MARZO
24

Diario dal Consiglio del 24 marzo

Un’interpretazione ragionevole per la disciplina del cambio di funzione

Come anticipato nell’ultimo Diario, fra il Plenum del 15 e quello del 22 marzo, sono state approvate le delibere relative alle proposte di tramutamento di primo grado  relative agli uffici requirenti ed è cominciata l’approvazione di quelle relative agli uffici giudicanti.

Ha assunto rilievo, sul punto, come già prospettato l’interpretazione dell’art. 13, comma 3, d. lgs. n. 160/2006, novellato dall’art. 12, comma 1, lett. c), l. n. 71/2022, avente ad oggetto “Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”, con il quale, introducendo di fatto la separazione delle carriere, si è sancito, come regola generale, che il magistrato possa effettuare nell’intera carriera un unico passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti, e viceversa, ferme restando le incompatibilità territoriali e le limitazioni funzionali di cui alla prima parte di detto art. 13, comma 3, rimasta immutata (per cui detto passaggio, con le eccezioni di cui al comma 4, non è consentito all’interno dello stesso distretto né all’interno di altri distretti della stessa regione né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’art. 11 c.p.p. in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento delle funzioni).

A seconda del momento della carriera in cui avvenga, mutano le condizioni dell’unico passaggio di funzioni ormai previsto:

a) come si legge nella seconda parte del ridetto comma terzo, se il passaggio di funzione avvenga entro sei anni dal maturare dei tre anni necessari per la legittimazione al primo tramutamento, non vi è alcuna limitazione per il cambio di funzioni, motivo per cui il magistrato potrà svolgere qualsiasi funzione giudicante se proviene da funzioni requirenti e la funzione requirente anche se abbia esercitato nel settore giudicante penale;

b) ove si chieda il mutamento di funzioni dopo tale termine (ipotesi regolata dalla terza parte del comma 3 in esame), il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti è consentito solo quando il magistrato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali e, parallelamente, in senso inverso, è consentito il passaggio dalle funzioni requirenti  a quelle giudicanti solo se si tratta di funzioni giudicanti civili o del lavoro e sempre che l’ufficio giudiziario sia diviso in sezioni e vi siano posti vacanti  in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Ne consegue che il magistrato requirente, ove anche abbia svolto questa funzione per un modesto arco temporale della sua carriera, vede fortemente ridotto lo spettro delle funzioni giudicanti che potrà svolgere (solo civile e lavoro, con esclusione anche di ogni incarico semidirettivo nel settore penale ); mentre il magistrato giudicante penale non potrà mai più svolgere, in via definitiva, funzioni requirenti. 

La disciplina solo all’apparenza si completa con la norma transitoria dettata dal comma 2 dell’art. 12 l. n. 71/2022 (che ha inteso tutelare l’affidamento dei magistrati che abbiano effettuato uno o più cambi di funzione prima dell’entrata in vigore della riforma, in un momento in cui non era prevedibile alcuna delle limitazioni successivamente introdotte), secondo cui ai magistrati che prima dell’entrata in vigore della novella abbiano già effettuato almeno un passaggio di funzioni è consentito un solo ulteriore mutamento, del tutto libero e non soggetto ad alcuna preclusione funzionale. Tale disciplina transitoria, però, non regolamenta l’ipotesi dei magistrati legittimati che, alla data di entrata in vigore della riforma, non abbiano mai effettuato alcun passaggio di funzioni! Proprio valorizzando la ratio sopra evidenziata della norma transitoria (la tutela dell’affidamento), sulla scia del parere dell’Ufficio studi, si è ritenuto di potere e dovere equiparare detta categoria di casi (magistrati che, pur legittimati, non abbiano mai effettuato passaggio di funzioni) a quella sopra evidenziata di chi, invece, ha già effettuato almeno un passaggio di funzioni;  in quanto categorie entrambe  accomunate dal medesimo affidamento  nella sicurezza giuridica, che trova fondamento nell’art. 3 della Costituzione (sent. Corte Costituzionale n. 216 del 2015). E così anche a loro si è ritenuto di poter estendere la disciplina che consente comunque un passaggio di funzioni, senza soggiacere ad alcuna delle limitazioni funzionali introdotte dal comma 3 dell’art. 13.

L’ultimo intervento normativo ha inciso sull’ordinamento giudiziario in maniera del tutto rilevante, introducendo di fatto una sostanziale separazione delle carriere e limitando pesantemente il principio di unitarietà della giurisdizione: è quindi proprio la portata della norma, incidente su qualificate posizioni giuridiche di affidamento, che consente di percorrere la interpretazione sopra proposta, la sola capace di colmare la lacuna normativa ricomprendendo nel perimetro della disposizione intertemporale anche la categoria dei magistrati che non abbiano mai effettuato alcun passaggio di funzioni, pur essendo legittimati.  

La soluzione adottata per gli uffici requirenti è destinata a questo punto a trovare conferma anche nelle delibere in corso di predisposizione per i tramutamenti dei giudicanti, nelle quali i casi di passaggio di funzione si annunciano più numerosi.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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