Diario dal Consiglio del 15 novembre 2025
Identità e funzione dei test nel concorso in magistratura
Nel Plenum del 5 novembre 2025 il CSM ha approvato la delibera che autorizza la Sesta commissione consiliare a elaborare i test psicoattitudinali introdotti nel concorso in magistratura dal decreto legislativo n. 44 del 28 marzo 2024, attuativo della legge delega n. 71 del 17 giugno 2022 (riforma “Cartabia” dell’ordinamento giudiziario).
Il suddetto decreto legislativo ha modificato il testo dell’art. 1, d.lgs. n. 160/06, che contiene la disciplina del concorso in magistratura, introducendo una specifica valutazione dell’idoneità psicoattitudinale alle funzioni giurisdizionali (più precisamente, una verifica della “assenza di condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria, come individuate dal consiglio superiore della magistratura”). Questa valutazione è riservata ai candidati ammessi alla prova orale e si articolerà nello svolgimento di test (individuati dal Consiglio superiore della magistratura) e in un colloquio psicoattitudinale da svolgere nel corso della prova orale, diretto dal presidente della commissione concorsuale con l’ausilio di un esperto psicologo.
Dei test psicoattitudinali sui magistrati si parla in Italia da oltre trent’anni, con toni che il più delle volte hanno dato alla discussione il carattere di una virulenta e generalizzata denigrazione della magistratura (solo di quella ordinaria, ben s’intende). Come non ricordare, infatti, la celebre affermazione di Berlusconi secondo cui per fare il lavoro di magistrato si dovrebbe essere “mentalmente disturbati”?
Le perplessità avanzate da più parti – e, segnatamente, da importanti esponenti della dottrina psicologica (è molto significativo il dibattito svoltosi nel seminario organizzato dall’ANM con il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Milano il 28 giugno 2024) – non hanno trovato alcuna eco nel dibattito pubblico che ha preceduto l’effettiva introduzione dei test nel meccanismo di selezione dei concorrenti magistrati al concorso in magistratura.
Dibattito al quale, peraltro, il CSM non ha potuto partecipare, perché le disposizioni che hanno introdotto i test non erano contenute nella versione originaria del decreto legislativo n. 44/2024 – sulla quale il Consiglio aveva espresso il parere ex art. 10 l. n. 195/1958 – ma sono state introdotte dal Consiglio dei ministri all’esito dell’esame di quel testo da parte delle Camere e in adesione alle richieste espresse in sede parlamentare.
La delibera del Plenum ha approvato la proposta formulata all’unanimità dalla Sesta commissione all’esito di una attività istruttoria approfondita, articolatasi nell’ascolto di diciannove esperti tra docenti e professionisti, specialisti in psicologia, psicometria, psichiatria e medicina del lavoro. Dalle audizioni è emerso come in materia di test psicologici sia necessario distinguere tra quelli psicoattitudinali, idonei a riconoscere il possesso di specifiche attitudini funzionali, quelli psicodiagnostici, funzionali a rilevare una situazione psicopatologica, e quelli di personalità, volti ad evidenziare specifici tratti caratteriali.
La Commissione – alla luce della inequivocabile lettera della legge, che fa riferimento a test, appunto, “psicoattitudinali”, demandandone al CSM la relativa formulazione – ha scelto di progettare test di tale tipologia.
I test psicodiagnostici o di personalità, del resto, non potrebbero giammai costituire un ragionevole meccanismo selettivo, perché i primi intercettano situazioni che per definizione risultano contingenti (un psicopatologia può essere assente oggi e insorgere domani o, per contro, può essere presente oggi e guarire domani senza lasciare tracce impedienti all’esercizio delle funzioni giudiziarie), mentre i secondi guardano a profili caratteriali in relazione ai quali non può esprimersi alcuna preferenza selettiva. Opportunamente, quindi, il legislatore ha fatto riferimento ai test psicoattitudinali.
In questi test – hanno spiegato gli esperti interpellati – è il committente che indica agli psicologici le caratteristiche attitudinali che devono ricercare nei candidati, in quanto ritenute necessarie per svolgere adeguatamente i compiti per i quali i medesimi devono essere selezionati.
La delibera prevede, quindi, la costituzione di un gruppo di lavoro composto da componenti del CSM (quelli che fanno parte della sesta commissione, cui si aggiungono quelli che ne facevano parte nella composizione precedente, dinanzi ai quali si svolsero le audizioni degli esperti) integrati con quattro psicologi selezionati dalla commissione tra quelli che sono stati auditi in fase istruttoria.
L’obbiettivo è, in primo luogo, quello di definire le caratteristiche attitudinali per la cui individuazione tarare i test (sempre tenendo presente che la norma fissa un canone meramente negativo, ossia la “assenza di condizioni di inidoneità”) e, in secondo luogo, quello di elaborarli, direttamente con gli psicologi facenti parte del gruppo di lavoro o, indirettamente, tramite ulteriori specialisti a cui far sviluppare i protocolli definiti nel gruppo di lavoro.
Si tratterà di un lavoro complesso, il cui orizzonte temporale, tuttavia, è definito dalla necessità di disporre dello strumento dei test già in occasione del primo concorso in magistratura che verrà bandito dopo quello, recentissimo, indetto con il decreto ministeriale del 25 ottobre scorso; necessità imposta dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 44/2024, alla cui stregua le nuove disposizioni sul concorso in magistratura (tra cui, appunto, quella relativa alla selezione psicoattitudinale) si applicano “ai concorsi banditi in data successiva al 31 dicembre 2025”.
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello



