NOVEMBRE
16

Diario dal Consiglio del 16 novembre 2024

Aspettando il Consiglio di Stato sui bandi per direttivi

Nel Plenum del 6 novembre scorso il CSM ha deciso di appellare la sentenza con cui il TAR del Lazio ha annullato la delibera consiliare del 18 settembre 2024 di conferimento dell’ufficio direttivo di presidente del tribunale di Ivrea. In particolare, il giudice amministrativo ha giudicato illegittima l’esclusione del ricorrente dal concorso – deliberata perché il medesimo aveva presentato una scheda di autorelazione che superava i limiti dimensionali fissati dal bando (dieci pagine) – e ha ordinato al CSM di procedere alla valutazione comparativa della sua domanda senza tener conto della parte dell’autorelazione eccedente le dieci pagine.

La vicenda si incentra su una questione giuridica che ci pare utile illustrare perché ha una portata generale e – pur essendo destinata ad essere superata dalle nuove regole di presentazione delle domande previste in entrambe le proposte di nuovo testo unico sulla dirigenza giudiziaria – risulterà ancora rilevante per tutti i concorsi per posti direttivi o semidirettivi già a oggi pubblicati.

Il bando di pubblicazione del posto a concorso (così come numerosi altri interpelli coevi e successivi) recita: “contestualmente alla presentazione della domanda di conferimento dell’incarico, devono essere inseriti nel nuovo applicativo informatico, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti: (…) c) la scheda di autorelazione redatta (…) secondo il modello allegato al presente bando (non oltre 10 facciate, carattere Times 12, interlinea 1,5 e margini 3 centimetri), accludendovi tutti i documenti ivi richiamati (…)”.

Nei procedimenti di conferimento di uffici direttivi e semidirettivi instaurati con detti bandi la Quinta commissione si è costantemente attenuta – con proposte di delibera sempre confermate, sul punto, dal Plenum – ai seguenti canoni:

  1. la sanzione di inammissibilità della domanda colpisce non solo chi ometta di inserire nell’applicativo informatico la scheda di autorelazione, ma anche chi vi inserisca una scheda di autorelazione difforme dal modello allegato al bando; si è sempre ritenuto, infatti, che la condizione di ammissibilità rappresentata dalla allegazione di una scheda di autorelazione redatta secondo un determinato modello non risulti soddisfatta dall’allegazione di una scheda di autorelazione redatta secondo un modello diverso.
  2. la rigidità della sanzione di inammissibilità non lascia spazio, in sede applicativa, per apprezzamenti di maggiore o minore gravità del superamento dei limiti dimensionali della scheda di autorelazione; tale sanzione si deve applicare anche quando il limite delle dieci pagine risulti superato di una sola parola, giacché, diversamente, risulterebbe del tutto arbitrario il criterio di fissazione del limite di tolleranza in una parola, in un rigo, in un capoverso o in una pagina.

La sentenza del TAR ha ritenuto, per un verso, che la sanzione di inammissibilità non si applicasse al rispetto dei limiti dimensionali della scheda di autorelazione; per altro verso, che tali limiti non potessero comunque ritenersi violati nel caso in cui, come in quello di specie, il superamento del limite di dieci pagine fosse di sole sei righe.

Al di là delle consistenti perplessità sollevate da taluni passaggi (e da talune lacune) della motivazione di suddetta sentenza, ben evidenziate nel parere dell’Ufficio studi trascritto nella proposta della Quinta commissione, la decisione di impugnare la stessa è derivata sostanzialmente dalla volontà di provocare una pronuncia del Consiglio di Stato sulla questione.  

L’interpretazione seguita in questa vicenda è infatti conforme a quella costantemente seguita dal CSM in tutti i procedimenti originati da bandi pubblicati nell’ultimo anno. Si è dunque ritenuto necessario – prima di pervenire all’eventuale modifica di una prassi amministrativa sulla cui base già numerose domande di conferimento di posti direttivi o semidirettivi sono state dichiarate inammissibili per il superamento del limite di dieci pagine della scheda di autorelazione presentata dal candidato – acquisire una pronuncia giurisdizionale di ultima istanza che chiarisca in via definitiva:

  1. se sia corretta l’interpretazione della clausola del bando che prevede l'inammissibilità della domanda seguita finora dal CSM;
  2. se tale clausola, se interpretata nel senso finora ritenuto dal CSM, debba ritenersi legittima o, al contrario, illegittima per violazione del principio di proporzionalità.

Una volta che il Consiglio di Stato si sarà pronunciato il CSM dovrà, a nostro parere, adeguarsi senz’altro alle indicazioni del giudice amministrativo.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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