Diario dal Consiglio del 11 novembre 2023
Una questione di diritto affidata alla maggioranza
Nel Plenum dell’8.11.23 è stato conferito l’ufficio direttivo di procuratore generale presso la presso la corte d’appello di Genova al dott. Mario Pinelli.
La proposta per il dott. Pinelli (relatore cons. Mirenda) era stata sostenuta da tutti i componenti della Quinta commissione, a eccezione di Antonello, che aveva proposto il dott. Enrico Rinaldo Augusto Zucca.
Il procedimento per il conferimento dell’incarico in discorso ha avuto un iter particolarmente complesso e tormentato.
L’ufficio direttivo era stato inizialmente assegnato, con delibera consiliare del 13.2.2020, al dott. Roberto Aniello, prescelto tra i quattro candidati (Aniello, Carlo Zampi, Pinelli e Zucca) rimasti in concorso a seguito di revoca o decadenza delle altre domande originariamente presentate.
La nomina del dott. Aniello era stata impugnata davanti al giudice amministrativo dai candidati Zampi e Pinelli; il dott. Zucca aveva invece prestato acquiescenza.
Il ricorso del dott. Zampi era stato accolto con sentenza del Consiglio di Stato n. 3953/23; il ricorso del dott. Pinelli, invece, era stato rigettato con sentenza del Consiglio di Stato n. 3990/23.
A seguito dell’annullamento della delibera del 13.2.20, il CSM è stato chiamato a riesercitare il potere di nomina, ovviamente escludendo dalla scelta i canditati che, rispetto a detta delibera avevano prestato acquiescenza (dott. Zucca) o avevano vista rigettata la loro impugnazione (dott. Pinelli, sulla cui soccombenza nei confronti del dott. Aniello era calato il giudicato).
Riesercitando il potere la Quinta commissione, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3953/23, proponeva la nomina del dott. Zampi; quest’ultimo, tuttavia, revocava la propria domanda prima che la proposta di commissione giungesse in Plenum. La Quinta commissione rinnovava allora la proposta di nomina del dott. Aniello, il quale, tuttavia, revocava a propria volta la domanda.
A seguito della revoca dei colleghi Aniello e Zampi, restavano scrutinabili i colleghi Pinelli e Zucca, ritenuti subvalenti rispetto al dott. Aniello, ma non inidonei.
A questo punto si è posto, però, il tema della legittimazione del dott. Pinelli. Quest’ultimo, in data 7.1.21 – nelle more del procedimento di conferimento dell’ufficio di procuratore generale presso la corte d’appello di Genova – era stato infatti nominato, a sua domanda, procuratore generale presso la corte d’appello di Campobasso (delibera consiliare del 9.12.20).
A nostro avviso, quindi, la domanda del dott. Pinelli per il posto di procuratore generale a Genova doveva ritenersi decaduta ai sensi dell’art. 51 T.U., a mente del quale, appunto, “il trasferimento o l’assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell’interessato, nonché il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura o la conferma fuori dal ruolo in diversa posizione determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate”.
La tesi sostenuta invece nella delibera approvata dalla maggioranza del Consiglio – secondo cui il disposto dell’articolo 51 T.U. non opererebbe, nella specie, in quanto tale norma presupporrebbe “la fisiologia del sistema in cui un candidato che abbia partecipato a un concorso decida di presentare altra domanda, per altro posto a concorso e, destinato ad altro ufficio, in accoglimento della seconda domanda, accetti l’incarico conferito, con ciò denotando la sopravvenuta e attuale volontà di prediligere, in definitiva, la destinazione accordatagli per effetto della seconda domanda e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla prima domanda avanzata in ordine cronologico” – ci pare che non disponga di alcun supporto testuale.
Da un lato, infatti, la disposizione sopra trascritta non fa alcun riferimento al soggettivo interesse al posto del candidato; d’altro lato, la ratio della decadenza della domande presentate prima del conseguimento di un ufficio sembra palesemente orientata a evitare che un collega che abbia proposto più domande e ne abbia visto accolta una possa lasciare l’incarico ottenuto per primo per effetto dell’accoglimento anche di un’altra; in tal modo eludendo – in dispregio del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione – le regole di permanenza minima nell’ufficio.
Né tale conclusione potrebbe essere sovvertita in ragione del principio enunciato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2527/23, alla cui stregua, in virtù dell’efficacia ex tunc della pronuncia demolitoria, il conferimento a un magistrato di un incarico direttivo o semidirettivo non determina la decadenza dalla domanda dal medesimo presentata in altra procedura conclusasi con delibera che lo abbia visto soccombente e che, da lui impugnata, sia stata definitivamente annullata dal giudice amministrativo; tale principio, infatti, muove dal presupposto che la sentenza caducatoria abbia posto nel nulla la delibera impugnata, come se essa non fosse mai esistita (con conseguente obbligo per il CSM di procedere, in sede di riedizione del potere, alla nuova valutazione dell’idoneità degli aspiranti “ora per allora”, senza che possano rilevare situazioni sopravvenute, pena l’ineffettività della tutela giurisdizionale).
Nel caso esaminato mercoledì scorso dal Plenum, per contro, il ricorso giurisdizionale del dott. Pinelli avverso la delibera di nomina del dott. Aniello non è stato accolto, ma respinto, cosicché a detto ricorso non può essere riconosciuto alcun effetto “conservativo” della domanda presentata dal ricorrente per il conferimento dell’ufficio direttivo oggetto di questa procedura.
La questione, come si vede, era esclusivamente tecnico-giuridica.
Colpisce, quindi, che anche su questa la votazione espressa dal Plenum appaia riconducibile a logiche di schieramento. La proposta di Antonello è stata sostenuta da tutti noi di AreaDG, dai consiglieri togati Miele e Fontana e dai consiglieri laici espressi dai partiti di opposizione Romboli, Papa ed E. Carbone; tutti i laici espressi dai partiti della maggioranza governativa e tutti i consiglieri di M.I. e di UNICOST, oltre ai membri di diritto, hanno sostenuto invece la proposta del cons. Mirenda.
Eppure, qui non si trattava di apprezzare l’interesse pubblico a nominare uno o altro candidato; si trattava di interpretare una disposizione del T.U.; una di quelle questioni, come ha detto Antonello nel proprio intervento, che “non si risolvono a colpi di maggioranza”.
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello