Diario dal Consiglio del 16 novembre 2024
Valutazioni di professionalità, ecco tutte le novità
La circolare in materia di valutazioni di professionalità approvata nel Plenum del 13 novembre opera una rivisitazione della disciplina secondaria a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 44/2024, che ha dato attuazione alla legge delega n. 71/2022. Con l’occasione, oltre ad adeguare l’impianto esistente alle novità legislative, è stata rivista l’impostazione della circolare al fine di snellirla e semplificarne la consultazione e sono state introdotte modifiche dettate da criticità operative e/o difficoltà interpretative emerse in sede di applicazione della circolare previgente.
Gli aspetti di novità più rilevanti sono certamente quelli conseguenti alla riforma ordinamentale.
- È stato istituito il fascicolo per la valutazione del magistrato, che si affianca al fascicolo personale (disciplinato dall’art. 55 DPR n. 3 del 1957) di cui costituisce una specifica sezione. L’art. 17 della circolare elenca gli atti che devono esservi inseriti per ogni anno di attività in valutazione. Un significativo elemento di novità è rappresentato dall’inserimento dei provvedimenti relativi all’esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento del giudizio dei dati statistici attestanti l’esito delle richieste o dei provvedimenti resi nelle fasi e nei gradi successivi. Tale previsione sarà effettivamente operativa solo quando, per tutti i magistrati e per qualunque funzione giudiziaria, saranno resi disponibili gli applicativi ministeriali che consentiranno l’estrazione del dato specifico.
- Nel disciplinare l’incidenza delle gravi anomalie concernenti l’esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio – rispetto alle quali la circolare, conformemente al dettato normativo di rango primario, distingue quelle di natura qualitativa e da quelle di natura quantitativa in relazione alle diverse funzioni – si è stabilito che la stessa avrà carattere quantitativamente significativo se, rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato, oltre due terzi dei provvedimenti o delle richieste risultano annullate, riformate o rigettate ed in ogni caso occorrerà valutarne le ragioni e la definitività o meno delle valutazioni effettuate.
- Il giudizio sulle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro, ove positivo, dovrà articolarsi come discreto, buono o ottimo, come previsto dalla norma primaria. Sono stati elaborati sette indici, rispettivamente per i giudicanti e per i requirenti, affinché tale giudizio venga reso sulla base di criteri il più possibile oggettivi e omogenei, piuttosto che rimesso alla discrezionalità del dirigente. Si tratta di indici che coniugano il profilo quantitativo dell’attività giudiziaria e quello qualitativo, con l’obiettivo di intercettare il miglior equilibrio tra efficienza ed efficacia della giurisdizione. L’onere di estrazione ed elaborazione dei dati non ricade sul magistrato in valutazione o sul suo dirigente ma sul Consiglio, mediante il datawarehouse che è in corso di implementazione presso il CSM. Perciò l’operatività degli indici di produttività sarà posticipata e applicata solo alle valutazioni relative ai DM che matureranno interamente dopo l’entrata in vigore della Circolare.
- L’esercizio del diritto di tribuna è ora esteso, per legge, a tutti i componenti non magistrati degli organi di autogoverno decentrato i quali avranno accesso alla documentazione necessaria. Il voto unitario è invece riservato alla componente degli avvocati e può essere esercitato solo se il COA segnala fatti specifici e delibera che questi debbano comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa.
Tra gli altri aspetti di novità v’è l’inserimento dell’attitudine direttiva quale indicatore del parametro della capacità, declinata in indici differenziati a seconda che il magistrato sia titolare o meno di funzioni direttive o semidirettive. Tra gli indicatori del parametro della laboriosità è incluso il contributo del magistrato all’attuazione di quanto indicato nei programmi di gestione e al raggiungimento degli obiettivi di rendimento dell’ufficio. Si è chiarito espressamente che i fatti di rilevanza penale o disciplinare, ancorché commessi anteriormente al quadriennio, possono rilevare in sede di valutazione di professionalità se prima non conosciuti né conoscibili. Si è disposta l’esclusione dalla valutazione dei periodi in cui i magistrati sono stati in aspettativa per mandato o incarico di governo. Sono state espressamente disciplinate le valutazioni di professionalità dei PED (procuratori europei delegati), con le peculiarità previste dalla normativa primaria in materia. Si è, poi, chiarito, che il procedimento proseguirà anche in assenza di autorelazione, decorso il termine per il deposito della stessa.
Sebbene molte siano le novità legislative cui si è data attuazione, riteniamo che a cambiare il volto delle valutazioni di professionalità saranno i nuovi criteri di redazione dell’autorelazione, dei rapporti e dei pareri. Per ciascuno di tali documenti – da contenersi entro le dieci pagine, in assenza di criticità – è stato disposto un apposito format che elenca rigorosamente lo schema cui il magistrato, dirigente e il Consiglio giudiziario (o organismo omologo) deve attenersi e non contempla l’uso di aggettivazioni, ma impone la segnalazione di elementi e dati specifici ai quali ancorare la valutazione. È prevista la redazione di provvedimenti semplificati da parte degli organi di autogoverno, con semplice richiamo alle parti condivise della relazione del dirigente o al parere positivo, in caso di condivisione degli stessi.
Si segnala, infine, che la nuova circolare, salvo espresse eccezioni di cui in parte si è detto, si applica sin dalle valutazioni il cui quadriennio scade nel 2025.
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello