il criterio della turnazione periodica). 

Inoltre, il presidente del Tribunale e il procuratore della Repubblica si erano onerati, nel rispetto della riservatezza delle indagini, a trasmettere l’elenco dei processi civili assegnati al giudice e dei procedimenti penali assegnati al sostituto, al fine di evitare situazioni di incompatibilità.

Tali accorgimenti non hanno convinto il locale Consiglio giudiziario che ha sottolineato come in tal modo non fosse totalmente escluso il rischio di incompatibilità, in particolare nel caso in cui l’iscrizione della causa presso la sezione civile fosse successiva alla eventuale assegnazione di un procedimento penale per le medesime vicende al sostituto; ha quindi invitato i dirigenti dei rispettivi uffici a deliberare una diversa assegnazione per uno dei due magistrati.

Il procuratore della Repubblica ha deciso, a quel punto, di avviare una ristrutturazione organizzativa dell’ufficio, assegnando al dipartimento dell’esecuzione penale anche il sostituto procuratore nei confronti del quale pendeva la questione dell’incompatibilità parentale; il sostituto è restato, tuttavia, nel gruppo fasce deboli, venendo esentato dalla trattazione dei procedimenti per reati commessi nell’ambito del rapporto di coniugio o assimilato e in presenza o ai danni di figli minori, nonché con l’esonero dalla trattazione delle cause civili.

Il presidente del tribunale ha comunicato poi di avere adottato le seguenti misure nell’ipotesi di incompatibilità: se la stessa venga a realizzarsi con nuove assegnazioni di affari civili relativi a vicende trattate dal sostituto in sede penale, il giudice sarebbe stato sostituito in base a criteri predeterminati, già indicati; se l’incompatibilità riguardava i procedimenti già instaurati, il coniuge si sarebbe potuto astenere, anche quale componente del collegio, giacché tra i giudici della sezione era stato condiviso l’elenco dei procedimenti trattati dal sostituto, inoltrato dalla procura al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale ha definito dunque nullo il rischio di interferenze, grazie ai meccanismi procedurali menzionati.

Ebbene sì, probabilmente in tal modo il rischio di interferenza in concreto è stato escluso, ma – ci siamo chiesti – a quale prezzo?

E’ vero che, trattandosi di uffici diversi della medesima sede, non si applica la riforma introdotta dalla legge n. 71 del 2022 (cd legge Cartabia) che vieta modifiche organizzative volte ad evitare situazioni di incompatibilità parentale. E’ altrettanto vero, però, che anche la soluzione “acconcia”, che in tale contesto è ancora possibile adottare, deve rispondere a criteri di ragionevolezza e non può sacrificare in modo pervasivo l’attività degli uffici, imponendo agli uffici dirimpettai defatiganti verifiche fascicolo per fascicolo al fine di accertare che non vi siano relazioni di coniugio o assimilate ovvero coinvolgenti figli minori prima di assegnarlo al sostituto, scambi di elenchi al fine di incrociare dati, modifiche dei collegi al verificarsi dell’incompatibilità, per poi concludere con la costruzione di una competenza del sostituto ritagliata sull’esigenza che la stessa non incroci quella della moglie; si finisce così anche per alterare la competenza di tutti gli altri sostituti del medesimo gruppo, sui quali si concentreranno tutti i procedimenti per fasce deboli derivanti da rapporti di coniugio o assimilati o nei quali sono coinvolti figli minori (per fatti commessi in loro danno o in loro presenza) e che presumibilmente non avranno più o quasi competenza sui residui procedimenti, per lo più viceversa trattati dal sostituto interessato dalla situazione di incompatibilità.

Francesca ha fatto presente tali criticità esprimendo il proprio voto contrario alla proposta di archiviazione avanzata dal relatore in commissione; è rimasta, però, in minoranza. La situazione si è però ribaltata in Plenum ove, dopo l’intervento con cui ha spiegato le ragioni del voto contrario, si sono susseguiti numerosi altri interventi di consiglieri che hanno evidenziato ulteriori sfaccettature problematiche del caso.

In particolare Geno ha evidenziato i numerosi vizi formali presenti nella procedura: tra questi, la violazione del principio del giudice naturale, con assegnazione dei fascicoli sulla base di verifiche demandate alla polizia giudiziaria; la mancata adozione di alcun tipo di provvedimento tabellare da parte del presidente del tribunale, nonostante il monito del Consiglio giudiziario che, nel primo provvisorio parere, lo aveva invitato ad assumere le deliberazioni necessarie a escludere il rischio di incompatibilità; il mancato parere finale del CG stesso che, dopo la prima interlocuzione cui erano seguiti gli inviti alla diversa assegnazione di uno dei due magistrati, non si è più pronunciato, limitandosi a prendere atto del decreto di variazione tabellare nel frattempo adottato dal procuratore della Repubblica.

Dopo l’ampio dibattito, la richiesta di archiviazione è stata respinta con 18 voti contrari.

Interferenze come quelle esaminate, anche tra uffici diversi della medesima sede, ma su materie omogenee trattate da magistrati legati da forti vincoli parentali, destano perplessità. Sarebbe auspicabile che esse fossero rimosse a monte, per evitare che simili situazioni comportino un aggravio di attività organizzativa, un danno d’immagine per la magistratura e una tensione delle regole che collegano l’assegnazione degli affari a criteri generali e predeterminati.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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