OTTOBRE
18

Diario dal Consiglio del 18 ottobre 2025

Audace colpo dei soliti noti sventato sul Testo Unico

Nel Plenum dell’8 ottobre è stato conferito a maggioranza l’ufficio semidirettivo di presidente di sezione della corte d’appello di Roma (vacanza Monteleone) per il quale sono stati confrontati i profili di tre candidati: il dott. Carmine Castaldo e il dott. Francesco Mancini, aventi entrambi oltre diciotto anni di effettivo esercizio di funzioni penali, e la dott.ssa Cristina Capranica. Quest’ultima, consigliera di corte d’appello da alcuni anni, vantava invece un’esperienza penale complessiva inferiore al limite dei diciotto anni richiesto dalla lett. a) dell’art. 16 del nuovo T.U. sulla dirigenza.

Tale indicatore – così come chiaramente illustrato nella proposta a favore del dott. Castaldo, sostenuta in commissione da Maurizio e dai consiglieri Miele e Forziati (relatore della pratica) – ha una “valenza selettiva”, per effetto della quale viene escluso dalla successiva comparazione il candidato che non raggiunga la soglia ivi indicata, secondo il meccanismo cd. “ad imbuto” realizzato dal nuovo T.U. 

Nel caso di specie, infatti la lettera a) dell’art. 16 del testo unico richiede l’esercizio effettivo, esclusivo o prevalente, delle funzioni giurisdizionali per almeno diciotto anni nel medesimo settore del posto a concorso. Di conseguenza, la dott.ssa Capranica è stata esclusa dalla valutazione comparativa, concentratasi sui due magistrati titolari del requisito di anzianità specifica. Tra loro, il dott. Castaldo è stato ritenuto prevalente per la superiore esperienza maturata come presidente di sezione penale presso il tribunale di Roma. 

La proposta alternativa a favore della dr.ssa Capranica è stata presentata dalla consigliera Eccher e votata in Commissione dai consiglieri Paolini ed Ernesto Carbone. Vi si è sostenuto, da un lato, che, ai fini del conteggio dei 18 anni dovessero computarsi l’intero periodo di servizio esercitato da lei presso il tribunale per i minorenni e finanche il periodo di esonero dalle funzioni giudiziarie dalla stessa goduto, per avere fatto parte della commissione per il concorso notarile; d’altro canto si è messa in discussione la valenza selettiva dell’indicatore di cui alla lett. a), asserendo che in suo difetto la candidata potesse essere comunque comparata con gli altri candidati alla stregua degli indicatori successivi; e poiché costei, avendo svolto funzioni d’appello, risultava prevalente in relazione nell’indicatore sub b) – questo sì, per loro, avente valenza selettiva! –  la proposta per l’incarico semidirettivo sarebbe dovuta andare in suo favore. 

Nel corso della discussione in Plenum, si è innanzi tutto evidenziato che il computo integrale degli anni di servizio nelle funzioni minorili nonché la parificazione dell’esonero dal servizio all’attività giurisdizionale rappresentano soluzioni nettamente contrastanti con l’orientamento costante del Consiglio e con la giurisprudenza amministrativa. Da tempo essi riconoscono infatti solo una parziale equiparazione dell’esperienza minorile (non potendo essa qualificarsi come penale oppure come civile) e non consentono di computare i periodi in esonero ai fini del requisito temporale previsto dalla norma.

Quanto al tema della portata selettiva del requisito della lettera a), la discussione plenaria ha assunto dei contenuti quasi paradossali con talune posizioni inspiegabili,  solo che si consideri che, tra coloro che l’hanno negata, proponendo la dott. ssa Capranica, si sono collocati tanto i consiglieri di Magistratura Indipendente, che hanno concorso ad approvare il nuovo TU, con il suo meccanismo ad imbuto, quanto i consiglieri laici del centrodestra, che avevano invece votato per altra versione, poiché a loro dire la versione finale della circolare lascerebbe una discrezionalità eccessiva al Consiglio. Proprio questi ultimi ora ne lamentano invece l’eccesso di rigidità, riferendosi all’effetto selettivo dato dall’applicazione dell’indicatore in questione.

Si tratta in realtà di un effetto che, così come ha evidenziato Maurizio nel proprio intervento, emerge dalla chiara lettura della norma, la cui portata è resa esplicita anche dalla relazione introduttiva nella quale si segnala, tra l’altro, quale “… elemento di novità la preliminare valorizzazione del lavoro giudiziario: ciò che rileva, innanzitutto, è il lavoro svolto negli uffici giudiziari, prima ancora deli incarichi dirigenziali e di collaborazione ricevuti svolto negli uffici”.

Pertanto, la durata dell’esperienza giurisdizionale dei candidati in funzioni, settore e grado, a seconda del posto a concorso, integra il primo degli indicatori attitudinali principali, poiché si assegna rilevanza selettiva alla rispettiva differenza, quando sia superiore ai sei anni, salvo il raggiungimento di adeguate soglie temporali di professionalità. 

È, del resto, paradossale che gli stessi sostenitori della proposta in favore della dott. ssa Capranica, dopo avere negato portata selettiva a tale primo indicatore, l’abbiano attribuita al successivo (di cui alla lettera b), che va indubbiamente a vantaggio della loro candidata.

Risulta inoltre inspiegabile il motivo per il quale la valenza selettiva sia stata messa in discussione – per la prima volta – solo per il conferimento di questo incarico specifico: la Quinta Commissione aveva già fatto applicazione delle medesime disposizioni in più delibere unanimi e per altri incarichi semidirettivi, senza che nessuno l’avesse mai posta in discussione. Ciò è tanto vero – oltre che incredibile – che nello stesso Plenum dell’8 ottobre è stata approvata all’unanimità il conferimento dell’incarico di presidente di sezione di appello di Firenze, in favore di un aspirante risultato prevalente rispetto all’altro candidato proprio per effetto del meccanismo selettivo operato dall’ indicatore di cui all’ art. 16, lett. a).

Siamo quindi di fronte a una contraddizione evidente rispetto alle opinioni emerse nella delibera in esame e della quale nessuno ha fornito una adeguata motivazione.

Non resta che augurarci che l’esito della votazione, anche se a stretta maggioranza (14 a 12), e, ancora di più, gli argomenti forniti nel dibattito in Plenum possano sventare nuove interpretazioni future “innovative” (o, per meglio dire, audaci) del TU, che vadano ad intaccarne la struttura di fondo.

Di certo, la discussione ha finalmente chiarito quanto fossero infondate le accuse rivolte alla circolare per avere lasciato al Consiglio una discrezionalità eccessiva nella scelta dei dirigenti degli uffici. Le applicazioni concrete delle nuove norme ne dimostrano la strumentalità, tanto che ora c’è chi descrive al contrario il testo unico come eccessivamente rigido.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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